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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarimento della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2003, resa nella causa C- 305/01, per mezzo della quale il giudice comunitario ha tracciato una linea di demarcazione tra le operazioni esenti ed operazioni tassate considerando l’attività di factoring come attività di recupero del credito e dunque soggetta ad IVA.
L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare tale pronuncia, conferma invece la natura prettamente finanziaria dell’istituto del factoring che si sostanzia, secondo l’ordinamento italiano, in una cessione del credito a favore di una banca o di un intermediario finanziario. Ai fini IVA una siffatta operazione rientra tra quelle esenti di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633 del 1972.
Tuttavia l’Agenzia, pur non disattendendo le risultanze dell’organo comunitario, precisa che per una corretta classificazione IVA di una operazione di factoring è necessario procedere, caso per caso, ad una valutazione della causa del contratto onde stabilire se la fattispecie negoziale posta in essere abbia o meno natura di finanziamento. Infatti solo in tal caso il factoring usufruirà dell’esenzione ai fini IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633 del 1972 . Se, diversamente, l’operazione di factoring è diretta al recupero del credito, sulla commissione riconosciuta sarà applicata l’ IVA.
(Altalex, 23 novembre 2004. Nota cura dell'avv. Massimo Paternoster)
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione del 17/11/2004 n. 139
Oggetto: Trattamento Iva del contratto di factoring - Sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01
Numerose Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle operazioni di factoring alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003, causa n. C-305/01
A tal fine, si evidenzia che, con riferimento al contratto di factoring, nella predetta pronuncia la Corte ha affermato che:
a) la societa' di factoring, che assume il rischio d'insolvenza dei debitori e che come corrispettivo fatturi ai propri clienti una commissione, esercita un'attivita' economica ai sensi degli articoli 2 e 4 della VI Direttiva (77/388/CEE) e, pertanto, assume la qualita' di soggetto passivo, con diritto alla deduzione in forza dell'art. 17 della medesima Direttiva;
b) un'attivita' economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un "recupero dei crediti" ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della VI Direttiva ed e', pertanto, esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.
La pronuncia della Corte di Giustizia ha inteso tracciare la linea di demarcazione tra operazioni esenti ed operazioni tassate, offrendo una precisa definizione del concetto di recupero crediti e di attivita' di factoring.
Dalla lettura della sentenza, riferita a fattispecie prospettata con riguardo all'ordinamento tedesco, emerge che, a giudizio della Corte, non vi e' differenza, ai fini del trattamento fiscale, tra factoring "proprio" e "improprio" (cioe', rispettivamente, con e senza assunzione di rischio di insolvenza del debitore) e che il factoring e' diretto nella realta' al recupero del credito.
Orbene se questa caratteristica dell'istituto e' configurabile in taluni ordinamenti giuridici, certamente non lo e' secondo l'ordinamento nazionale.
Nell'ordinamento italiano il contratto di factoring non e' espressamente regolamentato. E' previsto, pero', l'istituto della cessione dei crediti d'impresa, disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, che trova applicazione quando:
- il cedente e' un imprenditore;
- i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Gia' dalla presenza necessaria di una banca o un intermediario finanziario, in qualita' di cessionario del credito, si desume che la operazione richiamata ha natura finanziaria.
Anche al di fuori dello specifico campo di applicazione della legge n. 52 del 1991, tuttavia, non vi e' dubbio che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalita' e natura finanziaria.
Infatti, il testo unico in materia bancaria (di cui al d.lgs 1 settembre 1993, n. 385) comprende tra le operazioni di prestito sia il factoring che le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, come dire che, a prescindere dalla denominazione adottata, l'operazione assume comunque una valenza finanziaria.
Nella costante applicazione dell'istituto, come riconosciuto sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 18 ottobre 1994, n. 8497, sent. 12 aprile 2000, n. 4654 e sent. 18 gennaio 2001, n. 684) che dalla prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria (vedi ris. del 24 maggio 2000, n. 71), la causa essenziale, o quanto meno prevalente, del contratto di factoring e' il finanziamento.
Il motivo per cui il creditore "cede" al factor i suoi crediti non e' quello di ottenere che quest'ultimo si preoccupi di riscuotere dal debitore il quantum dovuto. Se cosi' fosse certamente ci troveremmo in una fattispecie di recupero credito che, secondo la disciplina dell'art. 10, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, esula dalla esenzione.
Indubbiamente possono ricorrere casi in cui oggetto del contratto di factoring sia realmente il "recupero crediti", ma nella accezione tradizionale di tale tipologia di contratto la causa del factoring e' da rinvenire in una vera e propria operazione di finanziamento, non molto diversa dallo sconto delle cambiali ed altre operazioni similiari. In tal caso e' indubbio che l'operazione rientri tra quelle esenti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972.
In conclusione, a voler applicare in modo generalizzato le determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia, senza tener conto delle significative e sostanziali differenze intercorrenti fra la fattispecie solitamente adottata in Italia e quella rappresentata nella pronuncia della Corte stessa, si finirebbe per applicare un'identica disciplina ad istituti profondamente differenti.
Per evitare il predetto effetto e, al contempo, riconoscere il corretto valore all'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, sara' necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata.
Se la causa del contratto e' la volonta' di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, indubbiamente viene in applicazione la sentenza della Corte in esame, per cui l'operazione e' da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva.
Al contrario qualora il creditore, con la stipula un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA.
In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, "pro soluto" o "pro solvendo", non incide sulla natura finanziaria del contratto.
Le Direzioni regionali vigileranno affinche' i dipendenti Uffici locali si uniformino ai predetti criteri interpretativi.
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Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II " - Iscritto all'Albo degli Avvocati di Nola - Specializzato in "Giurista d'Impresa" - "Diritto Bancario e Finanziario"
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