Sentenza
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Dott. Andrea Rosario Viggiani ha pronunciato, ai
sensi art. 23 L. 689/81, la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 486/2000 avente ad oggetto “opposizione
a verbale di accertamento infrazione alle norme del Codice della strada, ai
sensi dell’art. 205 D.Lgv. 285/92”, e decisa mediante lettura del
dispositivo della sentenza all’udienza del 18 dicembre 2000
T R A
B.L., rappresentato e difeso per procura in calce all’atto
di opposizione dall’Avv. Mariolina Bisceglie elettivamente domiciliato
presso il suo Studio in Pratella alla via Nazionale n. 41 - RICORRENTE -
E
COMUNE DI VAIRANO PATENORA in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato dall’avv. Gaetano Di Nocera, elettivamente domiciliati in
Vairano Patenora alla via Roma presso la Casa Comunale - OPPOSTO-
All’udienza del 11 dicembre 2000 i procuratori delle parti costituite
concludevano, riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 aprile 2000, B.L. esponeva che, in
data 20 marzo 2000, a mezzo raccomandata a.r. notificazione atti amministrativi,
gli era stato notificato il verbale di accertamento di infrazione al codice
della strada n. 410/2000 da parte della Polizia Municipale del Comune di Vairano
Patenora, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di L.
242.400 oltre L. 13.700 per spese di notifica, per violazione dell’art. 142
8° comma e 1° comma del D.Lgs. 285/92 commessa il 18 novembre 1999, in quanto,
viaggiando a bordo della sua autovettura Fiat Uno targata RM 81031V, aveva
superato di 14 Km. orari il limite di velocità di 50 Km. fissato sul posto di
rilevazione. Contestava integralmente il verbale, eccependone l’illegittimità
e la nullità.
Veniva fissata, con decreto del 28 aprile 2000, regolarmente e
tempestivamente notificato alle parti, l’udienza di comparizione del 28 luglio
2000.
Si costituiva tempestivamente il Comune di Vairano Patenora a mezzo del
proprio procuratore, il quale depositava in Cancelleria la comparsa di
costituzione e risposta ed il fascicolo di parte.
All’udienza di trattazione erano presenti i procuratori costituiti, i quali
si riportavano ai rispettivi atti. In particolare il procuratore del ricorrente
faceva rilevare che la violazione era stata accertata a mezzo apparecchio
autovelox mod. 104/c2 e che la Corte di Cassazione, con recente sentenza, aveva
ritenuto illegittimo il comportamento dell’organo accertatore, il quale non
aveva provveduto alla contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi dell’art.
200 c.d.s. Faceva altresì rilevare che l’apparecchiatura usata per il
rilevamento della velocità non era di proprietà del Comune di Vairano Patenora
e che, alle operazioni di rilevamento, aveva partecipato anche una persona
completamente estranea al corpo dei Vigili Urbani. Veniva acquisita al fascicolo
d’ufficio tutta la documentazione relativa alla procedura aministrativa per l’affidamento
dell’incarico ed il noleggio dell’apparecchiatura. Poiché la causa non
necessitava di ulteriore attività istruttoria, i procuratori delle parti
costituite chiedevano rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e
la discussione. All’udienza del 11 dicembre 2000 pronunziavano le conclusioni
in epigrafe ed il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per
decidere, dava lettura integrale della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, integralmente accolta l’eccezione di nullità dell’atto
impugnato, per omessa contestazione immediata della violazione, ai sensi dell’art.
200 c.d.s. All’uopo si osserva che l’art. 200 del D. Lgv. 285/92, come
regola generale, fissa il principio che la contestazione delle violazioni alle
norme sulla circolazione stradale deve essere immediatamente contestata tanto al
trasgressore che alla persona, la quale, in solido, sia obbligata al pagamento
della somma dovuta. Tale onere, però, trova una deroga, ove non sia possibile
effettuare la contestazione immediata della violazione. L’art. 384 del
regolamento di esecuzione al c.d.s., sia pure a titolo soltanto esemplificativo,
elenca alcuni casi per i quali possa giustificarsi la mancata contestazione
immediata della violazione al trasgressore. Trattasi, certamente, di casi di
obiettiva impossibilità, che non possono essere conseguenza dell’inerzia o
del disservizio dell’organo accertatore. In particolare, il citato art. 384,
al punto e), sganciando la casistica dall’ipotesi di impossibilità di
raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva di cui al punto a),
prevede che, in caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento, possa derogarsi al principio dell’immediatezza
della contestazione immediata, solo nel caso in cui la determinazione dell’illecito
possa essere rilevato in tempo successivo, oppure il rilievo può essere
effettuato dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento o
vi sia impossibilità di fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Ritiene questo Giudice che l’obbligo generalizzato della contestazione
immediata, salvo appunto i casi di obiettiva impossibilità, oltre a consentire
l’individuazione personale del trasgressore, ai fini dell’applicazione delle
sanzioni che investono solo e direttamente l’esecutore materiale dell’illecito,
come ad esempio il ritiro della patente, persegue due obiettivi fondamentali.
