SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione prima civile
Sentenza 26 maggio 2006, n. 12641
(Presidente Luccioli – Relatore Del Core)
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto in data 29 maggio 2003, rigettò la richiesta di F. di attribuire al figlio naturale A. – nato il 5 giugno 1997 da una relazione con R. e da lui riconosciuto successivamente – il cognome paterno in sostituzione di quello della madre.
Il reclamo prodotto dal T., nella perdurante resistenza della E., venne respinto dalla Corte d’Appello sezione minorenni di Napoli in base alle seguenti considerazioni.
Vi era stato un notevole intervello temporale tra il riconoscimento materno, effettuato alla nascita del minore, e il successivo riconoscimento paterno, intervenuto con sentenza resa pubblica l’11 novembre 2000. Nelle more, il minore aveva maturato una propria identità personale come A., essendo conosciuto nell’ambito scolastico e sociale con tale appellativo. Raggiunta una età che gli consentiva una certa capacità di discernimento, il minore aveva acquisito nelle relazioni interne ed esterne la consapevolezza dell’appartenenza al gruppo familiare della madre, per cui sarebbe stata sicuramente fonte di turbamento e disagio l’assunzione del cognome paterno sostituito o aggiunto a quello materno. Ulteriore elemento ostativo alla predetta attribuzione era la pessima reputazione posseduta nel ristretto ambiente di vita del minore (S. V. e comuni limitrofi) dall’avo paterno G., noto esponente della criminalità organizzata locale. Nessuna utilità poteva derivare al minore dall’essere contrassegnato in società col cognome T. e individuato, quindi, come “nipote di un camorrista”. Tale discendenza non poteva non avere una ricaduta negativa nella stima in pubblico della figura paterna, pur immune da precedenti penali e pendenze giudiziarie. Avendo il cognome la funzione di strumento identificativo della persona, di rilievo costituzionale, non era conforme all’interesse del minore l’attribuzione del cognome paterno.
Di tale decreto il T. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso R. E..
L’intimato Pg della Repubblica presso
Motivi della decisione
Nel corso della discussione orale la difesa della resistenze ha eccepito la nullità del ricorso in quanto non notificato al Pg presso il giudice a quo. L’eccezione è infondata in fatto, risultando il ricorso ritualmente notificato al predetto ufficio.
Peraltro, essa è anche priva di consistenza giuridica, giacchè dall’articolo 262 c.c. si evince che, nelle cause relative all’attribuzione del cognome al figlio naturale, il Pm non assume la veste di parte necessaria. In tali giudizi, pertanto, il ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa dalla Corte d’appello non va notificato anche al Pg presso
Con il primo motivo, il T. denunzia violazione dell’articolo 262 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Trascurando le ragioni addotte in sede di reclamo contro il provvedimento del Tribunale dei minorenni,
Lo stesso giudice ha ignorato, inoltre, che il minore è ben consapevole di appartenere anche alla famiglia T. e rammaricato di non portarne il cognome ancor più dopo la nascita di un fratellino, figlio anch’esso del papà e della di lui attuale compagna. Viene infine criticata l’affermazione della Corte secondo cui il minore ha diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, avendo il cognome la funzione, di rilievo costituzionale, di strumento identificativo della persona; si obietta, al riguardo, che se esistesse il nesso di consequenzialità ipotizzato tra cognome assunto per primo e diritto del minore a mantenerlo, le opzioni di cui all’articolo 262 Cc non avrebbero senso e la norma sarebbe inoperante, laddove è destinata a ricevere attuazione proprio in contesti in cui è già stato attribuito un cognome.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’articolo 262 Cc.
Vertendo su un’unica questione, i sopra riassunti motivi vanno esaminati congiuntamente.
Essi si rivelano infondati.
La interpretazione della norma di cui all’articolo 262 Cc implica la necessità di considerare la funzione del cognome nel nostro ordinamento, di individuare la ratio dell’enunciato normativo e, in una prospettiva più generale, di tenere conto della emersione nel sistema e nel costume sociale di una tendenza a mettere in discussione la regola della automatica attribuzione del patronimico.
