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Tabelle uniche nazionali del danno biologico: luci, ombre e questioni di legittimità
Articolo di Gianmarco Cesari 25.11.2004
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITA’ PSICHICA E FISICA E LE POSSIBILI TABELLE UNICHE NAZIONALI DEL DANNO BIOLOGICO: LUCI, OMBRE E QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA’.

Avv. Gianmarco Cesari (*)


(Relazione dell‘intervento svolto nel'ambito della CONFERENZA NAZIONALE SULLE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO tenutasi il 24 novembre 2004 presso la Camera dei Deputati - Palazzo San Macuto e promossa dall’Osservatorio Vittime, della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – membro della Fidh, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Vedi anche la mozione conclusiva della conferenza)

Anche nel corso dell’anno 2004 che sta quasi svolgendo al termine la Giurisprudenza ha dovuto porre rimedio alla carenza del supporto legislativo nella controversissima ed annosa materia del risarcimento del danno alla persona e le vittime della strada sono ancora costrette alla ricerca di una certezza nella giustizia risarcitoria che sarebbe realizzata se una riforma di pieno rispetto per i diritti umani fosse stata attuata anche alla luce della recente risoluzione europea.

Fallito il progetto di riforma governativa del giugno del 1999, che fece proprio quello presentato dall’Isvap che riunì nel 1998 un gruppo di esperti per lavorare ad un disegno di legge di riordino dell’intera materia basato su criteri di uniformità e certezza dei risarcimenti, indubbiamente anche al fine di favorire le esigenze di bilancio e di profitto degli assicuratori allarmati dall’aumentare dei costi derivanti dalle micropermanenti, i provvedimenti di riforma parziale, disomogenea e disorganica a carattere sperimentale e transitorio, avviati con il ritirato decreto legge 70/2000, con il rinforzo del tavolo di concertazione ministeriale, con l’articolo 5 della legge 57/2001 dalla passata legislatura, hanno avuto dalla nuova quattordicesima legislatura ulteriore seguito e impulso con la Legge 273/2003 e con la tabella nazionale medico-legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità varata con il decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2003 n. 211, tutto ciò senza che i Parlamentari firmatari delle varie proposte di riforma organica del danno alla persona C. 680, C. 1885, S. 1230, S. 2235 dessero effettivo impulso alle loro intenzioni.

La Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada continua a raccogliere consensi presso le Istituzioni ed i Comuni per la proposta n. C. 1885 primo Firmatario On. Misuraca che contiene anch’essa un principio riformatore per la tutela risarcitoria della persona, la determinazione del punto unico nazionale del danno biologico al valore più alto delle tabelle applicate dai Tribunali Civili dei capoluoghi di Regione alla data di pubblicazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con previsione di successivo adeguamento automatico del detto valore alle variazioni di valore della moneta, salva la possibilità di aumento del valore del punto così determinato in relazione alla gravità dei singoli casi, ma il testo di proposta ad oggi è fermo ed immobile nel suo stato cartaceo in un cassetto del Parlamento.

La mozione dello storico Convegno di Roma svoltosi presso Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour il 20 aprile 2002, i cui atti sono consultabili nel sito www.vittimestrada.org, è rimasta lettera morta e né il Governo, né alcun Parlamentare purtroppo ha effettivamente recepito il richiamo dei congressisti e dei promotori del Convegno; il Senatore Mugnai soltanto, evidentemente a seguito della partecipazione personale a quel convegno, si è fatto promotore di due distinte proposte di legge in favore delle vittime della strada, la S2235 in particolare affronta il tema delle tabelle uniche nazionali attuariali dando sviluppo matematico oltre il 9° e fino al 100° punto di invalidità alla tabella della Legge 57/2001 quale dato legislativo di riferimento.

