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Bond Cirio, Parmalat e Argentina : come tutelare il risparmiatore
Articolo di Roberto Barzaghi 02.04.2006
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Gli sfortunati acquirenti dei titoli obbligazionari emessi dalla Cirio, dalla Parmalat o dall’ Argentina, dopo aver appreso della perdita dell’ intero capitale investito, hanno convenuto in giudizio gli intermediari finanziari (normalmente le banche) responsabili della vendita dei titoli “taroccati”.


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Bond Cirio, Parmalat e Argentina:

come tutelare il risparmiatore nella giungla dei rimedi giurisdizionali

di Roberto Barzaghi


1. Premessa. 2. La disciplina normativa dell’ intermediazione finanziaria. 3. La tesi della nullità. 4. La tesi dell’ inadempimento: l’ azione risarcitoria… 5. …e l’ azione di risoluzione. 6. La responsabilità precontrattuale dell’ intermediario.


1. Premessa.

Sono ben note le vicende che negli ultimi tempi hanno causato un considerevole aumento delle controversie fra risparmiatori ed investitori istituzionali.

Gli sfortunati acquirenti dei titoli obbligazionari emessi dalla Cirio, dalla Parmalat o dall’ Argentina, dopo aver appreso della perdita dell’ intero capitale investito, hanno convenuto in giudizio gli intermediari finanziari (normalmente le banche) responsabili della vendita dei titoli “taroccati”.

Alle banche viene solitamente contestata la violazione degli specifici obblighi informativi che la normativa di settore1 impone loro di osservare nell’ espletamento dei servizi di investimento.

Gli avvocati dei risparmiatori non hanno invero incontrato difficoltà ad individuare i profili di illegittimità dei comportamenti tenuti dalle banche nella vendita dei bonds, laddove invece le maggiori difficoltà si appalesano nell’ individuarne le conseguenze giuridiche, al fine di apprestare la migliore tutela possibile delle ragioni dei propri clienti.

I giudici, dal canto loro, offrono un ventaglio di soluzioni non omogenee, che oscillano dalla declaratoria di nullità dei contratti di acquisto dei bonds, con conseguente obbligo di restituzione delle somme investite dal cliente2, alla responsabilità della banca per inadempimento, che conduce talvolta alla risoluzione del contratto di acquisto, pronunciata a norma dell’ art. 1453 c.c.3, altre volte alla condanna della banca al risarcimento del danno cagionato al cliente4, secondo la regola generale dell’ art. 1218 c.c.

La prospettata situazione rende perciò necessaria un’ attenta analisi delle soluzioni adottate dai giudici, al fine di comprenderne il fondamento giuridico ed individuare le ragioni che conducono ad esiti tanto diversi controversie che spesso si innestano su comportamenti similari dei soggetti convenuti.

Appare preliminare, rispetto all’ indagine indicata, una breve disamina della disciplina normativa della materia, ciò che costituisce il primo passo dell’ interprete nell’ approccio al caso concreto.


2. La disciplina normativa dell’ intermediazione finanziaria.

La materia dei servizi di investimento è disciplinata dal D.Lgs. 58/98 5( T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o T.U.F. ), e dal Regolamento di attuazione, emanato dalla Consob6, contenente le regole tecniche dell’ attività degli intermediari finanaziari.

I servizi finanziari, distinti in servizi di sollecitazione all’ investimento e servizi accessori7, sono riservati alle imprese di investimento8 ed alle banche, ai sensi dell’ art. 18, 1° comma, D.Lgs. 58/98, subordinatamente al positivo espletamento dei procedimenti autorizzativi previsti dagli art. 18-19, D.Lgs. 58,cit.

I servizi finanziari possono essere svolti, per conto dei clienti, solo dopo aver stipulato un contratto che abbia ad oggetto i servizi medesimi (cd. contratto-quadro )9, per il quale l’ art. 23 del T.U.F. richiede la forma scritta ad substantiam.

L’ assenza della forma scritta determina quindi la nullità del contratto-quadro, la quale però, per espressa disposizione dell’ art.23, 3° comma D.Lgs. 58/98, può essere fatta valere solo dal cliente, in deroga alla regola generale fissata dall’ art. 1421 c.c., secondo la quale tale patologia negoziale può essere fatta valere da qualsiasi soggetto interessato10.

Le singole operazioni di investimento sono perciò rese sulla base del suddetto contratto-quadro, cosicché i relativi atti negoziali, comunque qualificati, presentano con il primo una relazione di collegamento cd. necessario (in quanto previsto dalla legge, nel senso che uno dei contratti non può esistere senza l’altro11), genetico (in quanto instaurato nella fase costitutiva del rapporto relativo alle singole prestazioni di investimento e accessorie) e unilaterale ( in quanto il rapporto di dipendenza non è reciproco).

In assenza del contratto-quadro sono perciò nulle le operazioni di investimento realizzate dalla banca per conto del cliente12.

