Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Articolo 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
Articolo 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità
Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della
Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal
consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente
testo unico.
Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Articolo 127
Controllo eventuale
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o
provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di
legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione
dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133 .
Articolo 128
Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto
del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli
atti dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo 130, comma 1 lettera a) e comma 2 prima parte , la tempestiva
sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate
assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza
del presidente.
3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o
per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A
tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di
controllo con le relative motivazioni di riferimento.
Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono
provvedimenti definitivi.
I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e
solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi
arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
Articolo 130
Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono
composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una
terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o
dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini
professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni
la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o
di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli
enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o
tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative
ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi
i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i
requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del
Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed
un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove
elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente
la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici,
sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa
non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative
ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Articolo131
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali
di controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b) i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente
alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di
cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello
Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti
al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli
degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di
esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la
regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
Articolo132
Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni,
le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del
vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di
consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono
disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei
loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti
sono a carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
Articolo 133
Modalità del controllo preventivo di legittimità
Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i
documenti giustificativi allegati alle stesse.
Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti di cui all'articolo 126, comma 1 può disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta,
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il
termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla
data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.
Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare
alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il
termine massimo di trenta giorni.
Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al
comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno
o più commissari per la redazione del conto stesso.
Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a
controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
Articolo 134
Esecutività delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve
essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della
stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque
esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale
di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta
di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del
controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta
pubblicazione.
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
Articolo 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto
1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui
delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni,
qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano
tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti,
concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la
realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario
assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche
amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli
interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può
chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in
generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti
dall'articolo 133, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al
prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
Articolo 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per
legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico
regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il
commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento
dell'incarico.
Articolo 137
Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in
caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1
e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è
immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Articolo 138
Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque
tempo, di annullare, d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli
atti degli enti locali viziati da illegittimità.
Articolo 139
Pareri obbligatori
Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale,
regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai
fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di
altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, salvo
specifiche disposizioni di legge.
Articolo 140
Norma finale
Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui
all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione
di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale
e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali,
intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia
i corrispondenti organi di governo.
CAPO II
Controllo sugli organi
Articolo 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco
o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In
tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge
lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine
non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del
comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con
il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni
loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento
è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella
"GazzettaUfficiale" della Repubblica italiana.
Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di
scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali
di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.
Articolo 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali.
Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui
al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
Articolo 143
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle
stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante
pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte,
anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque
connesso alle cariche ricoperte.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri
è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto
della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi
eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento
penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore
della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano
rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a
diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con
allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata
dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo
giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal
comma 2 del presente articolo.
Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la
durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente
articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
Articolo 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le
attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è
composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in
quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo
turno elettorale utile.
Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle
commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di
organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli
atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e
funzionamento del comitato di cui al comma 2.
Articolo 145
Gestione straordinaria
Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143
sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli
enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144,
può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via
temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove
occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un
compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a
ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello
Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di
appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla
prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal
Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in
genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al
rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte
proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per
cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a
norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-.legge. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai
beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi
della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione,
la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di
lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione
di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con
riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono
essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al
prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici
delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga
alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi
totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di
insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine
del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a
situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui
all'articolo 14 del decreto-.legge. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già
adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la
rescissione del contratto già concluso.
Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in
attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale
si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare.
Articolo 146
Norma finale
Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche
agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di
comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai
consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale
sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III
Controlli interni
Articolo 147
Tipologia dei controlli interni
Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a:
garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile,
la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche
in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono
istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento.
Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione,
d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e
supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei
controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i
predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di
pertinenza.
Capo IV
Controlli esterni sulla gestione
Articolo 148
Controllo della Corte dei Conti
1. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione degli enti locali,
ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni ed integrazioni.