Il contributo scientifico dato dalla Simla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni dopo il Congresso di Riccione del maggio 2001, le Giornate di Roma, Terrasini e Ferrara con la nota nozione di danno biologico ed i richiami più volte espressi ha trovato rilievo nella premessa del decreto ministeriale sulle micropermanenti. Il legislatore con la Legge 12 dicembre 2002, n.273 denominata “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002, n.293 - Suppl. Ord.) di mero contenuto economico e non certo di tutela della salute ha così statuito: …omissis 3. “Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
<<4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Dalle micropermanenti si passa ora alle “invalidità permanenti da 9 a 100%.>>

(Ulisse e gli achei sono scesi dal cavallo di Troia e Troia ancora giace addormentata)

Il Ministro della Salute con decreto del 26 maggio 2004 ha nominato una commissione di esperti al lavoro già da metà settembre, tra cui figurano illustri medici legali fiduciari di primarie imprese di assicurazioni appartenenti alla Associazione Melchiorre Gioia, la prima cui va il merito di aver sviluppato una importante attività congressuale a livello nazionale sul tema del danno alla persona, illustri ed autorevoli professori universitari facenti parte storica della SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, rappresentanti dell’Ania e dell’Isvap, nessun rappresentante della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada che in Italia tutela i diritti delle vittime della strada.

La commissione è al lavoro per la predisposizione della tabella unica nazionale del danno biologico da 10 a 100 di invalidità, sia medico legale sia dei valori pecuniari da attribuire ad ogni singolo punto in base all’età delle vittime.

La grande novità è quindi il proposito legislativo di voler con un colpo di spugna sui diversi criteri seguiti dalle Corti con effetti non prevedibili da parte delle imprese arrivare a definire nel settore RCA due tabelle di legge nazionali che portino all’obbligo di applicazione per il danno biologico. L’idea del ricorso alla via legislativa finalizzata alla piena regolamentazione del danno alla salute, in modo da porre fine all’anarchia liquidativa, da limitare l’aumento delle micropermanenti e gli incrementi dei costi derivanti dalle continue variazioni delle tabelle delle corti, da limitare la massimo il potere equitativo del giudice ed le interpretazioni giurisprudenziali “sempre più fantasiose”, sul modello spagnolo di limitazione indennitaria che si fece strada tra gli assicuratori per risolvere i problemi del danno biologico che prese le mosse da un convegno organizzato nel 1998 dalla Sezione Ligure dell’AIDA in collaborazione con la Fondazione Cesar (recensito dal Giornale delle Assicurazioni anno 19 numero 2, Febbraio 1998 pagina 46 “Intervenire prima che sia troppo tardi”) sta per diventare realtà.

Le luci del giungere ad una riforma governativa e non di iniziativa parlamentare del danno alla salute sono in verità dall’ottica giuridica umanitaria molto poche, dato che la riforma, o meglio la controriforma, prende le mosse non certo per la “conformazione della responsabilità civile da illecito al diritto comune europeo in tema di diritti inviolabili alla vita ed alla salute”, come quella cui si ispira il progetto di legge S.1230 del Senatore Eufemi mirante ad introdurre l’attuazione dei principi espressi dalla Carta di Nizza profusi recentemente nella Costituzione Europea per quanto riguarda la tutela della dignità, della vita e della salute delle vittime della strada, ma per una riforma di carattere meramente economico della tutela della salute umana, finalizzata ad introdurre delle tabelle che possano inquadrare, o meglio ingessare e limitare, i risarcimenti ed il potere equitativo dei giudici in modo da non far crescere i premi delle polizze rc auto, le conseguenti lagnanze delle associazioni dei consumatori e garantire i profitti di impresa risparmiando sui risarcimenti spettanti alle vittime.

Il danno alla persona ha ormai criteri e parametri di riferimento tabellari consolidati, la tabella maggiormente usata, testata ed adottata dalle Corti di merito italiane è quella del Tribunale di Milano, mentre per le micropermanenti ovvero le invalidità fino al 9% la tabella della L. 57/2001 è adottata in modo cogente e l’introduzione di una tabella di legge che riprenda la prassi forense ormai consolidata troverebbe ampio consenso e condivisione tra le vittime e gli operatori del diritto, magistrati ed avvocati, abituati ad usare le tabelle per poi applicare sulla base di esse la personalizzazione del risarcimento con elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all’effettiva incidenza dell’accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali in concreto si manifesta l’efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato, in base alle sue condizioni soggettive.

