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Con l’espressione “a fini di lucro” contenuta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 171 ter della legge sul diritto d'autore (L. 633/41) deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso".
Lo ha precisato la Sezione Terza penale della Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, assolvendo due studenti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un computer esistente presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d’autore.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno escluso che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dell’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico della predisposizione del server ftp, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto i soli utenti del server medesimo.
(Altalex, 23 gennaio 2007. Vedi anche l'articolo di approfondimento di Carlo Blengino)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
Sentenza 9 gennaio 2007, n. 149
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Diritto civile, esecuzioni e penale. Domiciliazioni per il Tribunale di Cassino e di Frosinone. Recapito diretto: 347.2480272