È dato ormai incontrovertibile che il cognome nel nostro ordinamento giuridico no svolge solo una funzione pubblicistica, tesa a offrire una tutela della famiglia consentendo ai suoi membri di essere identificati come appartenenti a un determinato nucleo familiare, ma assolve anche a una fondamentale funzione di natura privatistica, quale strumento identificativo della persona. La protezione dell’identità personale, immancabilmente contraddistinta da peculiari connotati morali, culturali, ideologici, trova, infatti, il suo nucleo centrale nella tutela del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario di individuazione del singolo nell’ambito dei soggetti di un ordinamento giuridico secondo principi normativi di interesse generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di simbolo emblematico della identità personale di un individuo e quindi come aspetto, meritevole di protezione, della personalità umana. Come è stato rilevato in dottrina, la tutela costituzionale del diritto al mantenimento del nome attribuito alla persona al momento della nascita in accordo con le norme di legge deve ritenersi assoluta.
Nel caso di filiazione naturale, peraltro, non essendovi una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio assolve – quanto meno in prevalenza – alla funzione privatistica, in virtù della quale il cognome è una componente dell’inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria identità personale (articoli 2 e 22 Costituzione).
Dalla stretta connessione tra cognome e status familiare discende che ogni mutamento del secondo sia destinato, di regola, a riflettersi sul primo. Tuttavia, il passaggio da una concezione del cognome quale mero segno di identificazione della discendenza familiare a una visione che lo inquadra tra gli elementi costituivi del diritto soggettivo all’identità personale, intesa come un bene a sé, indipendente dallo status familiare, ha progressivamente sganciato le sorti del cognome dalla titolarità di una determinata posizione all’interno della famiglia.
Questa evoluzione è sfociata in alcune significative decisioni della Corte costituzionale, la quale, da ultimo, con sentenza 120/01 ha giudicato costituzionalmente illegittimo l’articolo 299 comma 2 Cc, per contrasto con l’articolo 2 Costituzione, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato (maggiorenne) possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli dall’ufficiale di stato civile, sottolineando che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo.
Già in precedenza, però, con la sentenza 13/1994,
Riprendendo tali concetti, la stessa Corte, con sentenza 297/96, intervenendo proprio sull’articolo 262 Cc, h a dichiarato incostituzionale tale norma laddove non prevede che il soggetto dichiarato alla nascita figlio di ignoti e successivamente riconosciuto da uno dei genitori possa conservare, anteponendolo o aggiungendolo al nuovo cognome, quello originariamente attribuitogli dall’ufficiale dello stato civile ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Questa decisione ha portato a completamento il disegno del legislatore del 1975, che aveva già modificato l’articolo 262, comma 2 Cc, stabilendo – evidentemente nell’intento di garantire, nella conservazione del cognome, il profilo identificativo della persona e non quello identificativo della discendenza familiare – che il figlio naturale maggiore d’età, riconosciuto dal padre solo successivamente al riconoscimento da parte della madre, non assumesse più automaticamente il cognome paterno, ma potesse scegliere se aggiungerlo o sostituirlo a quello materno.
Secondo il giudice delle leggi, quindi, per i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre immediatamente o comunque contemporaneamente alla madre, non solo è esclusa per legge l’automatica imposizione del cognome paterno (articolo 262 Cc) ma deve essere riconosciuta al cognome già acquisito dal figlio, anche se non conforme al rapporto di filiazione, una propria autonoma tutela quale segno distintivo dell’identità personale fino ad allora da lui posseduta nell’ambiente in cui vive.