In ogni caso l’intervento riformatore, per far sì che la tabella attuariale governativa trovi ampio consenso tra i destinatari della riforma dovrebbe assurgere a riferimento minimale di base per la valutazione equitativa da riferirsi al caso concreto, ad un orientamento di legge che garantisca una uniformità di trattamento sul territorio nazionale in tutte le corti di merito ed in tutti gli ispettorati sinistri eliminando per sempre il forum shopping e creando un criterio omogeneo di “full compensation” in linea con il principio della libera circolazione dei cittadini nel territorio nazionale.

Occorrerebbe però accorgersi finalmente di quanto il convegno di Roma 2002 ha posto in evidenza in relazione alle Tabelle 2002 dei Tribunali di Roma e di Milano, è utile riportare il passo della mozione conclusiva: “ ….dall'esame congiunto e comparato con grafici relativi all'andamento del valore del punto per il calcolo della liquidazione della invalidità permanente ed all'incremento proporzionale in base alla gravità del danno di riferimento dei sistemi tabellari si è rilevato un ingiustificato abbattimento, privo di ogni logica e valenza scientifica, dei valori minimali di riferimento adottati dalle tabelle in uso pubblicate per l'anno 2002 per la determinazione del risarcimento del danno biologico e per il risarcimento proporzionale di prassi conseguente del danno morale, anche in riferimento ai principi base dei valori tabellari di cui alla tabella allegato 1 al testo dell'art. 5 comma 2 della legge 57/2001 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977); che quindi i coefficienti di incremento fissati per il calcolo del punto del danno biologico adottati dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano, soprattutto per le invalidità di grado superiore al 50%, non corrispondono a quanto relazionato e previsto anche dal legislatore per la base di partenza adottata per l'istituzione di una nuova tabella indicativa nazionale corrispondente a quella di cui all'allegato 1 dell'art. 5 comma 2 della Legge 57/2001, già disegno di legge 6994, ovvero un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ciascun punto di invalidità, poi stabilita con un incremento fisso del valore monetario con crescita costante e lineare; che quindi è utile denunciare, ai fini della protezione degli interessi dei soggetti vulnerabili e delle vittime in attesa di giustizia, che i valori tabellari espressi dai maggiori Tribunali Italiani non appaiono in linea con i criteri risarcitori base di giustizia evidenziati ed adottati anche dal legislatore e consentono soltanto un risarcimento parziale ed inadeguato del danno alla persona effettivamente subito…”. Riflettendo che sulla scorta dei valori massimi di riferimento dei valori tabellari attuariali corrispondenti alle invalidità del 100% si calcolano per prassi ( a mio avviso sbagliata) gli esigui ed insoddisfacenti valori attuariali del risarcimento del danno morale da perdita di congiunti, si comprende come il calmiere del coefficiente dell’incremento dei punti in base all’età ed all’invalidità abbia la sua determinante valenza per l’abbattimento o l’aumento dei risarcimenti.

Tutte le proposte di legge pendenti in Parlamento dedicano a questo profilo della tabellazione unica notevoli considerazioni e sforzi ed approdano a soluzioni decisamente diverse tra loro per cui in Commissione Giustizia sarebbe quanto mai opportuno un serio esame di tutte le proposte congiunte e prima di tutte la n. C. 1885, fortemente sostenuta dalla associazione. Si condivide, senza riserve alcune, la necessità di addivenire a parametri di liquidazione uniformi a livello nazionale ma il vero problema e quindi le ombre si pongono sullo scenario della prospettata tabellazione unica nazionale quando si scende ad esaminare nel concreto quale tabella si debba adottare, quale tabella il Governo e per esso i Ministri designati, anche se l’auspicio è la riforma parlamentare, intendano adottare, dato che l’ombra principale consiste nella assenza totale di indicazione di criteri di formazione delle tabelle nel testo legislativo della Legge 273/2002.

