Premessa
L’attività investigativa della difesa, ordinariamente ricorrente nel
processo penale americano cui il nostro legislatore si è ispirato nel 1988,
originariamente trovò una collocazione normativa nell’art.38 disp. att.
C.p.p., in toni molto tenui e quindi in modo insoddisfacente.
L’impossibilità di far confluire in dibattimento gli elementi raccolti
dalla difesa, la difficoltà di riconoscere ad essi il valore di prove della cui
valutazione il giudice dovesse dare conto, l’assenza di previsioni normative
sulle forme di documentazione dell’indagine difensiva, e la diffusa quanto
aprioristica sospettosità nei confronti dell’avvocato avallata anche dall’ostilità
deontologica degli organi disciplinari forensi imponevano alla difesa di
mantenere il tradizionale ruolo passivo.
L’esperienza di ben note vicende giudiziarie su scala nazionale suggerì un’integrazione
dell’art.38 disp. att., che tuttavia non valse ad eliminare gli inconvenienti
propri di tale norma .
Già prima della riforma del 1995 in verità il ceto forense manifestava una
più adeguata sensibilità verso le indagini difensive, suggerendo con opportuni
accorgimenti la possibilità di utilizzare il dato investigativo al fine di
impedire l’emissione delle misure cautelari; la giurisprudenza, dal canto suo,
riteneva che il percorso obbligato che gli atti di indagine difensiva dovessero
percorrere per giungere alla legittima valutazione del giudice era la loro “canalizzazione”
nel fascicolo del P.M., enfaticamente considerato organo imparziale di giustizia
alla luce del disposto formale della legge di ordinamento giudiziario, così
alimentando una sorta di equivoco per cui il diritto di difesa in fase di
indagine si riducesse sostanzialmente alla collaborazione con l’accusa,
laddove l’art.24 Cost. faceva e fa chiaramente intendere che un diritto
esercitato in siffatti limiti non sarebbe mai suscettibile di violazione; senza
dimenticare che alcuni esponenti della magistratura, a testimonianza della
persistenza dell’ideologia inquisitoria, continuavano a ritenere che il
difensore non avesse alcun potere di acquisizione di prove, dovendo comportarsi
semplicemente come un convenuto e resistere alla pretesa punitiva, senza quindi
poter offrire il proprio contributo alla ricostruzione dei fatti.
Ciò nonostante, sulla scorta di diverse innovazioni normative, la Suprema
Corte espresse in seguito una maggiore apertura, tuttavia assegnando alle
ricostruzione investigative dei difensori un ruolo di secondo piano, e ciò
soprattutto per la carenza di “fede pubblica” delle dichiarazioni ricevute
dal difensore; si era dunque, culturalmente e normativamente ancora lontani
dalla partecipazione paritaria di accusa e difesa al procedimento penale
auspicata dalla legge delega.
Più di recente, in un clima intessuto di comprensibili preoccupazioni di
rapidità ed efficienza repressiva, le sollecitazioni del ceto forense per una
rifondazione normativa dell’istituto delle indagini difensive hanno trovato un
limitato ascolto, nel senso di indurre il legislatore a prevedere, a beneficio
della difesa informata della conclusione delle indagini del P.M., la
possibilità di indicare a costui delle indagini da svolgere e di far confluire,
nel termine esiguo ( e tuttavia dai giudici ritenuto perentorio ) di 20 giorni
dalla ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, la documentazione (
in quale forma? ) delle indagini difensive nel fascicolo del P.M., per far
riflettere questi sulla fondatezza dell’eventuale azione penale:
sostanzialmente, una rischiosa discovery non adeguatamente compensata,
non avendo tali atti valore probatorio e rimanendo essi estranei al fascicolo
dibattimentale, salvo il contrario accordo delle parti ex art.431 C.p.p. ultimo
comma ( che ben difficilmente avrebbe potuto incontrare l’interesse del P.M.).
Oggi il giurista deve confrontarsi con una rinnovata disciplina delle
indagini difensive, emanata in totale abolizione dell’art.38 disp. att., e
foriera di rilevanti modificazioni normative.
Analisi generale
Da un punto di vista culturale, riteniamo opportuno muovere da una
innovazione di carattere sostanziale, e precisamente la creazione del reato di
false informazioni al difensore, nell’ambito dei delitti contro l’Amministrazione
giudiziaria.