Sulla scia di tale principi, incentrati sull’interesse anche del minore di mantenere il proprio cognome, qualora sia divenuto segno distintivo della personalità, questa Sc (sentenza 6098/01), in una fattispecie in cui il padre, dopo avere legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, aveva chiesto di attribuirgli il proprio cognome, ha statuito che, ai fini della deliberazione di una simile domanda ai sensi dell’articolo 262 Cc (applicato analogicamente alla controversia), deve valutarsi l’interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al di lui diritto alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell’ambiente in cui è vissuto, nonché a ogni altro elemento di valutazione suggerito dal caso concreto, esclusa qualsivoglia automaticità.
Già da queste prime notazioni è evidente come diversamente da quanto opina il ricorrente, la ratio dell’articolo 262 Cc non va rintracciata nell’esigenza di rendere la posizione del figlio naturale quanto più simile possibile a quella del figlio legittimo – ovvero – sia di parificare la filiazione naturale a quella legittima – privilegiando per tale via l’assunzione del cognome paterno quale quello che, da un punto di vista sociale, non rende riconoscibile lo stato di figlio naturale, ancora ritenuto in molti ambienti svantaggiato: ratio della norma è invece garantire l’interesse del figlio a conservare o a non cambiare il cognome con cui è ormai conosciuto nell’ambito delle proprie relazioni sociali. Nell’applicazione dell’articolo 262 Cc, quindi, l’organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero (e prudente) apprezzamento, nell’ambito del quale rileva non tanto l’interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a essere inserito. Pertanto, il giudice chiamato a valutare l’interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo riconoscimento paterno, dovrà impedire il mutamento di cognome non solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il matronimico sia assurto ad autonomo segno distintivo della di lui identità personale. Del resto, lo stesso comma 2 dell’articolo 262 Cc, rimettendo al figlio maggiorenne la scelta di sostituire o aggiungere al cognome materno quello del padre, dimostra di tenere in considerazione l’interesse del figlio a conservare la propria identità fino a quel momento consolidatisi. Medesime valutazioni, quindi, non potrà evitare di compiere anche il giudice allorquando sarà chiamato a prendere una decisione per il minore che, soprattutto se si dovesse trovare in una fase preadolescenziale o adolescenziale della sua vita, potrebbe avere già acquistato una sua ben definitiva e formata identità.
In questo assetto, caratterizzato dalla esigenza di adeguare il diritto di famiglia ai valori costituzionali, si inserisce coerentemente, seppur in una prospettiva più generale, la accennata crisi del principio dell’automatica attribuzione del cognome paterno. La norma – chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse – in base alla quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli legittimi è, infatti, ormai da tempo oggetto di forti critiche, sottolineandosi la patente violazione del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito nell’articolo 29, comma 2 Costituzione, emanazione del più generale principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 Costituzione.
Anche in giurisprudenza si sono riscontrate posizioni favorevoli all’abolizione della predetta regola, giudicata maschilista e non più rispondente al mutato assetto costituzionale, essendosi in passato, ad esempio, tentato (invano) di sollecitare una dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 71, 72, comma 5 e 73 vecchio ordinamento stato civile, nella parte in cui non prevedano la facoltà dei genitori di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo mediante l’imposizione di entrambi i loro cognomi, né il diritto di quest’ultimo di assumere anche il cognome materno (questione dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con ordinanza 176/88).
Comunque, al di là dei profili di incostituzionalità di tale norma – che, pur non avendo trovato, corpo in una disposizione espressa, è tuttavia immanente nel sistema, quale traduzione giuridica di una usanza consolidata nel tempo e radicata in larghi strati della società – va dato atto di un sempre maggiore interessamento al problema a livello politico, ove da più parti sono giunte proposte di modifica della situazione attualmente vigente, volte ad adeguare al principio di eguaglianza la disciplina sulla trasmissione del cognome.
Molteplici sono stati, infatti, i progetti di legge che si sono succeduti (anche se senza successo), tendenti alla eliminazione della discriminazione, ai danni della donna, che consegue al principio dell’automatica trasmissione del cognome paterno ai figli legittimi.
