1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono
stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e
carte dei servizi.
Articolo 113
Forme di gestione
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria a norma dell'articolo 116.
Articolo 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori
sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi
i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale
da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità
e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica
i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale
prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica
della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
Articolo 115
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo
113 lett. c) in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per
un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione
in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel
bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle
aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente
articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
Articolo 116
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali
Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la
realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio
nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e
regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite
società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria
anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o
più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota
delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul
mercato.
La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria
degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e
integrazioni.
Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme
vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori
pubblici.
Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria
agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla società di cui al presente articolo.
Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1,
anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo
comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30
luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.
Articolo 117
Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura
tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della
connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi
stessi sono i seguenti:
la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio;
l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le
prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto
conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per
effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del
modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che
gestisce i servizi pubblici.
Articolo 118
Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società
per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e) sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal
tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice
civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione
degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti
ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti
in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e
provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti
in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva
costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del
medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché
i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano
effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai
sensi degli articoli 31 e 274 comma 4, per la costituzione di società per
azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di
dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni.
3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di
province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera e) e dell'articolo 116 nonché dei consorzi e delle aziende speciali di
cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni
relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al
fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi.
Articolo 120
Società di trasformazione urbana
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica.
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate
da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente,
a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
Articolo 121
Occupazione d'urgenza di immobili
L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui
alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione
d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia
residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al
presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la
redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di
immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.
1, e successive modificazioni.
Articolo 122
Lavori socialmente utili
1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in
materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8,
del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 123
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle
aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali
iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice
civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende
speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 si applicano fino
all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico;
si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai
rapporti in corso di esecuzione.