Innanzitutto, consente al trasgressore la verbalizzazione delle proprie
dichiarazioni e giustificazioni, che, ove fossero ritenute legittime e fondate
dall’organo accertatore, potrebbero indurlo immediatamente ad annullare il
verbale, mediante l’esercizio della cosiddetta “autotutela”. Il secondo
obiettivo, invece, assume notevolissimo valore giuridico e sociale. Nel verbale
di contestazione, infatti, oltre alla norma violata, viene indicata anche la
sanzione applicata all’infrazione commessa. Orbene, la sanzione, se da una
parte assume funzione satisfattiva nei confronti della collettività, per la
violazione di una norma di diritto da parte del trasgressore, dall’altra
dovrebbe rappresentare strumento di prevenzione e di deterrente, scoraggiando il
trasgressore dal compiere le stesse infrazioni ovvero infrazioni della stessa
specie. Tale ultimo obiettivo è certamente più incisivo e facilmente
perseguibile solo mediante la contestazione dell’infrazione nell’immediatezza
della violazione.
Sono stati, pertanto, questi due fondamentali obiettivi ad indurre il
legislatore a fissare l’obbligo di cui all’art. 200 c.d.s. della
contestazione immediata della violazione, prevedendo, in alternativa, la
possibilità di notificare il verbale in un momento successivo, solo nel caso in
cui obiettive difficoltà, certamente non dipendenti dall’inerzia, dal
disservizio o dalla volontà dell’accertatore, non abbiano reso possibile la
contestazione immediata. Alla luce di tali considerazioni, è compito del
Giudice adito accertare, in concreto, se i motivi indicati dall’organo
accertatore nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, a
giustificazione della mancata contestazione immediata, siano validamente
accettabili o meno.
Nella fattispecie si osserva che l’infrazione all’art. 142 comma 8° in
combinato disposto al comma 1 del D. Lgv. N. 285 del 30 aprile 1992, contestata
al ricorrente, fu accertata a mezzo di rilievo elettronico con apparecchiatura
autovelox mod. 104/c2 matr. 47635 autorizz. Min. LL.PP. D.M. 2483 del 10.11.93,
confermata, poi, successivamente, dalla pellicola fotografica.
L’Ente opposto, con motivazione riportata nel verbale notificato
successivamente al trasgressore, assume che non è stato possibile procedere
alla contestazione immediata della violazione, in quanto le modalità d’impiego
dell’apparecchiatura consentono di accertare l’infrazione ad avvenuto
transito del veicolo.
Tali affermazioni, a parere di questo Giudice, rappresentano solo una frase
di stile, riportate unicamente allo scopo di adempiere all’obbligo di
motivazione imposto dall’art. 201 c.d.s., che non rispondono affatto alle
effettive caratteristiche dell’apparecchio di rilevazione mod. 104/c2 in uso
alla Polizia Municipale di Vairano Patenora. Detto rilevatore, infatti,
rappresenta uno dei più avanzati e sofisticati strumenti modulari per la
misurazione della velocità dei veicoli. Dalla scheda tecnica acquisita nel
fascicolo d’ufficio, si rileva che l’apparecchio è dotato dei seguenti
componenti: 1) una coppia di raggi laser, che consente l’accertamento a
distanza della velocità del veicolo prima che esso sopraggiunga sul punto del
rilevamento; 2) un display luminoso a raggi infrarossi, su cui compare, prima
che il veicolo sopraggiunga, la velocità mantenuta dallo stesso, con l’emissione
di un segnale acustico intermittente; 3) un sistema di ripresa fotografica
frontale e posteriore funzionabile anche in ore notturne; 4) una stampante d’uscita
per la stampa immediata del verbale da parte dell’organo accertatore che ha
proceduto alla rilevazione dell’infrazione; 5) un trasmettitore radio, per la
comunicazione dell’avvenuta infrazione ad altra pattuglia posizionata a
distanza; 6) una stampante remota, in dotazione alla pattuglia a distanza, per
la stampa del verbale e la contestazione immediata dell’infrazione al
trasgressore, fermato dalla pattuglia a distanza.
Tali caratteristiche, frutto di alta e sofisticata tecnologia, a parere di
questo Giudice, non consentono di offrire alcuna giustificazione ai vigili
urbani, che hanno accertato l’infrazione di cui al verbale opposto, circa la
mancata immediata contestazione al ricorrente dell’infrazione commessa. L’apparecchio
usato, infatti, offre, senza alcuna ombra di dubbio, tutte le possibilità per
organizzare un servizio di rilevamento efficiente, consentendo la contestazione
immediata dell’infrazione ai conducenti dei veicoli che violano il limiti di
velocità imposto sulla strada controllata. Nel caso trattato, inoltre, il
ricorrente viaggiava ad una velocità di circa 64 Km. orari su tratto urbano,
per cui poteva essere facilmente avvisato e fermato con il semplice e classico
suono del “fischietto” in dotazione dei vigili urbani. Nessuna esimente va,
altresì, riconosciuta, per la difficoltà di organizzare un servizio con doppia
pattuglia, a causa del limitato numero di vigili in assegno, innanzitutto
perché, come ampiamente accertato, l’apparecchio consente la rilevazione dell’infrazione
prima che il veicolo sopraggiunga e, poi, perché sarebbe completamente inutile
e poco conveniente dotarsi di apparecchiatura così sofisticata e costosa,
sapendo di non essere in grado di organizzare un regolare ed efficiente servizio
di rilevazione della velocità su strada urbana. Tali argomentazioni sono
perfettamente in sintonia con la recente sentenza della Suprema Corte n. 10240
del 4 agosto 2000, in cui si afferma che il difetto di contestazione immediata
comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il Giudice ritenga
ragionevolmente, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del
caso concreto e tenuto conto dell’economicità dell’azione amministrativa,
che la detta contestazione sarebbe stata possibile e cioè solo in presenza di
elementi certi che irrefutabilmente dimostrano la possibilità della
contestazione stessa. Tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, della
moderata velocità tenuta dal trasgressore (64 Km. orari), della economicità
dell’azione amministrativa in relazione ad una più efficiente organizzazione
del servizio, l’infrazione poteva e doveva essere immediatamente contestata.