In effetti, dando uno sguardo alle esperienze giuridiche dei Paesi a noi più vicini, ci si rende conto dell’esistenza di una tendenza normativa che abbandona il principio dell’automatica attribuzione del cognome, optando per una soluzione che, rispettosa dell’eguaglianza tra i coniugi, lascia questi ultimi liberi di scegliere, sia pur entro certi limiti, il cognome da trasmettere alla prole.
Va poi ricordato che con la legge 132/85 l’Italia ha ratificato
Vanno del pari menzionate le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 e, ancora prima, la risoluzione n. 37 del 1978, relative alla piena realizzazione della uguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome (16 febbraio 2005, affaire Uhal Teseli c. Turquie; 24 ottobre 1994, affaire Stjerna c. Filande; 24 gennaio 994, affaire Burghartz c. Suisse).
A parte queste considerazioni, occorre anche osservare che rimettere l’imposizione del cognome a meccanismi automatici costituisce una tecnica che, come è stato giustamente già segnalato dalla Corte costituzionale con la sopra citata sentenza 13/1994, può condurre a conseguenze assurde qualora un soggetto subisca cambiamenti del cognome in età avanzata, dal momento che tale avvenimento coinvolgerebbe anche i suoi eventuali discendenti, comportando situazioni di estremo imbarazzo dal punto di vista personale, oltre che inevitabili confusioni.
D’altronde, anche il legislatore ha riservato alcuni spazi in cui il principio dell’automatica trasmissione del cognome non opera, come, ad esempio, nel caso dell’articolo 5 comma 3 della legge 898/70, così come modificato dall’articolo 9 della legge 74/1987, che, per l’ipotesi dello scioglimento del matrimonio, consente alla moglie di conservare il cognome del marito qualora sussista un interesse, suo o dei suoi figli, meritevole di essere tutelato, rappresentato dall’esigenza di assicurare l’identità personale fino a quel momento maturata. Similmente, l’articolo 156bis Cc, in tema di separazione personale tra i coniugi, concedendo al giudice la facoltà di vietare alla moglie l’uso del cognome del marito, qualora tale uso possa a lui causare un grave pregiudizio, è norma che non si concilia con il principio dell’automatica attribuzione del cognome.
Un’autorevole eco delle cennate spinte evolutive si rinviene in una recentissima decisione – la n. 61 del 2006 – della Corte costituzionale.
Con essa i giudice della Consulta sono stati chiamati a giudicare della costituzionalità, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29, comma 2 della Costituzione, di una serie di articoli di legge dei quali – come si è sopra accennato – si desume la norma secondo cui il figlio acquista automaticamente, all’atto della nascita, il cognome del padre, così che i coniugi non possono, neanche di comune accordo, derogarvi, ad esempio imponendo il cognome materno.
Quanto precede induce, in definitiva, a considerare, ormai non più attuale un criterio di trasmissione del cognome assolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici, che se, da un lato, possono soddisfacentemente proteggere interessi di ordine pubblico, dall’altro non riescono né a impedire forme di trasmissione basate sulla differenza di sesso tra uomo e donna, né a tutelare adeguatamente situazioni esistenziali connesse all’uso del cognome. Pertanto, un intervento legislativo capace, da un lato, di adeguare la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che da tempo non si ispira più al modello patriarcale e, dall’altro, di conciliare il diritto all’identità personale della famiglia legittima con il medesimo diritto di quella naturale, appare ormai indifferibile.
Tirando le fila del discorso, va ribadito che in sede di applicazione dell’articolo 262, comma 2 Cc, si deve partire dal presupposto, innucleato nella ratio della norma, che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta. Nell’operare la valutazione richiestagli dall’enunciato normativo, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all’identità personale posseduta dal minore nell’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre. A tutela dell’eguaglianza fra i genitori, il giudice non dovrà autorizzare l’assunzione del patrimonio (non soltanto ove ne possa derivare danno per il minore, ma anche) allorquando il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere, giacché precludergli il diritto di mantenerlo si risolverebbe in un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “a essere se stessi”. Il provvedimento deve, quindi, tutelare l’interesse del minore – non necessariamente coincidente con quello dell’uno o dell’altro genitore – alla propria identità. Il giudice può e deve ricercare di ufficio i dati informativi per conoscere l’interesse del minore; la relativa valutazione ha connotati di ampia discrezionalità, non trovando limitazione neppure nella volontà favorevole o contraria del minore medesimo.