L’opzione va letta come un più adeguato riconoscimento istituzionale sia
del rilievo pubblicistico dell’attività difensiva, sia dell’interesse,
meritevole della tutela più energica che lo Stato è in grado di offrire, ad
avvalersi dell’attività difensiva al fine di raggiungere l’obiettivo della
ricostruzione del fatto storico, fine qualificante la giurisdizione penale.
Alla luce della funzione di cd. prevenzione generale positiva, ossia di
diffusione di valori socio culturali essenziali alla convivenza, tale
innovazione sembra voler anche voler fare giustizia dell’atavica diffidenza
verso la figura del difensore.
Tuttavia la valutazione positiva deve essere temperata da una più attenta
considerazione: con siffatta opzione il legislatore, anziché ritornare alle
disposizioni della legge delega nel 1987 ed al regime normativo precedente alla
l.356/’92 ( come pure era stato suggerito ), ha semplicemente esteso la norma
penale di cui all’art.371-bis c.p. al difensore, e rinunciando invece ad
eliminarla.
In definitiva si è trascurato il dato evidente che la garanzia della
verità, sulla quale si fonda l’assunto del valore assolutamente secondario
delle dichiarazioni ricevute dal difensore, non deriva tanto dalla previsione di
sanzioni penali per l’ipotesi di mendacio, quanto dalla maggiore auctoritas
che assiste il P.M. e la P.G., in grado che il difensore non pare possa
eguagliare.
Nella prospettiva dell’accertamento della verità la normativa mostra di
esaltare anche la collaborazione tra accusa e difesa, talvolta attraverso la
mediazione del giudice.
Ad esempio, ove una persona a conoscenza di circostanze di rilievo
esercitasse il diritto al silenzio nei confronti del difensore investigante,
questi potrebbe chiedere ed ottenere dal P.M. la sua audizione coattiva, oppure
chiedere l’incidente probatorio.
Nondimeno, anche siffatta scelta normativa non è scevra di inconvenienti: è
infatti agevole osservare come il difensore che abbia bisogno di ascoltare il
teste recalcitrante è praticamente obbligato ad una discovery a favore
dell’accusa, che può essere di pregiudizio al prosieguo delle indagini.
A tal proposito non è fuorviante osservare come il modello adversary
statunitense non obbliga affatto il difensore, a differenza dell’accusa, ad
avvertire la persona che egli intende ascoltare del diritto di tacere, in quanto
vi è la consapevolezza che la parte debole sia la difesa e non l’accusa (
laddove l’evoluzione normativa della procedura penale italiana sembra aver
tracciato un percorso in senso inverso ), e vi è una maggior fiducia nell’idoneità
dell’esame incrociato a individuare la menzogna o la fallacia del teste.
La divergenza è altresì utile a evidenziare l’enfasi puramente
giornalistica che parla, in termini di assoluta scambievolezza, di indagini
difensive e “processo all’americana” o, forse più irriguardosamente
rispetto a chi spende le proprie energie in un’attività essenziale per i fini
dello Stato, indulge in paragoni con meri simulacri televisivi del vero dramma
del processo.
Peraltro, la predetta normativa sembrerebbe esser inficiata da una ulteriore
disarmonia giuridica, laddove non ammette il difensore all’audizione coattiva
del coindagato o coimputato nello stesso o in diverso procedimento; tenendo
presente che il combinato disposto degli artt.363 e 210 comma 2 C.p.p. permette
al P.M. di disporre l’accompagnamento coattivo del coimputato o coindagato e
di rivolgere loro domande senza possibilità di contraddittorio.
Tuttavia questa limitazione pare giustificarsi con l’intento di evitare che
il difensore, nel quadro di una linea difensiva già pianificata da solo ( nella
veste di difensore anche dei potenziali correi ) o concordata con il difensore
del coimputato o coindagato, possa compiere manovre illecite e deontologicamente
riprovevoli, oltre che per il combinato disposto degli artt.197 lettera a) e 361
C.p.p..