A parere di questo Giudice il verbale di contestazione va comunque annullato
perché l’organizzazione del servizio, le modalità di taratura ed il notevole
interesse economico di un terzo, presenti sul luogo del rilevamento a mezzo di
proprio incaricato, non offrono alcuna garanzia di legalità ed obiettività
nell’accertamento dell’infrazione. All’uopo si osserva che, come da
contratto di noleggio stipulato il 7 dicembre 1999 tra il Comune di Vairano
Patenora e la Ditta Ser. Com. di Bellona, l’apparecchiatura autovelox 104/C2,
di proprietà di quest’ultima, custodita stabilmente nei locali della predetta
ditta, nei giorni fissati per il rilevamento, viene trasportata dall’incaricato
della Ser. Com. con veicolo proprio e messa a disposizione del Comando dei
Vigili Urbani, previa taratura e programmazione effettuata dal medesimo
incaricato della ditta, il quale assicura la propria presenza sul luogo del
rilevamento, per intervenire nel caso l’apparecchiatura dovesse presentarsi
difettosa. Tanto si evince dalla lettura del contratto di noleggio, acquisito
agli atti d’ufficio. Alla fine del rilevamento, l’incaricato della Ser. Com.
consegna al Comando dei Vigili Urbani il rollino fotografico da sviluppare e
ritira l’apparecchio, per riportarlo alla ditta Ser. Com., la quale,
probabilmente, nei giorni successivi, metterà a disposizione la medesima
apparecchiatura ad altro Comando di Vigili Urbani di altro Comune. La medesima
ditta provvede tramite un proprio incaricato ad assistere e collaborare per la
stampa e la spedizione notifica dei verbali. La ditta Ser. Com., per il noleggio
di detta apparecchiatura, percepisce ben il 16.25% degli introiti che derivano
al Comune di Vairano Patenora per le infrazioni rilevate con la propria
apparecchiatura.
Da tutto quanto sopra rilevato, ritiene questo Giudice che l’influenza e l’incidenza
notevole da parte di privati nella programmazione dell’apparecchiatura, la
custodia costante della stessa presso locali diversi dalla sede del Comando dei
Vigili Urbani, la presenza dell’incaricato sul luogo del rilevamento, non
consentita da nessuna norma, il notevole interesse economico della ditta
proprietaria dell’apparecchiatura, non offrono alcuna garanzia di legalità ed
imparzialità agli automobilisti che circolano nel territorio del Comune di
Vairano Patenora. Tale deduzione è supportata dall’elevatissimo numero dei
verbali notificati in pochi mesi, per violazioni di pochissimi chilometri in
eccesso rispetto al limite di 50 Km orari, avverso i quali gli interessati hanno
proposto ricorso in questo ufficio giudiziario, tanto da poter dedurre che il
rilevamento con l’apparecchiatura autovelox 104/C2 è stato predisposto non
per reprimere e prevenire comportamenti imprudenti nella circolazione stradale,
ma solo ed esclusivamente per consentire l’introito di notevoli somme di
danaro nelle casse dell’ente comunale e, soprattutto, nel portafoglio dei
proprietari della ditta aggiudicatrice dell’appalto.
Alla luce di tutte le considerazioni su esposte, confortato anche dall’orientamento
della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez III 3 aprile 2000 n. 4010; 2 agosto 2000 n.
10107 e 4 agosto 2000 n. 10240), ritiene questo Giudice che il ricorso vada
accolto.
La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate,
costituiscono giusto motivo per derogare al principio della soccombenza, per cui
le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunziando sulla domanda
introdotta da B.L. nei confronti del Comune di Vairano Patenora
con ricorso depositato il 19 aprile 2000, così provvede:
visto l’art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
1. accoglie l’opposizione;
2. per l’effetto annulla il verbale di accertamento di violazione al
c.d.s. n. 410/2000 del Comune di Vairano Patenora - Ufficio di Polizia
Municipale del 18 marzo 2000, notificato il 20 marzo 2000;
3. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Teano addì 18 dicembre 2000
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Andrea Rosario Viggiani