Nessuna violazione dell’articolo 262 Cc è quindi ascrivibile al giudice a quo.
Rimangono le censure in tema di motivazione.
Al riguardo, conviene premettere, in relazione al tipo di censura mossa in concreto dalla ricorrente, che il decreto reso dalla Corte di appello napoletana in tema è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 Costituzione.
Ora è noto che il vizio di violazione di legge riguardo alla motivazione si ha solo quando questa sia del tutto carente o fittizia, o si fondi su argomentazioni inidonee a sorreggere la ratio decidendi o appaia contraddittoria, essendo invece esclusa l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della insufficienza della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (cfr. Cassazione 13419/99, 3101/98, 7139/96, 4388/95).
In diversi termini, nella materia in oggetto il ricorso per cassazione è proponibile, con riferimento al vizio in questione, solo in caso di sostanziale inesistenza della motivazione o di sua ineliminabile contraddittorietà, sì da configurarsi la violazione dell’articolo 132 n. 4 Cpc.
Tale radicale vizio della motivazione certamente non ricorre nella fattispecie in esame, avendo il giudice coerentemente e congruamente argomentato che: prima di essere tardivamente riconosciuto dal padre il piccolo, di vivace intelligenza e assai socievole, aveva preso consapevolezza della sua identificazione cognominale, frequentando le organizzazioni educative scolari, egli aveva maturato una precisa identità personale per il fatto di essere conosciuto nella cerchia sociale dove è vissuto con il cognome materno; in questo contesto, una mutazione del cognome sarebbe stata di nocumento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica del minore e alla sua vita di relazione; ulteriore elemento ostativo alla chiesta attribuzione del patronimico era la cattiva fama goduta nel ristretto ambito territoriale di appartenenza del minore dell’avo paterno G. T. per via delle sue imprese criminali, quale noto esponente della criminalità organizzata locale, che gli avevano comportato condanne per complessivi dieci anni di reclusione e otto di soggiorno obbligato; era contrario all’interesse del minore il potere essere additato come “nipote di un camorrista”.
Nella specie, quindi, l’impugnato decreto contiene una compiuta motivazione sul punto dell’interesse del minore, con il quale ha ritenuto contrastante la richiesta di attribuzione del cognome paterno sulla base di una serie di elementi non sindacabili in questa sede, sicchè deve escludersi che ricorra una delle ipotesi di motivazione sopra richiamate e, di conseguenza, la sussistenza di un vizio di violazione di legge che renda ammissibile il ricorso ex articolo 111 Costituzione.
Le ragioni addotte dal ricorrente, che in parte si appuntano su qualche innocua e relativa sbavatura argomentativa della Corte del merito (quale quella concernente l’assenza di utilità per il minore ad assumere il cognome paterno), tendono in buona sostanza a ottenere dalla Corte di legittimità un’inammissibile rivisitazione di circostanze di fatto, con la prospettazione di una diversa lettura del contenuto e della sufficienza delle risultanze istruttorie già attentamente vagliate e ritenute determinati dal giudice di merito, cui spetta istituzionalmente l’attività di scelta e valutazione delle prove, e finisce per allegare vizi motivazionali neppure riferibili al paradigma dell’articolo 360 n. 5 Cpc. In particolare, del tutto in conferente, per le ragioni in precedenza svolte su ratio e portata esegetica dell’articolo 262 Cc, si rivela la deduzione del presunto disagio psicologico in cui il minore sarebbe venuto a trovarsi per avere una connotazione cognominiale non corrispondente a quella della discendenza patri-lineare propria dell’assetto familiare e rivelatrice dello stato di figlio illegittimo. Come detto, l’interesse del figlio nato fuori dal matrimonio che la norma intende salvaguardare non è quello di avere un’apparenza di filiazione regolare, ma di conservare (o di non mutare) il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato con la consequenziale condanna del suo preponente alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2006.
