TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
Articolo178
Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed
il versamento.
Articolo179
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante
la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene :
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o
a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di
servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di
carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in
corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di
cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.
Articolo180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e
contiene almeno :
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita
l'entrata, distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la
riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la
preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne
dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
Articolo 181
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere
le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da
eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22
e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente
con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.
CAPO II
Spese
Articolo 182
Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
Articolo 183
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la
necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti
per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di
legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il
termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio
e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e
conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già
adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto
all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della
liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate
nei seguenti modi :
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già
concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per
spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione
vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi,
compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a
quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il
periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale
ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento
di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
"determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che
individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano,
in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.
Articolo 184
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa
attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla
regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le
procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo 185
Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato
di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle
spese.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e
contiene almeno i seguenti elementi :
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la
spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o
residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del
soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo
codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla
legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione
della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal
creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza
dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede
altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente
locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
Articolo 186
Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Articolo 187
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di
ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva
del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell'articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,
per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato,
con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può
avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo
approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
Articolo188
Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei
termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento
accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione .
Articolo 189
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme
derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte
della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la
stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
Articolo 190
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate
ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono
economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
Articolo 191
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153,
comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del
provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura
finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato,
in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino
a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a
terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo
di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla
regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto
deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio
per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui
all'articolo 193, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per
servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da
sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Articolo 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della
Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di
bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per
la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno,
l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento
negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza
ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il
pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i
due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con
diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni,
nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi
pubblici locali;
procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a
mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione
consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre
risorse.
Articolo 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario
sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono
disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti
dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di
ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del
servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le
modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono
state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi
dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti,
utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta
eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del
ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate
con il ricavato delle alienazioni.
Articolo 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il
buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le
modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di
contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Articolo 197
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha
per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei
comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città
metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di
contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi :
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione
dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine
di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia,
l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e
centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i
risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della
economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse
acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti
locali di cui all'articolo 228, comma 7.
Articolo 198
Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori
ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed
ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono
responsabili.