Il problema deve quindi essere esaminato insieme all’esigenza di individuare in concreto i valori percentuali dato che il decreto dovrà sin da subito contenere la tabella completa dei valori di liquidazione. Si pone dunque l’alternativa ragionevole tra due soluzioni: o si adotta la tabella del Tribunale di Milano per i motivi sopra indicati, essendo i maggiormente adottati dalle corti e dalle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza e dall’Europa, e quindi anche rispondenti alle indicazioni della proposta C.1885, oppure si sviluppano le tabelle già esistenti della Legge 57/2001 sino al valore del 100% con sviluppo dell’incremento lineare, dando atto che le tabelle di legge, per quanto riguarda il valore iniziale del punto base, quale punto fermo di partenza, sono il frutto di un lavoro delle commissioni parlamentari, fortemente voluto dalle imprese di assicurazione e coltivato dal portavoce del Governo della precedente legislatura, che hanno respinto ogni emendamento per portare il valore iniziale monetario di base a livelli più alti di quelli attuali.

Le tabelle così sviluppate non a caso sono parte integrante del DDL S. 2235 del Senatore di maggioranza Mugnai e troverebbero probabilmente ampia convergenza da parte delle imprese di assicurazione che hanno dato le indicazioni per il punto base della tabella della L. 57/2001, delle vittime che per le invalidità fino al 9% hanno accettato la drastica riduzione dei risarcimenti imposta dall’anno 2001, degli avvocati difensori delle vittime e dei Giudici di Pace e Togati che saranno chiamati a decidere sulle cause di valore superiore secondo le linee di riforma della competenza per valore delle cause.

La scelta pertanto si riduce a due vie: la tabella di Milano, magari corretta nei valori d’incremento soprattutto dopo il 50° punto di invalidità che attualmente presenta nel grafico di sviluppo dell’incremento del valore del punto, presentato ai convegni promossi dalla associazione di Roma e di Taranto nel 2002, tra lo stupore generale, un trampolino da sci, o la tabella ex L. 57/2001 portata in modo lineare di sviluppo sino al 100° punto, con i valori finali di enorme apprezzamento del valore umano perduto (12.700,00 euro a 0 – 10 anni per ogni punto di invalidità con coefficiente di incremento 20,5 per ogni punto di invalidità per il 100% esempio 30 anni invalidità al 50% = Euro 292.830,00 circa – 30 anni invalidità 100% Euro 1.143.435,57). Il problema di individuare il valore base, da cui partire, nonché i vari coefficienti relativi all’età e la misura percentuale, con cui il valore a punto cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere dell’invalidità sarebbe così facilmente risolto senza un ulteriore e “manovrabile” monitoraggio dei precedenti giurisprudenziali.

Diversamente, qualora i valori della vita e della salute umana si rivelerebbero nel loro sviluppo matematico tabellare secondo i parametri della legge 57/2001 insostenibili socialmente in base alle risorse assicurative non resterebbe altro che considerare che il valore della vita umana italiana ed europea è stato già stabilito dal legislatore nei provvedimenti per le vittime del Cermis, della strage di Cavalese con la legge n. 497 del 21.12.1999 che ha previsto un indennizzo per ogni persona deceduta e per i superstiti fino ad un massimo di 3,8 miliardi o quanto recentemente in modo umanitario è stato proposto per le vittime del Monte Serra con la proposta di legge C.4227 ovvero l’elargizione straordinaria di Euros 500.000,00 o considerare i valori standard europei stabiliti della decisione quadro relativa alla posizione della vittima (2001/220/GAI) a seguito della risoluzione del Parlamento Europeo A5-0174/2001 affermante la necessità di aumento degli importi minimi di garanzia per il risarcimento del danno alla persona che stabilisce la necessità di portare il massimale di garanzia europeo della vita umana ad un minimo di 2 milioni di Euro e affermante che i valori minimi di garanzia attuali della vita umana adottati già da 15 anni di euro 350.000/500.000 sono palesemente troppo bassi anche senza tener conto degli aumenti del costo della vita negli ultimi anni in Europa in Italia e comunque non raggiungono, dati gli attuali costi della vita nelle città italiane ed europee cui la citata decisione quadro fa riferimento, l’intento di assicurare alle vittime un’utilità sostitutiva, riparatoria, compensatoria e consolatoria del danno subito. In merito alla prima tabella milita a favore della sua adozione il fatto che risulta quella più diffusa sul territorio nazionale, in merito alla seconda che la base di sviluppo utile dall’ 1 al 9% è una tabella data dalla legge e che quindi non resta che portare lo sviluppo matematico sino al 100%.