Depositata in cancelleria il 26 maggio 2006.
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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Quale cognome attribuire al proprio figlio naturale? Se la prole naturale è stata riconosciuta dalla sola madre è possibile mantenere il cognome della stessa, nel caso in cui il padre successivamente voglia riconoscere il figlio? Non rivestono peculiare importanza elementi come il lasso di tempo trascorso dall’utilizzo del solo cognome materno, la conoscibilità del bambino da parte dell’ambiente sociale in cui esplica la sua personalità, l’eventuale pregiudizio per il figlio a seguito di susseguente mutamento del cognome a favore del patronimico?
Delicatezza della questione: parametri da prendere in considerazione.
Dopo aver esposto in maniera dettagliata il valore che assume il cognome sia da un punto di vista pubblico che da un punto di vista privato, i giudici di legittimità sono passati alla disamina di alcuni fattori che devono essere presi in considerazione, affinché sia possibile operare una scelta prudente ed evitare eventuali perturbazioni nella sfera “personale” del figlio.
Perla Suprema Corte “nell’operare la valutazione richiestagli dall’enunciato normativo, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all’identità personale posseduta dal minore nell’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre”.
Nel caso de quo,la Corte di Cassazione ha rilevato che il bambino, prima di essere riconosciuto dal padre, “aveva preso consapevolezza della sua identificazione cognominale, frequentando le organizzazioni educative scolari; aveva maturato una precisa identità personale per il fatto di essere conosciuto nella cerchia sociale dove è vissuto con il cognome materno…”. In casi come questi non può scattare automaticamente il cognome paterno ma, come precisa la stessa Corte, “una mutazione del cognome sarebbe stata di nocumento alla serena ed equilibrata crescita psicofisica del minore ed alla sua vita di relazione…”.
A tutela dell’eguaglianza dei genitori, il giudice non dovrà autorizzare l’assunzione del patronimico (non soltanto ove ne possa derivare danno per il minore, ma anche allorquando “il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere, giacché precludergli il diritto di mantenerlo si risolverebbe in un’ingiustificata privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “a essere se stessi”). Il provvedimento deve, di conseguenza, tutelare l’interesse del minore – non necessariamente coincidente con quello dell’uno o dell’altro genitore – alla propria identità.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel caso di filiazione naturale, non essendoci una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio è una componente dell’inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria sfera personale”.
L’oggetto della querelle si introduce in un clima di timorosa apertura verso dettati che sono già stati implicitamente recepiti nel sistema grazie a diverse pronunce della Consulta.
Infine,la Corte di Cassazione, in una precedente sentenza (n. 6098 del 2001), ribadiva il diritto del minore a mantenere il proprio cognome, qualora sia divenuto segno distintivo della sua personalità nell’ambiente in cui vive, avendo riguardo all’ interesse esclusivo dello stesso, in una fattispecie in cui il padre, dopo aver legittimato per provvedimento del giudice il figlio naturale successivamente alla madre, aveva chiesto di attribuirgli il proprio cognome.
Posizione della Corte Costituzionale.
