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ISTANZA DI RIMBORSO IRAP PER I PROFESSIONISTI A SEGUITO DELLA PRIMA DECISIONE FAVOREVOLE AI DELLA CASSAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI
ISTANZA DI RIMBORSO IRAP PER INCOMPATIBILITÀ CON LA VI DIRETTIVA CEE
Vincenzo D'Andò
(Commercialista e Revisore contabile in Palermo)
Per i piccoli professionisti l’IRAP è in contrasto con i principi costituzionali. Per l’esclusione da tale imposta necessita, quindi, l’insussistenza di struttura organizzativa, la mancanza di dipendenti o di collaboratori e la mancanza di capitali conseguiti a seguito di mutuo. Ciò soprattutto, quando a sostegno di tali argomentazioni sia prodotta la relativa necessaria documentazione.
Le prove documentali (in presenza di beni strumentali irrisori e di compensi occasionali a terzi) fanno escludere, nell'esercizio della professione, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni.
Non occorre la verifica della esistenza di una organizzazione, avente caratteri ulteriori rispetto alla abitualità ed autonomia dell'attività esercitata.
E’ quanto ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004 che ha accolto le tesi difensive presentate dal contribuente (ingegnere libero professionista). Tale decisione, ha, peraltro, confermato le decisioni dei giudici sottostanti (commissione tributaria provinciale di Torino e commissione regionale del Piemonte), pure favorevoli al contribuente.
Si tratta, comunque, della prima sentenza della Suprema Corte sull'esclusione dei piccoli studi professionali, infatti, per la prima volta la Corte di cassazione ha affrontato il "caso Irap".
Di fatto, con tale sentenza, depositala il 5 novembre 2004, i giudici supremi confermano e "approvano" la giurisprudenza di merito che si è formata finora attraverso una casistica spesso favorevole ai contribuenti.
Per cui, tutti i piccoli professionisti che hanno adibito a studio una stanza della propria abitazione o si appoggiano presso la struttura di terzi non sono tenuti a pagare l’IRAP.
Adesso si fa critica la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Istanza di rimborso Irap per incompatibilità con la VI direttiva CEE
Nel frattempo, il 16 novembre 2004 si è tenuta la prima udienza presso la Corte di giustizia europea in merito alla compatibilità della disciplina dell’Irap con la normativa comunitaria.
La causa in oggetto è la C-475/03 ed è incentrata sull’ipotesi che l’IRAP violi l’art. 33 della VI Direttiva Iva n. 77/388 CEE, che vieta agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari.
A sollevare la questione presso la Corte di Lussemburgo è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona sulla base di un ricorso presentato nel 2001. Il Servizio giuridico della Commissione europea ha predisposto una memoria depositata presso la Corte, nella quale ha rilevato e condiviso le cause di incompatibilità dell’Irap con la normativa comunitaria, nel senso che l’art. 33 della VI direttiva Iva è in contrasto con l’introduzione e il mantenimento di un’imposta con le caratteristiche dell’Irap italiana. Detto giudizio non è vincolante per la Corte di Lussemburgo ma rappresenta comunque un orientamento significativo in quanto coerente con la precedente giurisprudenza.
Per cui alla luce di ciò, tutti i soggetti (imprese, società, professionisti, enti, eccetera) di qualsiasi dimensione (piccoli, medi, grandi) possono chiedere, adesso, il rimborso dell’Irap.