Per quanto riguarda poi l’individuazione dei parametri di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, si tratterebbe di individuare un valore di base minimale per l’invalidità temporanea totale che la prassi considera ad un valore prossimo ad euro 40,00. Venendo poi alla questione dei margini riservati al potere discrezionale dei giudici nell’applicazione delle tabelle, si ritiene che i valori fissati ex lege dovranno avere valenza esclusivamente orientativa ed indicativa per costituire la base di calcolo per la quantificazione del danno biologico, ma tali valori potranno venire aumentati in considerazione delle peculiarità della perdita di funzioni esistenziali subita dalla vittima in base alle “condizioni soggettive ”. Una volta affermato il principio dell’uniformità di base delle liquidazioni e quindi l’obbligo del giudice di assumere come parametro di partenza il valore indicato nella tabella; non sarebbe assolutamente opportuno introdurre limitazioni di sorta. Al giudice deve essere riconosciuta, qualora ricorrano idonee prove a sostegno di una liquidazione maggiore o minore del danno, la piena possibilità di variare in via equitativa il parametro di base. La prassi delle corti, che fanno applicazione di tabelle impostate secondo il criterio del valore a punto variabile, dimostra come i giudici si discostino dai parametri base solo parzialmente e motivatamente in presenza di particolari circostanze relative al caso concreto, alle condizioni soggettive del danneggiato, d’altra parte una soluzione diversa sarebbe in contrasto con la definizione attribuita al danno biologico. La predisposizione di una tabella indicativa nazionale richiederebbe, al fine di raggiungere veramente un’uniformità di base, la predisposizione di un baréme medico legale indicativo nazionale. Infatti, come si è già rilevato, il sistema di liquidazione col criterio del punto variabile in tanto può garantire uniformità di trattamento, in quanto sia ancorato ad uno e solo baréme medico legale che si auspica sia ispirato a quelli già in uso in tutto il territorio nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni per la loro valenza scientifica apprezzata a livello europeo, senza alcuna correzione.

Le questioni di costituzionalità derivano dal fatto che l’intento governativo è quello di costruire un sistema risarcitorio che trovi un punto di equilibrio tra tutela del bene persona umana e risorse che la collettività è in grado di esprimere per garantire detta tutela. Dato che gli assicuratori affermano che nel sistema R.c. Auto le risorse sono i premi e nonostante la memorabile affermazione del Numero 9 del settembre 2003 del “Giornale delle Assicurazioni” riporti in copertina in modo trionfale con tanto di grafico in salita dal 1999 “Bilanci RECORD DI UTILI in controtendenza con l’Europa i profitti del mercato assicurativo italiano non sono mai stati così buoni” il rischio è sempre il lamento che le risorse non bastino al pagamento dei risarcimenti e che quindi per non far aumentare i premi delle polizze occorra diminuire i risarcimenti, togliere quindi alle vittime denaro da risarcimento e quindi pagare in modo parziale anziché integrale.

La questione di costituzionalità, seguendo le orme della pronunciata ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Giudice di Pace di Roma Avv. Giangregorio Fazzari, starebbe per la prospettata futura tabella unica nazionale proprio nello stabilire il valore economico del primo punto di invalidità permanente in modo fisso introducendo senza motivazioni un principio indennitario tale da non rendere effettiva la tutela del bene salute pregiudicato e nella introduzione di un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione - sia pure giudiziaria - dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati, nella predeterminazione di un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del leso, nello stabilire una definizione del danno biologico e determinare un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante.