Sul punto merita attenzione la decisione della Corte Costituzionale, di cui la sentenza 11 maggio 2001 n. 120, nella quale è stato dichiarato “costituzionalmente illegittimo l’art. 299, II comma c.c., per contrasto con l’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevede che qualora il bambino sia figlio naturale non riconosciuto dai genitori, l’adottato (maggiorenne) possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli dall’ufficiale di stato civile, volendo sottolineare che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni persona”. Andando a ritroso,la Corte Costituzionale nella sentenza 3 febbraio 1994 n. 13 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 165 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, per violazione dell’art 2 Cost., “nella parte in cui non prevede che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti la volontà del soggetto cui si riferisce comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia da ritenersi acquisito come autonomo segno distintivo della sua identità personale”. Alla luce di quanto statuito emerge chiaramente che il cognome gode di notevole importanza, in quanto serve ad identificare la persona e a renderla riconoscibile in ogni contesto sociale ove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). L’acquisto dello stesso costituisce un effetto legale e indisponibile. Unico limite di disponibilità è previsto nell’ipotesi di riconoscimento successivo del padre: la scelta dell’aggiunta o sostituzione a quello della madre spetta al figlio se maggiorenne, al giudice se minorenne. In tale ambito la statuizione della Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe riveste e rivestirà notevoli sviluppi.
Inoltre,la Corte Costituzionale, nella sentenza 23 luglio 1996 n. 297, incidendo sull’art. 262 c.c., ha dichiarato incostituzionale tale norma laddove non prevede che il soggetto dichiarato alla nascita figlio di ignoti e successivamente riconosciuto da uno dei due “possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo dall’ufficiale di stato civile, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
Infine la recente sentenza della Consulta n. 61 del 2006, statuisce che “è inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143 bis, 236, 237 II comma, 262,299, III comma c.c. e degli artt. 33 e 34 del Dpr 396/2000, censurati in riferimento agli artt. 2,3 e 29, II comma Cost.,nel caso in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata”(vd. sul punto il commento di G.Buffone, Acquisto automatico del cognome del padre: legittime le norme del codice civile, sentenza Corte costituzionale n. 61 del 2006).
Il tramonto del criterio automatico.
Tale regola, retaggio di una tradizione patriarcale della famiglia che affonda le radici nel diritto romano, viene sempre più considerata “maschilista” e, da più parti si riscontra l’esigenza di eliminare tale disparità di trattamento fra uomo e donna, non rispondente più agli odierni valori costituzionali. Pertantola Cassazione , nella sentenza in oggetto, ribadisce a chiare lettere la necessità di un “intervento legislativo capace, da un lato, di adeguare la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che da tempo non si ispira più al modello patriarcale e, dall’altro, di conciliare il diritto all’identità personale della famiglia legittima con il medesimo diritto di quella naturale…”.
Restando in tema, non si può tralasciare l’importanza dello scenario internazionale e degli obblighi derivanti dal diritto convenzionale; nello specifico,la Convenzione di New York del 19 dicembre 1979, resa esecutiva in Italia con la Legge 14 marzo 1985, n. 132, impegna gli Stati ad adottare ogni misura idonea per superare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e dai rapporti familiari; in particolare l’art. 16, lett. g) positivizza il principio secondo il quale “Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano in condizioni di parità con gli uomini gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione”.
Sul versante dell’ordinamento comunitariola Corte richiama la risoluzione n. 37 del 1978, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1272 del 1995 e n. 1362 del 1998, che promuovono la completa uguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome dei figli, nonché un orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in linea con la cancellazione di ogni misura discriminatoria basata sul sesso nella scelta del cognome.
Indubbiamente le valutazioni, atte alla risoluzione di problematiche di tal guisa, devono essere effettuate caso per caso, andando a ricercare quali effetti potrebbero riverberarsi nei confronti del soggetto interessato, in relazione al tempo trascorso e agli eventuali incombenti che in situazioni di questo tipo non possono a priori escludersi.
In effettila Corte Costituzionale , nella sentenza n. 13 del 1994, ha precisato che, qualora un soggetto subisca cambiamenti del cognome in età avanzata, il criterio dell’automaticità può condurre a conseguenze assurde che “potrebbero riverberarsi su una parte rilevante della personalità, la quale, ha ormai assunto […] una dimensione oggettiva”, generando situazioni imbarazzanti da un punto di vista personale oltre che potenziali confusioni.
