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Ratifica del ''falsus procurator'' con efficacia retroattiva non opera nel processo
Cassazione civile , sez. I, sentenza 09.03.2005 n° 5175
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La ratifica dell'atto del "falsus procurator" con efficacia retroattiva ( art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c. non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute. Da ciò deriva che la successiva regolarizzazione della costituzione in giudizio e del mandato alle liti nella specie ha efficacia "ex nunc", ai sensi dell'art. 182 c.p.c., e non sana decadenze che fossero nel frattempo intervenute nè impedisce, analogamente, l'eventuale formarsi del giudicato.

E' quanto stabilito dalla Sezione Prima della Cassazione con la sentenza n. 5175 depositata il 9 marzo 2005.

(Altalex, 17 gennaio 2006)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

SENTENZA 9-03-2005, n. 5175


OSSERVA

Con atto di citazione del 3.11.1988 il fallimento (omissis) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova (omissis) nella qualità di procuratore della (omissis) e la detta società, per sentir dichiarare l'inefficacia dei pagamenti per complessive L. 1.444.803.028 eseguiti dalla fallita in favore di quest'ultima (e ciò per gli utili conseguiti in ragione della qualità di azionista di maggioranza da lei rivestita) nel periodo compreso fra il primo luglio 1987 e il primo aprile 1988, e sentirla conseguentemente condannare alla restituzione di tale somma.

Il tribunale, con una prima sentenza non definitiva (la n. 88 del 4.10.1989/13.1.1990) dichiarava inefficaci i pagamenti effettuati dalla (omissis) alla (omissis) nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, rimettendo all'ulteriore corso la determinazione del dovuto e quindi, con una seconda sentenza analogamente non definitiva (la n. 2565 del 18.5.10.8.1990), condannava la società convenuta al pagamento di una provvisionale di L. 100.000.000 in favore del fallimento attore. Successivamente, con atto di citazione del 3.2.2000 la (omissis) in persona dell'ultimo Presidente e legale rappresentante (omissis) impugnava la sentenza n. 88 del 1990 emessa dal Tribunale di Genova, denunciando la nullità della notificazione dell'atto di citazione e sollecitando per l'effetto la declaratoria di nullità della decisione impugnata.

In particolare dall'esposizione in punto di fatto ivi svolta emergeva che il giudice delegato aveva ammesso allo stato passivo del fallimento il credito vantato dalla (omissis) nella misura di L. 1.127.280.314; che con successiva comunicazione il curatore aveva però indicato in L. 67.633.819 la somma dovuta, per effetto della compensazione che sarebbe intervenuta con il credito di L. 1.474.503.201, risultante dalle due sentenze non definitive sopra richiamate; che a seguito di reclamo era stato revocato il provvedimento in questione nella parte relativa alla disposta compensazione; che il fallimento aveva quindi instaurato giudizio per la determinazione delle somme dovute a seguito della proposta revocatoria; che delle due sentenze non definitive sopra citate poste a base della pretesa creditoria del fallimento veniva rilevata la nullità per omessa notificazione dell'atto introduttivo.

Il fallimento, costituitosi, rilevava il difetto di legittimazione sia sostanziale che formale dell'appellante, oltre che l'infondatezza dell'impugnazione sotto il profilo del merito, e la Corte di Appello di Genova dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di rappresentanza processuale della (omissis) da parte di (omissis) che aveva conferito la procura "ad litem", difetto desunto dalla documentazione prodotta, il cui contenuto avrebbe fatto escludere "che il predetto (omissis) fosse titolare del potere di rappresentare la società con firma libera e disgiunta, potere che il medesimo (omissis) ha invece esercitato conferendo la procura.

Avverso al detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la (omissis) che con due distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, innanzitutto, che il credito di L. 1.127.280.314 da essa vantato era stato definitivamente accertato con il provvedimento di ammissione allo stato passivo, e pertanto correttamente poteva essere fatto valere dopo la chiusura del fallimento; inoltre, l'insussistenza della dedotta inefficacia della procura "ad litem". Il certificato del 26.5.1999 preso in considerazione sarebbe stato infatti erroneamente esaminato, poichè successivo alla chiusura del fallimento; le due sentenze non definitive allegate avrebbero un contenuto semplicemente dichiarativo e non di condanna, sicchè rimarrebbe incontestata la qualità di creditore di esso ricorrente; il solo documento rilevante per quanto riguarda gli eventi successivi alla chiusura del fallimento sarebbe stato il certificato dell'Ufficio Fallimenti di Lugano, dal quale sarebbe emersa la legittimazione processuale dell'Alfieri; la procura in atti sarebbe stata comunque espressamente ratificata, e la ratifica avrebbe efficacia "ex tunc".

Resisteva con controricorso il curatore del fallimento della (omissis) in liquidazione, che chiedeva il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza.

La società ricorrente, infine, depositava memoria.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 10.1.2005.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente atteso che con il primo è stato sostanzialmente censurato il merito della decisione impugnata, il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla disconosciuta legittimazione di (omissis) quale ultimo Presidente della (omissis) a rilasciare la"procura ad litem" nel presente giudizio.

In particolare la Corte di Appello di Genova aveva ritenuto inammissibile l'appello proposto dalla (omissis) per difetto di rappresentanza processuale da parte del conferente la procura (omissis) e ciò in ragione del fatto che egli l'aveva rilasciata nella qualità di ultimo presidente e legale rappresentante della società, mentre dalla certificazione prodotta rilasciata dal Registro di Commercio di Lugano sarebbe emerso che egli non avesse il potere di rappresentare la società, indicata come "radiata d'ufficio", con firma libera e disgiunta.