Il momento collaborativo si esprime anche nell’art.391-quinquies C.p.p.,
che permette al P.M. di vietare, per non più di 2 mesi, ai soggetti escussi a
sommarie informazioni sia della difesa che dell’accusa la divulgazione dei
fatti su cui si indaga, avvisandoli della responsabilità penale quantomeno ai
sensi del nuovo art.379-bis C.p.; la norma è in astratto idonea a soddisfare
anche l’interesse delle difesa, anche se non ci si può attendere che il P.M.
intervenga in tal senso quando le esigenze investigative da tutelare
appartengano esclusivamente alla difesa: ed è quantomeno singolare che la
gestione del bene superiore del segreto investigativo, strumentale all’efficacia
delle indagini e quindi alla corretta ricostruzione dei fatti, sia così
concesso alla disponibilità di una delle parti del processo.
Senza poi trascurare la brevità del termine massimo del divieto in rapporto
all’importanza degli interessi in gioco ed alle risultanze che possono
evidenziarsi nel corso delle indagini, specie se confrontate con i più ampi
termini ordinariamente previsti per il segreto investigativo ( occorre aspettare
quantomeno la fine delle indagini preliminari, le quali in genere durano ben
più di 2 mesi ).
Nel contesto della tutela del segreto investigativo, il legislatore ha inteso
anche rafforzare le garanzie di riservatezza e libertà.
Innanzitutto, le garanzie ex art.103 C.p.p., in tema di sequestri ed
intercettazioni, sono state estese anche ai documenti, alle conversazioni ed
alle comunicazioni degli investigatori privati e dei consulenti tecnici di cui
la difesa si avvale.
Tuttavia, vi è da osservare come la normativa condizioni l’operare di
siffatte garanzie al fatto che il difensore abbia comunicato all’Autorità
giudiziaria procedente ( il P.M., nella maggior parte dei casi ) il mandato a
svolgere le indagini difensive; il che dà l’idea che una garanzia
fondamentale, da ritenersi indisponibile perché coinvolge non solo diritti di
libertà ma anche l’interesse pubblico processuale, dipenda dal preventivo
assolvimento di un onere da parte del difensore.
Fin qui nulla di particolarmente sconvolgente, in quanto è comunque
ragionevole e rispondente alle finalità di economia processuale fare in modo
che l’Autorità giudiziaria non ponga in essere atti a sorpresa a rischio d’invalidazione;
ma il discorso diventa diverso laddove si tenga conto della possibilità,
espressamente prevista dalla legge, dell’investigazione preventiva per l’eventualità
dell’instaurarsi di un procedimento penale; in tal caso, il mandato
investigativo al difensore deve indicare i fatti a cui si riferisce: dunque, vi
è una pericolosa discovery obbligata per poter fruire delle garanzie di
riservatezza e libertà ora indicate, ma, soprattutto, pare ravvisabile una
pericolosissima violazione del nemo tenetur se detegere, perché se è
vero che tale dichiarazione scritta non sarebbe utilizzabile in sede di
dibattimento, e se è vero che l’onere di indicazione dei fatti oggetto di
indagine preventiva è pur necessario al fine di evitare indebite intromissioni
del difensore nella vita privata altrui, è pur vero che in questo modo il
soggetto è obbligato a confessare a suo detrimento, dovendo indicare quantomeno
circostanze quantomeno poco chiare che gli investigatori potranno utilizzare
evitando sforzi, quasi che l’individuo dovesse indicare una notitia
criminis a suo carico !
Onde è lecito chiedersi se non fosse migliore la mancata previsione sulla
possibilità di indagini preventive, anche alla luce delle già esistenti
possibilità di accesso al registro delle notizie di reato.
La protezione della riservatezza investigativa “bilaterale” viene
altresì assicurata sia dal già citato art.379-bis C.p., sia dal divieto, da
ritenersi sanzionato con l’inutilizzabilità, di chiedere ai soggetti escussi
a sommarie informazioni della difesa di fornire informazioni sulle domande
ricevute e le risposte date; il che esprime la volontà di evitare manovre
scorrette od anche intimidatorie ad opera della parte pubblica: e qui si deve
sostanzialmente riporre fiducia sul senso deontologico del magistrato, perché
la violazione della norma è possibile attraverso una sapiente attività di
verbalizzazione, avvantaggiata dal metus che il soggetto ascoltato è
inclina a nutrire verso il P.M. o la P.g.; si tratta dunque di una soluzione che
non scongiura adeguatamente i pericoli di inquinamento probatorio derivanti
dalla possibilità di audizione dei soggetti già ascoltati dalla controparte
investigante.