L'art.23 della legge 12 dicembre 2002, n.273 nel mantenere invariata la normativa soprariportata ha "sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.57," come segue: "L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".; con l'introduzione di una norma simile che potrebbe essere clonata con percentuali maggiori (un terzo, un mezzo) corrispondenti a maggiori quote di danno superiori alle micropermanenti in base alla esigenza di limitare il potere equitativo del giudice, la cui incomprensibile ratio - non è rilevabile neppure dai lavori parlamentari – verrebbe ad essere eliminato "l'ulteriore risarcimento in base alle condizioni soggettive" già previsto dal richiamato comma 4 dell'art.5 L.57/2001 ed introdotto un correttivo, all'ammontare del danno biologico, rimesso esclusivamente alla valutazione equitativa del Giudice, e comunque contenuto in misura percentuale che prescinde dalle effettive condizioni soggettive del danneggiato, ciò comporterebbe una palese violazione degli artt.2, 3 e 32 Cost. non potendo l'eziologia di un infortunio - comunque derivante da fatto illecito - costituire fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo. Si realizzerebbe, altresì, immotivatamente disparità di trattamento: a) tra danneggiati da circolazione stradale che instaurano azione risarcitoria ex art.2043 c.c. o azione ex L.990/1969; b) tra danneggiati da circolazione stradale o da ipotesi diverse di illecito; c) tra danneggiati da circolazione stradale per sinistri verificatisi dopo il 04 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 57/2001 - e già definiti - e danneggiati, con gli stessi presupposti di diritto e di periodo di accadimento, ma non ancora definiti. Questi ultimi, poi, oltre a ricevere comunque un risarcimento - a parità di condizioni - in misura sensibilmente inferiore, si vedrebbero costretti (come tutti i cittadini che riportino danni fisici da circolazione di veicoli e natanti ed esercitino azione ex legge 990/1969) ad incardinare sempre un giudizio per ottenere l'applicazione della norma introdotta dalla L. 273/2002, essendo quest'ultima riservata solo al Giudice, con ogni immaginabile aggravio del contenzioso giudiziario ed incremento dei costi assicurativi.

Peraltro la limitazione - "in misura non superiore ad una percentuale del danno complessivo” - introdotta dalla L. 273/2002 non consentirebbe al Giudice, nell'ambito della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., di tenere conto della peculiarità di ogni singolo caso concreto adeguando la somma base individuata nelle tabelle del danno biologico all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita del danneggiato in aperta violazione al principio della imprescindibile "personalizzazione del danno biologico", come da Giurisprudenza uniforme del Giudice delle leggi, del Giudice di legittimità nonché dei Giudici di merito.

La legge che prevede la futura tabellazione unica nazionale del danno biologico sottraendola ad un ragionevole dibattito parlamentare in virtù delle note proposte di legge in materia pendenti in parlamento rinvia ad un atto amministrativo (tabelle predisposte dal Ministero..) la regolamentazione dei diritti soggettivi perfetti, quali sono quelli relativi alla liquidazione del danno alla persona; avendo la nuova legge del tutto omesso di dare riferimenti, orientamenti e disciplinare il potere attribuito all’esecutivo in punto di principi, criteri e direttive delle tabelle di valutazione medico-legale ministeriale, il controllo sulla legge in relazione alla quale il regolamento è emanato non può essere esercitato e, nel caso, non soddisfa le esigenze di completezza imposte dal principio di legalità sostanziale (artt. 2, 32, 113 Cost.) e della riserva di legge (assoluta o relativa).

Fin dalla sentenza n. 150/1982 la Corte Costituzionale ha chiarito i seguenti punti e cioè: a) che il principio di legalità non va inteso in senso formale; b) che la legge, quindi, non può limitarsi alla mera attribuzione di un potere al governo o alla P.A., ma deve disciplinare il contenuto per dirigerne le scelte; c) che una attribuzione generica non è sufficiente, poiché il vincolo delle scelte deve essere posto specificamente in apposita considerazione della legge; d) che il principio di legalità sostanziale ha valore costituzionale. Non sarà mai ammissibile un criterio tabellare automatico rigido vincolante, perché contrario ai noti principi posti dalle sentenze in materia della Corte Costituzionale e da tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito successiva, ed il contrasto con la Costituzione sarebbe senz’altro rilevato non solo in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ma anche con riferimento all’art. 24 Cost., che conferisce rilevanza costituzionale non solo al diritto di azione e di difesa, ma anche al diritto di prova che “di entrambe costituisce irrimediabile complemento”.

