È ormai noto dagli anni '50 e '60 che il fumo dei prodotti di tabacco ha conseguenze dannose per la salute umana. Al problema del risarcimento del danno da fumo fanno fronte due schieramenti contrapposti pronti a darsi battaglia.
Da un lato, primo in ordine di tempo, l’orientamento espresso dai Tribunali, che nega fermamente la risarcibilità dei danni da fumo attivo, dall’altro, l’orientamento inaugurato con la sentenza della Corte di appello del marzo 2005, che giunge a conclusioni diametralmente opposte.
Il primo orientamento fonda le proprie ragioni sul timore che un’apertura nei confronti della risarcibilità del danno da fumo possa condurre ad un allargamento smisurato delle maglie della tutela extracontrattuale con il risultato che qualsivoglia pretesa di danno debba essere risarcita al soggetto danneggiato.
Il secondo orientamento, invece, fonda il proprio convincimento sulla circostanza che l’attività di produzione e vendita di prodotti da fumo è una attività pericolosa (art. 2050 C.C.).
Ne consegue che nel caso in cui il danneggiato dimostri l’esistenza del nesso di causalità tra fumo di sigarette e malattia cancerosa ed il danneggiante non sia in grado di provare in positivo di aver posto in essere tutte le misure necessarie per scongiurare la verificazione del danno la strada al risarcimento del danno rimane spianata.
A prima vista i due orientamenti sembrano inconciliabili tra loro. Ma non è così. Una attenta analisi delle sentenze comprova che l’impasse generata da questo scontro sia facilmente superabile. Come? Mediante l’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio, la quale, stante la particolarità della materia e la difficoltà che in concreto incontra parte attrice per dimostrare la sussistenza del nesso di causalità, viene a porsi come un vero e proprio mezzo di prova.
Ne consegue che, ove a seguito dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio emerga che la malattia del danneggiato sia dovuta ad altre cause, diverse dal fumo di sigarette, quali lo stile di vita, l’inquinamento o le caratteristiche genetiche del soggetto, il danneggiato non avrà diritto ad alcun risarcimento del danno, mentre nel caso opposto, sia pur non con la certezza assoluta, ma almeno con una certa probabilità, via libera al risarcimento del danno.
Operando in tal modo, si contempereranno le esigenze di tutela di cui i due orientamenti contrapposti si fanno portatori: impedire l’allargamento delle maglie dell’illecito aquiliano, da una parte, e la tutela dei consumatori di prodotti da fumo, dall’altra.
L’opera prende in esame:
- i rischi per la salute umana connessi al consumo di prodotti da fumo e la normativa comunitaria e nazionale in materia di fumo;
- la giurisprudenza italiana in materia di danni da fumo;
- i danni da fumo attivo (aspetti di comunanza e diversità delle decisioni rese dai tribunali di Roma e Napoli e il ruolo della sentenza della Corte d’Appello di Roma);
- l’evoluzione giurisprudenziale nordamericana in materia di danni da fumo;
- le problematiche rilevanti connesse al risarcimento del danno da fumo attivo;
le richieste istruttorie delle parti nei giudizi di risarcimento del danno da fumo attivo
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