Nel quadro di un’area sicuramente allargata di intervento della difesa
nella fase delle indagini preliminari, la riforma permette altresì al difensore
di chiedere alla Pubblica Amministrazione di prendere visione ed estrarre copia
degli atti da essa posseduti; in caso di rifiuto, al di là dei profili penali
certamente non direttamente rientranti all’interesse investigativo del
difensore, tuttavia, la difesa non ha che da rivolgersi al P.M.: e ciò
determina una ulteriore discovery a favore dell’accusa, analoga a
quella già indicata nell’ipotesi dell’informatore avvalsosi del diritto al
silenzio; peraltro si potrebbe anche affermare che queste situazioni siano un po’
il costo fisiologico imposto dalla riforma; se si vuole una difesa attiva anche
in fase investigativa, la “ parità d’armi ” rende inevitabile che anche l’accusa
debba, nei dovuti limiti, conoscere quanto controparte intenda sostenere;
tuttavia è lecito replicare che la predetta parità, al di là di fuorvianti
mitizzazioni, deve essere assicurata essenzialmente attraverso l’equivalenza
dell’utilizzabilità del materiale probatorio reperito.
E’ peraltro vero che bisogna pur sempre assicurare un efficace diritto di
difesa, e qui qualche riserva può essere avanzata.
La riforma infatti prevede la possibilità anche per la difesa di svolgere
indagini integrative successivamente all’emissione del decreto di rinvio a
giudizio, ai fini delle eventuali future richieste al giudice del dibattimento;
in questo modo di fatto le indagini preliminari sono private del limite
temporale: peraltro, proprio perché si tratta di indagini integrative, il P.M.
non potrà avvalersi della norma per reiterare atti investigativi già compiuti extra
tempus, per i quali dunque la censura di inutilizzabilità rimane in piedi.
Ma il problema è un altro: tali indagini suppletive andranno svolte nell’arco
del termine di comparizione, certamente esiguo; il che poi si aggrava laddove si
consideri che una circostanza “chiave” può emergere in data prossima alla
scadenza del termine, sì che la controparte - difesa ( ma il problema, mutatis
mutandis, coinvolge anche lo stesso P.M.), sulla stessa non avrà alcuna
seria possibilità di una contromossa investigativa; e certo all’inconveniente
non pare possa porre rimedio l’obbligo di deposito degli atti di indagine
integrativa a carico del P.M.
Le modalità dell’investigazione e l’utilizzazione dei risultati
Come già era stato suggerito dagli studiosi, il legislatore, nel
disciplinare l’attività d’indagine difensiva, non ha dato vita a previsioni
eccessivamente minuziose, che avrebbero costretto la difesa in schemi troppo
rigidi e quindi non adeguabili alla mutevolezza delle esigenze del caso
concreto.
Naturalmente l’atto investigativo tipico del difensore, come già appariva
nella precedente normativa, è costituito dall’assunzione di informazioni da
persone in grado di riferire circostanze di rilievo.
Premesso che tale colloquio opportunamente non è stato vincolato ad un
preciso contesto spaziale quale poteva ipotizzarsi lo studio del difensore (
tanto è vero che il G.i.p. può autorizzare il difensore a compiere quest’atto
anche nei confronti di un soggetto detenuto, anche se coimputato, previo avviso
al suo difensore ), e che esso può essere svolto soltanto oralmente od anche
essere documentato, sono stati previste alcuni adempimenti essenziali per il
difensore, sanzionati dall’inutilizzabilità del materiale raccolto in
violazione di legge.
In sintesi, si tratta di oneri informativi: sulla qualità di difensore e
sullo scopo del colloquio, sulla possibilità di tacere o riferire per iscritto
o di conferire oralmente ( con o senza documentazione ), sul divieto di rivelare
quanto eventualmente già chiesto dalla P.g. o dal P.M., sulle responsabilità
in caso di mendacio; in più, l’informatore ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale
qualità di coindagato o coimputato ma potrà avvalersi della garanzia ex art.63
C.p.p..
Il problema della credibilità ed affidabilità dei risultati del colloquio
è stato affrontato innanzitutto vietando all’indagato, all’offeso ed alle
altre parti private di assistere al colloquio, e ciò anche al fine di fare in
modo che l’atto sia compiuto al riparo da disordini od intimidazioni.
