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Il ricevimento della raccomandata perfeziona la notifica per i destinatari.
Nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica effettuata in base a quanto previsto dall’articolo 140 c.p.c., viene perfezionata, quindi, con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione.
E’ quanto ha affermato
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di Cassazione, Sezioni unite, sentenza 14 gennaio 2008, n. 627)”.
Con tale pronuncia “va a cambiare” l’attuale disciplina per le notifiche processuali in caso di irreperibilità o rifiuto alla ricezione di un atto; i giudici hanno bocciato la regola seguita per prassi e confermata anche dalla Cassazione in base a cui la notifica produce i suoi effetti dal momento della spedizione.
Secondo quanto stabilito dalla Consulta, quindi, non è più condivisibile l’orientamento giurisprudenziale (la citata sentenza 627/2008) secondo cui per venire incontro alle esigenze di celerità del processo si riteneva onere del destinatario attivarsi per risolvere i problemi dovuti ad una assenza prolungata dal domicilio.
Pertanto, in base alla decisione presa dai giudici, per il destinatario della notifica si differisce il perfezionamento al momento del ricevimento o al decimo giorno successivo al recapito, se non viene curato il ritiro (compiuta giacenza).
A dover di cronaca si cita una delle recenti sentenze della Cassazione in tale ambito la quale, non molto tempo fa, intervenendo in materia, aveva stabilito che “la notifica ex art. 140 c.p.c. deve ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità indicate nello stesso articolo (deposito nella casa comunale e affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda), senza che rilevi la diversa (successiva) data in cui il plico è stato ricevuto dal destinatario, atteso che la produzione dell’avviso di ricevimento del plico è richiesta esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
(Altalex, 18 gennaio 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
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