Nè, secondo la Corte, a diverse conclusioni si sarebbe potuto pervenire alla luce dell'ulteriore comunicazione proveniente dall'Ufficio Fallimentare del Distretto di Lugano, per la quale la società svizzera (omissis) il cui fallimento si era nel frattempo definito, avrebbe potuto far valere i crediti della massa ancora non realizzati (come sarebbe stato quello in oggetto) e l'(omissis) sarebbe stato legittimato ad agire per tutti gli atti necessari al recupero. Il richiamo ai poteri rappresentativi dell'(omissis) infatti, non potrebbe "certamente valere ad attribuire al medesimo poteri rappresentativi della società svizzera che lo stesso non abbia", mentre d'altra parte la certificazione in questione è stata rilasciata con riferimento ad una pretesa posizione creditoria della (omissis) mentre nella specie la sua posizione sarebbe stata debitoria rispetto "all'obbligazione restitutoria nascente dalla declaratoria di inefficacia ex art. 67 c. 2 l.f. dei pagamenti effettuati dalla fallita (omissis).

Tale statuizione, tuttavia, a dire del ricorrente sarebbe errata per il fatto che il certificato del Tenitore del Registro di Commercio di Lugano non avrebbe potuto rilasciare alcuna certificazione al riguardo, essendo "estraneo a quanto avvenuto dopo la chiusura del fallimento (omissis) e la qualità di legale rappresentante dell'Alfieri risulterebbe anche dall'ordinanza del Tribunale di Genova 16-22.12.1999, non più suscettibile di contestazione poichè passata in giudicato. L'omessa considerazione di entrambi i profili prospettati da parte del giudice del merito avrebbe quindi integrato gli estremi del vizio di motivazione.

In ogni modo, "e per quanto possa occorrere", il mandato alla proposizione del ricorso in esame veniva rilasciato, oltre che dall'Alfieri, anche da (omissis) nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società, e pertanto il rilevato difetto di rappresentanza, anche ove esistente, sarebbe stato sanato con effetto "ex tunc". I rilievi sono infondati.

Per quanto riguarda il potere rappresentativo della (omissis) da parte dell'(omissis) riconosciuto dalla Corte territoriale non in forma esclusiva ma a firma congiunta, si rileva infatti che il relativo giudizio è stato emesso sulla base di certificazione in tal senso rilasciata dal Tenitore del Registro di Commercio di Lugano ("(omissis)... con poteri rappresentativi individuati nella firma collettiva a due") e che la censura proposta è sostanzialmente incentrata sul merito della interpretazione del documento, rispetto alla quale se ne propone una difforme, e non già sulla inadeguatezza o sulla erroneità del parametro ermeneutico utilizzato dal giudicante.

In ordine poi al richiamo al contenuto asseritamente difforme del certificato dell'Ufficio Fallimenti del Distretto di Lugano, lo stesso appare privo di pregio poichè la Corte, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ne ha ritenuto l'irrilevanza sotto il duplice aspetto: che il riferimento ivi contenuto" alla legittimazione dell'(omissis) non può certamente valere ad attribuire al medesimo poteri rappresentativi della società svizzera che lo stesso non abbia"; che comunque i poteri rappresentativi in questione, anche ove esistenti, presupporrebbero la qualità di creditore della società (omissis) che nella specie viceversa sarebbe insussistente; aspetti nei confronti dei quali non è stata sollevata alcuna specifica censura. Analogamente inconsistente appare poi il secondo profilo di doglianza, formulato sulla base della pretesa efficacia di giudicato dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Genova emessa ai sensi dell'art. 26 l.f. in data 16.12.1999, che per l'appunto avrebbe riconosciuto "la legittimazione al reclamo di (omissis) quale Presidente e legale rappresentante della società (omissis)

Ed infatti, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla circostanza che l'effetto preclusivo del giudicato è stato richiamato in relazione a statuizione emessa in sede di reclamo contro decreto del giudice delegato, e quindi nell'ambito della procedura fallimentare in corso, è comunque sufficiente rilevare in proposito che non risulta che nei giudizi di merito sia stata eccepita l'esistenza del giudicato esterno (e per la verità l'eccezione non è chiaramente formulata neppure con il ricorso, atteso che l'esistenza della "res iudicata" è stata dedotta sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe tenuto conto della statuizione sul punto della citata ordinanza del tribunale di Genova), nè che sia stato allegato agli atti processuali l'invocato provvedimento che, in assenza di specifica eccezione sul punto, il giudice del merito avrebbe astrattamente potuto esaminare.

Resta infine il terzo aspetto, individuabile negli effetti asseritamente riconducibili all'intervenuto rilascio della procura nel presente giudizio a firma congiunta da parte dell'(omissis) e da componente del Consiglio di Amministrazione della società. In proposito occorre precisare che la ratifica dell'atto del "falsus procurator" con efficacia retroattiva ( art. 1399 c.c.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 c.p.c. non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute. Da ciò deriva che la successiva regolarizzazione della costituzione in giudizio e del mandato alle liti nella specie ha efficacia "ex nunc", ai sensi dell'art. 182 c.p.c., e non sana decadenze che fossero nel frattempo intervenute nè impedisce, analogamente, l'eventuale formarsi del giudicato (C. 2003/17525, C. 2003/6297, C. 1998/9899, C. 1997/2754, C. 1996/4652).

Anche sotto quest'ultimo aspetto, dunque, il rilievo va disatteso.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 9.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005.




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