Il legislatore, inoltre, ha affrontato il problema che più volte la
giurisprudenza aveva evidenziato, e cioè l’assenza di forme di documentazione
dell’attività d’indagine: nel caso del colloquio, il difensore o un suo
sostituto redigeranno ( probabilmente avvalendosi di moduli prestampati, più
che avvalersi di ausiliari di fiducia per l’opera materiale ) una relazione
attestante in modo essenziale l’attività svolta, ivi compreso l’avviso
circa il diritto al silenzio.
Occorre tuttavia anche osservare come il legislatore nulla abbia disposto
circa l’applicazione anche alle sommarie informazioni raccolte dal difensore
della normativa dettata in tema di incompatibilità, facoltà di astensione e
segreto, in analogia a quanto era già stato previsto per il P.M. dall’art.361
C.p.p.; d’altro canto, l’impossibilità di ascoltare coimputati e coindagati,
la necessaria assenza delle parti private e l’improbabile audizione di
magistrati e loro ausiliari sembrano colmare la lacuna attinente all’incompatibilità
ex art.197 C.p.p.; quanto alla facoltà di astensione, essendo la stessa
preordinata ad evitare deposizioni a danno dell’indagato con possibili
ripercussioni intrafamiliari, può ritenersi che essa non sussista innanzi al
difensore dell’indagato, e che questi non sia tenuto ad avvertire i suoi
prossimi congiunti e soggetti analoghi, onde non ricorrerà la nullità ex
art.199 comma 2 C.p.p.; sembra invece corretto e conforme alla ratio della norma
ritenere che il segreto possa essere opposto anche al difensore, salvo chiedersi
se anch’egli abbia la possibilità di verificarne la fondatezza così come il
magistrato può fare.
Tuttavia una perplessità rimane: certo, né il P.M. né la difesa possono
ascoltare in via di sommarie informazioni, ma soltanto il P.M., attraverso gli
artt.363 e 210 C.p.p., può aggirare il divieto attraverso l'interrogatorio,
anche avvalendosi della forza pubblica per il caso di assenza.
La formalizzazione è garantita anche in occasione del compimento di altre
attività; infatti è prevista la verbalizzazione degli accessi a fini
investigativi ( autorizzabili dal giudice procedente ove il titolare dello ius
excludendi non acconsenta ), che si svolgono con forme analoghe all’ispezione
locale; peraltro la documentazione di siffatti accessi confluisce nel fascicolo
del P.M. e, ove siano stati compiuti accertamenti irripetibili, addirittura nel
fascicolo dibattimentale, al pari di quanto erà già previsto per il P.M.;
Quanto detto in tema di formalizzazione degli atti sposta poi l’attenzione
sulla utilizzabilità dei risultati documentati dell’indagine difensiva; ed
anche qui il legislatore sembra aver prestato attenzione alle sollecitazioni
rivoltegli.
La formalizzazione delle indagini difensive consente di elevarle a veri e
propri atti del procedimento, assistiti dunque da una più marcata valenza
probatoria nelle fasi inquisitorie del procedimento.
Infatti il difensore può, in fase di indagini preliminari o di udienza
preliminare ( così come al giudice del riesame, secondo il già preesistente
orientamento giurisprudenziale, presentare tali risultanze direttamente al
giudice che debba adottare una decisione che richieda l’intervento della parte
privata; tale diritto può essere esercitato anche sulla base della semplice
conoscenza del procedimento penale sì da invitare il giudice a tenerne conto
ove dovesse emettere una decisione che non preveda la presenza dell’assistito:
in questo modo sembra definitivamente tramontare la “teoria della
canalizzazione”, che ha addirittura trovato un riconoscimento normativo nel
corpo dell’art.415-bis C.p.p., non essendovi più bisogno del paradossale
tramite del P.M. per far sì che l’attività difensiva preprocessuale giunga
agli occhi del giudice.
Ed invero, il legislatore stabilisce chiaramente che anche le dichiarazioni
raccolte dal difensore oggi possono essere utilizzate per le contestazioni e le
letture in caso di sopravvenuta irripetibilità; e non va comunque trascurato
poi il già citato art.431 ultimo comma C.p.p..
Per quanto riguarda poi le rappresentazioni di situazioni ed eventi naturali
od anche di enunciati esecutivi ( promesse od ordini ), il loro ingresso in
dibattimento è assicurato dalla natura documentale che ad esse può agevolmente
riconoscersi, e quindi anche prescindendo dalla sussistenza di accertamenti
irripetibili.
