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Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: modifiche al processo penale
Legge 20.02.2006 n° 46 , G.U. 22.02.2006
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Via libera alla legge in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Con la legge n. 46 del 20 febbriao 2006 d’iniziativa del deputato Pecorella si stabilisce che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva".

Il provvedimento prevede inoltre l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

La presente legge era stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato.

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 26/2007, si è pronunciata sulla presente legge dichiarando l’illegittimità costituzionale:

1) dell’art. 1 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

2) dell’art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

(Altalex, 23 gennaio 2006)



| processo penale | inappellabilità | sentenze | proscioglimento | Pecorella | 3600 |

LEGGE 20 febbraio 2006, n.46

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.

(G.U. n. 44 del 22-2-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda».

Art. 2.

1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula»
sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). -
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.
3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».

Art. 5.

1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di la' di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile puo' altresi».

Art. 7.

1. L'articolo 580 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 580 (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell'appello».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Art. 9.

1. L'articolo 577 del codice di procedura penale e' abrogato.
2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

Art. 10.

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.
2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita' di cui al comma 2 puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4604):
Presentato dall'on.le Pecorella il 13 gennaio 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 maggio 2004 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15, 27 luglio 2004; il 22 settembre 2004; il 27 ottobre 2004; il 10 novembre 2004; il 31 maggio 2005; il 29, 30 giugno 2005; il 7, 9 luglio 2005.
Esaminato in aula il 25, 26 luglio 2005; il 14, 15, 20 settembre 2005 ed approvato il 21 settembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3600):
Assegnato alla 2ª commssione (Giustizia), in sede referente, il 22 settembre 2005 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 2005; 4, 18, 26 ottobre 2005;
14 dicembre 2005.
Esaminato in aula il 22 dicembre 2005; l'11 gennaio 2006 ed approvato il 12 gennaio 2006.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 20 gennaio 2006, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul progetto di legge il cui riesame, ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento del Senato e dell'articolo 71 del Regolamento della Camera ha iniziato il proprio iter alla:
Camera dei deputati (atto n. 4604-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 gennaio 2006 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23, 24, 26 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2006 ed approvato, con modificazioni, il 1° febbraio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3600/BIS):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 febbraio 2006 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 e 7 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 9, 10 febbraio 2006 ed approvato il 14 febbraio 2006.





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