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Il diniego della concessione non implica la negazione dello ius aedificandi
Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 04.10.2011 n° 5443 (Alessandro Ferretti)

L’amministrazione comunale che esamina un progetto per il quale è stata richiesta la concessione edilizia, applica correttamente i poteri di valutazione attributi ad essa dal complesso normativo in materia urbanistico – edilizia. Al riguardo non si nega l’esistenza dello ius edificandi , qualora si neghi allo stato il titolo autorizzatorio edilizio, individuando al contempo quali puntuali prescrizioni – fermo lo ius aedificandi – consentano al progetto di aderire a quegli interessi pubblici dei quali le norme del regolamento edilizio sono espressione.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 4 ottobre 2011, n. 5443 affrontando un ricorso proposto contro un diniego di concessione edilizia opposto dal Comune di Bologna su domanda inerente la costruzione di 71 unità ricettive da adibire a residence, in area sita in via dell’Aeroporto.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada confermano quanto osservato dal giudice di primo grado, evidenziando che l’amministrazione non ha negato per questioni prettamente estetiche – come sostenuto dalla controparte – l’esistenza dello ius aedificandi, ma ha fatto legittima applicazione del regolamento edilizio.

In buona sostanza, l’amministrazione, in sede di esame del progetto ha correttamente applicato i poteri di valutazione ad essa attribuiti dalla normativa, non fondando il diniego su una non corrispondenza del progetto medesimo allo strumento urbanistico attuativo, ma esclusivamente indicando – così come evidenziato dal giudice di primo grado – “i profili progettuali da modificare per consentire la corretta ambientazione dell’intervento edilizio e la migliore distribuzione del verde pubblico e dei parcheggi”.

Ne consegue che il diniego opposto dal Comune non appare privo di motivazione ovvero privo di fondamento normativo, così come esso non si pone né in violazione di un precedente giudicato né in contrasto con il PUC, attuando semmai un coordinamento tra quanto previsto dallo strumento attuativo e le esigenze espresse dalle norme sopra richiamate; esigenze che non appaiono né meramente estetiche, né irragionevoli.

Di qui il rigetto del ricorso presentato e la conferma della sentenza impugnata, con compensazione tra le parti di spese, diritti ed onorari di giudizio.

(Altalex, 11 novembre 2011. Nota di Alessandro Ferretti)






Consiglio di Stato

Sezione IV

Sentenza 14 giugno – 4 ottobre 2011, n. 5443 Massima e Testo Integrale 


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