Figli legittimi e figli naturali: attribuzione cognome.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma specifica che prevede l’attribuzione al figlio del cognome del padre (ex plurimis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 13298 del 17 luglio2004, in cui si è posto in evidenza come “non esiste nel nostro ordinamento una disposizione diretta ad attribuire ai figlio legittimi il cognome paterno”). Il sistema di attribuzione del cognome ai figli legittimi scaturisce da una consuetudine, diventata diritto vivente, che ha preservato loro l’automatica acquisizione, sin dalla nascita, del solo cognome paterno. Ad avvalorare l’automaticità del patronimico si può scorgere una norma nella quale in modo inequivocabile rifulge detta situazione; l’art. 237 c.c. ricomprende, in particolare, fra i fatti costitutivi del possesso di stato, la circostanza “che la persona abbia portato il cognome del padre che essa pretende d’avere”. Inoltre, secondo l’art. 34 del D.P.R. 396/2000, dove si vieta “di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente”, volendo cogliere la ratio di tale norma, si comprende che il fine è quello di evitare casi di omonimia, data per scontata l’attribuzione automatica del cognome paterno.
Per i figli naturali, il disposto dell’art. 262, I comma, c.c. recita: “Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre”. L’art. 33 D.P.R. n. 396/2000 dispone che “il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore d’età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato”. Nel caso in cui il riconoscimento da parte del padre sia successivo a quello della madre, il Giudice deve valutare una serie di elementi (ad es. se vi è un notevole lasso di tempo, il bambino manterrà il cognome materno, come stabilito dalla sentenza in oggetto).
Da tali rilievi emerge ictu oculi, la discriminante fra figli legittimi e figli naturali, in relazione all’attribuzione del cognome. Le modalità di attribuzione del cognome sembrerebbero offrire alla prole naturale un privilegio su quella legittima, derivante dal combinato disposto degli artt. 262 e 299 c.c..
Casus decisus
Da una relazione fra Tizio e Caia nasceva Sempronio, riconosciuto alla nascita dalla sola madre, assumendo pertanto il cognome materno. La donna infatti aveva negato al compagno il consenso al riconoscimento. Tizio quindi proponeva ricorso innanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli affinché venisse attribuito il suo cognome al figlio, in sostituzione di quello della madre. Con decreto il Tribunale adito rigettava la richiesta di Tizio. L’uomo proponeva reclamo alla Corte d’Appello, sezione minorenni di Napoli, la quale respingeva la domanda, adducendo validi motivi. In primis, tra il riconoscimento della madre e quello successivamente effettuato dal padre era intercorso un notevole lasso di tempo. In secondo luogo, il minore aveva acquisito una propria identità personale come Sempronio, una rilevante capacità di discernimento, per cui l’assunzione del patronimico sarebbe stata probabilmente fonte di turbamento e disagio. Nella decisione di merito i Giudici di appello avevano oltretutto tenuto conto della pessima reputazione del nonno paterno, noto esponente della criminalità organizzata; pertanto nessuna utilità poteva derivare al minore dall’essere contrassegnato nella società con quel cognome. Rebus sic stantibus, Tizio ricorreva in Cassazione, denunciando violazione dell’art. 262 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.La Suprema Corte , nella sentenza in commento, ha respinto il primo motivo di ricorso, precisando che il modello di trasmissione del cognome affidato a rigidi meccanismi automatici non è più attuale, ed esortando il Parlamento a varare una legge atta ad adeguare la disciplina del cognome alle mutate esigenze incorse. In riferimento al rigetto del secondo motivo di ricorso, la suprema Corte ha rilevato che il vizio di motivazione non ricorre nella fattispecie in esame, avendo il giudice di merito coerentemente e congruamente motivato la propria decisione. Pertanto il ricorso proposto veniva in toto rigettato.
(Altalex, 22 giugno 2006. Nota di Luca Bardaro)