| ISTANZA DI RIMBORSO I.R.A.P. (valida per tutti i contribuenti: Aziende, società, enti, professionisti) (Istanza di rimborso versamenti diretti ex art. 38 D.P.R. 602 del 1973) (da spedire ai due destinatari) All’Agenzia delle Entrate Ufficio di…………....…....…........ Via…………………....…....….…. Cap………Città..….…....…....….. Alla Regione ____________________ Ufficio di…………........……........ Via………………….….……........ Cap………Città..….…...……...... Raccomandata A/R Il sottoscritt…………………….……………..…......…nato a…………..……………....... il……………. domiciliato a……………………….… in via…………………….. n°........ Esercente l’attività [professionale di ……………………………………..…………….... con studio in via…………………………………………………………n°…………...…..] [Iscritto a ……………...………..di…………..……………………...... al n°………..……] Numero Partita Iva ……………...………..……………...………..……………...……….. PREMESSO - Che la competenza a ricevere la presente istanza è dell’Agenzia delle Entrate a norma dell’art. 25 D.Lgs. 446/97, come interpretato con nota dell’Agenzia stessa del 17 giugno 2004 (prot. 2004/59871); (ovvero in alternativa, che la competenza a ricevere la presente istanza è della Regione a norma dell’art. 24 D.Lgs. 446/97, attuato con Legge regionale n. ); - che in data ………………..………provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l’anno ….…, della somma di €………….. - che in data …………………………provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l’anno ……., della somma di €………….. - che in data ……………….………provvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l’anno ………….…., della somma di €…………….. per un totale versato per il periodo d’imposta del ………di €……………….. [scrivere in modo analogo per tutti i periodi] CONSIDERATO - che il presupposto dell’I.R.A.P. consiste nell’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (ex art. 2 D. Lgs. n. 446 1997); - che l’Irap, si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato sulla base della differenza tra ricavi ed acquisti; - che l’ambito di applicazione dell’Irap consiste nelle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di impresa, arti o professioni; - che l’Irap è una imposta applicata in misura proporzionale sulla base imponibile; - che le caratteristiche strutturali dell’Irap, pur non essendo coincidenti, presentano delle marcate similarità con quelle tipiche dell’Iva quanto a generalità, ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ed alla proporzionalità dell’aliquota; - che l’art. 33 della VI direttiva IVA 77/388 CEE del 17 maggio 1977, vieta agli stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia carattere di imposta sulla cifra d’affari; - che il D.lgs n.466/1997 istitutivo dell’Irap si configura in palese contrasto con quanto prescritto dalla normativa comunitaria dell’art. 33 della VI Direttiva 77/388 CEE CHIEDE che codesto ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di I.R.A.P. per il periodo …………., oltre che ai corrispondenti interessi legali. ………………li,………….. (Firma) …………… Si allega: 1) copie ricevute versamenti |
Appare opportuno, per i contribuenti interessati a recuperare l’imposta versata, presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
E’ stato rilevato, infatti, per i contribuenti che avessero già presentato istanze di rimborso che potrebbero essere ritenute valide solo quelle che contengano tra i motivi l’incompatibilità dell’Irap con la VI direttiva Iva (si veda, a tal fine, lo schema allegato sopra). In altri sostanza, tutte le istanze di rimborso presentate in passato dai contribuenti non sarebbero valide giacché non motivate dalle ragioni eventualmente accolte dalla Corte di giustizia.
Inoltre, la Fondazione Luca Pacioli ha precisato che listanza di rimborso notificata all'ente non competente impedisce il ricorso alla Commissione tributaria trascorso il termine di 90 giorni.
Pertanto, il rimborso dell'Irap, per l'incerta natura del tributo, può essere di competenza della Regione oppure dell'Agenzia delle entrate, al verificarsi di determinate condizioni.
A tal proposito la Fondazione consiglia la spedizione del ricorso sia all’Agenzia delle Entrate di competenza (in ragione del domicilio fiscale) sia alla regione di appartenenza.