Sotto questo profilo, quindi, la normativa merita una valutazione positiva
perché riesce a garantire una corretta par condicio tra accusa e difesa
in relazione alla pratica utilizzabilità dei risultati delle indagini
parallele.
A questo punto la stessa norma di cui all’art.415-bis sembra privata di
significato sostanziale e quindi meritevole di abolizione, almeno per ciò che
riguarda il giudizio ordinario, in quanto, da un lato non ha più alcun senso,
ove mai ne avesse avuto, stimolare i poteri d’indagine del P.M. per ricercare
prove a discarico, mentre dall’altro la ponderatezza della scelta di
esercitare l’azione penale, su cui la difesa non è almeno di regola in grado
di influire, rimarrà come sempre affidata alla maggiore o minore avvedutezza
dell’accusa; ed il soggetto che volesse rendere interrogatorio preferirà
affidarsi al giudice e non alla parte pubblica, anche attraverso una memoria ex
art.121 C.p.p..
Considerazioni conclusive
Molteplici, dunque, sono gli aspetti su quali occorre riflettere, e che le
righe seguenti hanno cercato di individuare in estrema sintesi, nella
convinzione dell’utilità ai fini di un sereno dibattito.
Come accade in casi consimili, occorrerà anche valutare l’impatto pratico
delle nuove disposizioni e la loro applicazione concreta da parte degli
operatori.
Occorre, peraltro, sottolineare come nel quadro di una difesa che si vuole
efficace sin dalle prime battute, è necessario considerare anche il risvolto
economico che lo svolgimento delle investigazioni difensive comporta, in quanto
potrebbero verificarsi delle situazioni in cui possa emergere una intollerabile
disparità di trattamento nella fruizione del diritto di difesa in ragione delle
diverse condizioni economiche; è quindi da considerare l’opzione, già da
tempo realizzata negli U.S.A. , di far rientrare nel gratuito patrocinio anche l’attività
investigativa della difesa.
Il difensore, inoltre, viene chiamato a fornire un ennesimo contributo in
termini di professionalità ma anche di deontologia, sia per i risvolti
penalistici del suo operato
( tanto più che i rapporti tra l’attività difensiva ed il reato di
favoreggiamento non sempre sono delineabili con nettezza), sia per la
credibilità da cui egli, al pari dell’informatore da lui introdotto in
dibattimento, deve essere circondato.
Resta pure da interrogarsi, sulla scorta dell’esperienza americana in tema
di ineffective assistance, sugli eventuali profili di responsabilità
civile, penale e disciplinare del difensore che abbia omesso di svolgere
indagini in prospettiva utili al corretto assolvimento del mandato: già in
passato non era mancato chi aveva ipotizzato la configurabilità, nel caso in
questione, del reato di patrocinio infedele.
V’è infine da osservare che allo stato dei fatti, l’udienza preliminare,
luogo in cui elettivamente il materiale raccolto dalla difesa confluirà,
conferma sempre la sua deformazione da filtro giurisdizionale di imputazioni
azzardate a fase processuale inquisitoria, sui cui vengono riposte molte delle
speranze di deflazione della giustizia penale: l’abiura del disegno originario
del codice, impostato sull’oralità e sull’immediatezza, sembra essere
confermata dal fatto che, in realtà, il metodo dialogico di formazione della
prova è abbandonato a favore di una doppia inquisizione, ossia dalla estensione
al difensore dello stesso perverso metodo monologico che caratterizzava ieri il
giudice istruttore, oggi il P.M.; ci si augura almeno che il g.u.p., che oggi
deve, lui, controllare i risultati formati da altri in sua assenza, si mantenga
aderente alla sua figura imparziale e non risenta di influenze “di casta”:
il problema della separazione delle carriere, che certo avrebbe meritato più
attenta considerazione rispetto a quanto evidenziato dall’ultima consultazione
referendaria, riemerge impregiudicato nella sua urgenza.
Tutto ciò pare evidenziare ancora una volta l’insussistenza ( la pratica
irrealizzabilità? ) di un sistema accusatorio puro: oggi come oggi, si
manifesta una continuità con la tradizione del sistema misto, in una versione
un po’ più rispondente ai principi costituzionali; nondimeno, rimangono
intatte tutte le riserve di metodo gnoseologico, che pure erano state
considerate da quanti meritoriamente, ma a questo punto invano, vollero un nuovo
processo penale.
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Dott. Gianfranco Notaro