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Autovelox 104/C-2: sull'obbligo di verifica periodica di taratura
Ministero Infrastrutture, nota 01.06.2005 n° 1836
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE



Prot. n. 1836/2005

1 giugno 2005


Al Ministero dell’Interno
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Roma


Oggetto: Misuratore di velocità AUTOVELOX 104/C-2 – Provvedimento di conferma dell’approvazione del 16.05.2005 – Previsione di un obbligo di verifica periodica di taratura – Quesito prot. n. 300/A/1/4380/144/5/20/5 del 27.05.2005.


Con riferimento al quesito in oggetto, qui pervenuto via fax in data 31.05.2005, si comunica quanto segue.

Il Decreto Dirigenziale di conferma prot. n. 1123 del 16.05.2005 si riferisce al riconoscimento della possibilità di impiego del dispositivo AUTOVELOX 104/C-2 in modalità automatica, sulla scorta delle osservazioni formulate dal competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

A tale riguardo si osserva che, in virtù della particolare modalità di funzionamento, la necessità di una verifica iniziale e periodica è prevista nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo, alla quale gli organi di polizia stradale devono attenersi, a norma dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997.

In assenza di laboratori accreditati come Centri di Taratura da parte dei competenti Istituti Metrologici Primari, tali verifiche possono essere effettuate dal costruttore stesso, in quanto operante in regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2000.

Circa l’assolvimento dell’obbligo della verifica iniziale e periodica, vale quanto di seguito riportato:-

1) Per gli apparecchi commercializzati fino al 16.05.2005, e dunque concepiti unicamente per funzionare con l’ausilio del personale operatore, non sono previste verifiche iniziali o periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali.

2) Per gli apparecchi commercializzati dopo il 16.05.2005, riconosciuti idonei anche al funzionamento in modalità automatica, è previsto invece un regime di verifica iniziale e periodica, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali.

3) A tale regime devono intendersi assoggettati anche gli apparecchi commercializzati fino al 16.05.2005, qualora, a seguito del decreto di conferma, si intenda impiegarli nella modalità di funzionamento automatico, previo adeguamento come previsto nello stesso decreto.

Si prega vivamente di partecipare quanto sopra esposto agli organi di polizia stradale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Ing. Sergio DONDOLINI)




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