Infine, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 602/1973, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento del tributo stesso, per cui si ritiene che possano essere richiesti gli importi pagati dal 2000.
| ISTANZA DI RIMBORSO I.R.A.P. (solo per i piccoli professionisti) (Istanza di rimborso versamenti diretti ex art. 38 D.P.R. 602 del 1973) (da spedire ai due destinatari) Agenzia delle Entrate Ufficio di…………........…........…........ Via…………………........…........….…. Cap………Città..……........….......…... Regione _________________________ Ufficio di…………........…………........ Via………………….….……….…........ Cap………Città..….…...…………....... Raccomandata A/R Il sottoscritt…………………….……………..…......…nato a…………..……………....... il……………. domiciliato a……………………….… in via…………………….. n°........ Esercente l’attività [professionale di ……………………………………..…………….... con studio in via…………………………………………………………n°…………...…..] [Iscritto a ……………...………..di…………..……………………...... al n°………..……] Numero Partita Iva ……………...………..……………...………..……………...……….. PREMESSO - Che la competenza a ricevere la presente istanza è dell’Agenzia delle Entrate a norma dell’art. 25 D.Lgs. 446/97, come interpretato con nota dell’Agenzia stessa del 17 giugno 2004 (prot. 2004/59871); (ovvero in alternativa, che la competenza a ricevere la presente istanza è della Regione a norma dell’art. 24 D.Lgs. 446/97, attuato con Legge regionale n. ); - che in data ………………..………provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto I.R.A.P. per l’anno ….…, della somma di €………….. - che in data …………………………provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto I.R.A.P. per l’anno ……., della somma di €………….. - che in data ……………….………provvedeva al versamento, a titolo di saldo I.R.A.P. per l’anno ………….…., della somma di €…………….. per un totale versato per il periodo d’imposta del ………di €……………….. [scrivere in modo analogo per tutti i periodi] CONSIDERATO - che il presupposto dell’I.R.A.P. consiste nell’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” (ex art. 2 D. Lgs. n. 446 1997); - che la Corte Costituzionale con la sentenza 156/2001 ha affermato che il presupposto I.R.A.P. non sussiste “nel caso di una attività professionale…svolta in assenza di elementi di organizzazione”; - che tale affermazione è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie provinciali nel senso della non soggezione all’I.R.A.P. per il professionista [o lavoratore autonomo] che svolge la propria attività in assenza di una struttura organizzativa di rilievo (si vedano, per tutte, C.T.P. di Piacenza – Sez. IV. Sentenza n. 5 del 06-02-2002; C.T.P. di Parma – Sez. VI. Sentenza n. 117 del 11-12-2001; C.T.P. di Cagliari – Sez. V – Sentenza n. 729 del 10-12-2001; C.T.P. di Parma – Sez. III. Sentenza n. 93 del 15-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. III. Sentenza n. 94 del 15-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 64 del 14-11- 2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 65 del 14-11-2001; C.T.P. di Parma – Sez. V. Sentenza n. 66 del 14-11-2001; C.T.P. di Piacenza – Sez. IV. Sentenza n. 49 del 11-10-2001; C.T.P. di Trento – Sez. I. Sentenza n. 101 del 2-10-2001). - che l’interpretazione ministeriale (con Risoluzione n. 32/E/2002) è incompatibile sia con quella della Corte costituzionale (Sentenza 156/2001), sia con quella risultante dalle pronunce delle Commissioni tributarie citate al punto precedente e soprattutto è stata espressamente disattesa dalla Commissione provinciale di Piacenza (Sentenza n. 5 del 6-02-2002). - che il sottoscritto svolge la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio, sìcché risulta non configurabile, nel caso di specie, una attività autonomamente organizzata [indicare gli elementi a riprova… ad esempio, la esiguità dei beni strumentali, ecc.] - che, nel caso di specie, emerge con chiarezza la carenza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini I.R.A.P. CHIEDE che codesto ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di I.R.A.P. per il periodo …………., oltre che ai corrispondenti interessi legali. ………………li,………….. Firma …………… Si allega: 1) copie ricevute versamenti 2) copie modello Unico anni ………../IRAP 3) copia documentazione comprovante l’assenza di autonoma organizzazione [ad es. quadro RE del mod. Unico, indicante i beni ammortizzabili] |
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