In particolare, il criterio liquidativo del diritto vivente rimarrebbe privo di una sua connotazione fondamentale e cioè della flessibilità ed elasticità caratterizzante il profilo dinamico e personalizzato del danno biologico, comprensivo di tutte quelle voci riferite alla esistenzialità umana quali il danno alla famiglia, alla vita di relazione, alla serenità familiare, alla peace on mind, alla loss of amenity of life, alla vita sessuale, agli affari, alle passioni, ai sentimenti, connotazione ribadita ed affermata dal 1994 da tutte le premesse per la applicazione metodologica delle Tabelle dei Tribunali in mancanza di un dato legislativo di riforma organica dei criteri risarcitori; il legislatore ha colmato tale lacuna solo nel 2001, prevedendo col comma 4° dell’art. 5 che “fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”, tale norma salvaguardia dei valori costituzionali della persona introdotta in virtù dello sforzo dei giuristi umanitari con la nota mozione della conferenza presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, promossa dalla Lega dei Diritti dell’Uomo in data 4 dicembre 2000, se rimarrà invariata e non travisata come risulta dal limite posto dalla Legge 273/2002, garantirà l’integrale risarcimento del danno alla persona nelle sue varie componenti.

Occorrerà, anche alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di danno esistenziale e non patrimoniale già ampiamente dibattuti, spesso purtroppo senza tener conto della impossibilità di avere spazio nelle trattative stragiudiziali e delle difficoltà processuali relative alla libera prova ostacolata da pregiudizi da parte dei giudicanti, promuovere per una tabella unica nazionale medico legale ed attuariale un consenso sociale, una pacifica condivisione dei principi e dei criteri, non solo da parte dei consumatori che sono e rappresentano gli ipotetici danneggianti, e che non a caso nominano un esperto nella commissione quale fiduciario di assicurazioni, che intendono assicurarsi a giuste condizioni e negoziazioni per non pagare di persona, ma con i veri destinatari della riforma, le vittime della strada e i loro avvocati difensori, le vittime della strada le cui voci, le cui urla che provengono da sopra lenzuola insanguinate stese sull’asfalto, fino ad oggi non hanno avuto voce in capitolo, nonostante la direttiva europea in tema di vittime da reato lo stabilisca a chiare linee.

Oltre e dietro i numeri, le espressioni matematiche che il legislatore e gli assicuratori vorranno far diventare tabelle nazionali e legge non si dovrà mai dimenticare che esisteranno persone umane, titolari dei diritti umani inviolabili alla dignità, alla vita ed alla integrità psicofisica protetti, oggi ieri dalla Costituzione Italiana e dalla Carta di Nizza, oggi anche dalla Costituzione Europea.

Il Ministro della Salute, di concerto con gli altri, dia voce ed ascolto anche alle vittime per la riforma che le riguarda; il Governo ha un’occasione unica per dimostrare se sta dalla parte dei poteri economicamente forti ed intende appiattire il valore della persona umana riducendo i risarcimenti o intende rispettare la costituzione europea appena sottoscritta e stare veramente dalla parte del popolo, dei vulnerabili, dei deboli, delle vittime.


(*) Presidente dell’Osservatorio Vittime e membro della Commissione Giustizia della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo

Membro F.I.D.H. Federation Internationale des Droits de l’Homme

Componente della Commissione per lo studio della Responsabilità Civile dell’ Ordine Avvocati Roma

Member of the PEOPIL Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers

Socio dell’I.S.L.E.





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Nuove questioni di giurisdizione e di competenza dopo la legge n.69/2009
Seminario 4 ore in aula in Milano, Roma e Bologna dal 06.03.2010

La nuova disciplina della R.C.A.
Seminario 7 ore in aula Cons. M. Rossetti in Bologna, Milano e Padova dal 17.03.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata...

E' stata depositata l'8 febbraio la sentenza della Cassazione, n. 4964, con la quale, sulla base della lettera della...

E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici...

In materia di culpa in vigilando, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 375 del 2009, ha...


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