La posizione contrattuale della banca è integrata da numerose disposizioni normative, rivolte ad introdurre obblighi specifici a carico dell’ intermediario, a tutela della clientela e dell’ integrità del mercato13.

Tali soggetti devono ispirare il proprio comportamento ai canoni generali della diligenza, correttezza e trasparenza, assolvendo inoltre a specifici obblighi informativi bidirezionali, consistenti cioè nell’ informarsi, per poter rendere al meglio i propri servizi nell’ interesse del cliente, nonché nell’ informare quest’ ultimo circa il proprio operato in generale e le singole operazioni di investimento14.

Si tratta, con ogni evidenza, di obblighi di natura contrattuale quanto alla propria fonte, i quali cioè si impongono all’ intermediario quali effetti giuridici prodotti dal contratto-quadro stipulato con il cliente.

L’ adempimento di tali obblighi costituisce quindi attività esecutiva del contratto; la loro violazione, che sia imputabile alla banca all’ atto della prestazione dei servizi di investimento, la espone alle conseguenze giuridiche proprie della responsabilità contrattuale.


3. La tesi della nullità..

La giurisprudenza prevalente, come accennato in precedenza, propende invece per la nullità dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari, quando l’ intermediario abbia violato gli obblighi che la normativa di settore gli impone di osservare nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori.

Esaminiamo ad esempio la decisione del Tribunale di Palermo15.

Alla banca convenuta viene imputata la violazione degli obblighi informativi bidirezionali visti in precedenza : essa non avrebbe, prima del compimento dell’ operazione di compravendita dei titoli, raggiunto un adeguato livello di conoscenza dei prodotti finanziari né informato il cliente dei rischi connessi all’ operazione, omettendo inoltre di segnalargli l’ inadeguatezza dell’ investimento rispetto alla sua propensione al rischio16; in seguito, la banca non avrebbe infine informato il cliente circa la precipitosa riduzione del valore dei titoli acquistati.

La condotta addebitata alla banca, come accertata nel giudizio, costituisce una palese violazione degli obblighi generali di comportamento previsti dall’ art. 21, D.Lgs. 58/98, nonché di quelli specifici tipizzati dal regolamento integrativo della Consob17.

Le norme menzionate hanno carattere imperativo, in quanto rivolte alla tutela di interessi di natura pubblicistica, cosicché, si legge nella sentenza, la loro violazione determina la nullità del contratto di acquisto dei titoli, ai sensi dell’ art. 1418, 1° comma c.c.

La conclusione però non convince.

Il fondamento giuridico della decisione è la nullità virtuale, ossia la sanzione che l’ ordinamento commina ai contratti <<contrari a norme imperative>>; si tratta di una norma di chiusura, avente cioè carattere residuale, che può trovare applicazione solo quando la legge non preveda una sanzione espressa per il negozio contra legem.

Norme imperative, ai fini dell’ applicazione della citata norma, sono innanzi tutto quelle che mirano alla tutela di interessi di carattere generale e che perciò sono inderogabili in senso assoluto per tutti i soggetti di diritto18.

L’ individuazione del carattere imperativo della norma violata non determina però, di per sé, l’ esito dell’ indagine compiuta dall’ interprete, non essendo elemento sufficiente a deporre nel senso della nullità virtuale del contratto.

E’ necessario infatti che la violazione della legge comporti un giudizio di dannosità sociale del regolamento contrattuale, al quale l’ ordinamento non può accordare la propria tutela.

In altre parole, la nullità virtuale presuppone che l’oggetto del divieto sia costituito dal contratto stesso19, ossia dal complessivo assetto di interessi realizzato attraverso di esso dai contraenti.

L’ illiceità del contratto è cosa ben diversa dall’ illiceità del comportamento, la quale non attiene al regolamento negoziale e non è idonea a renderlo “sgradito” all’ ordinamento giuridico.

Nello studio della fase patologica del contratto, si distingue tradizionalmente fra vizi strutturali e vizi funzionali20.

I primi attengono agli elementi costitutivi del negozio, i secondi alla condotta tenuta dalle parti nella fase delle trattative o dell’ esecuzione del contratto.

I primi soltanto attengono alla valutazione della validità del negozio, laddove i secondi producono conseguenze sul diverso piano della responsabilità.


Tornando alle controversie in esame, non si vuole revocare in dubbio che la normativa contenuta nel T.U. dell’ intermediazione finanziaria sia rivolta a tutelare interessi di carattere generale.

La sentenza del Tribunale di Palermo correttamente richiama una pronuncia della Cassazione del 200121che, con riferimento alla disciplina della legge n°1/1991, poi confluita nel T.U.F., ne ha sottolineato la valenza pubblicistica, mirando essa a garantire la tutela del risparmio pubblico, la stabilità del sistema finanziario e l’efficienza del mercato dei valori mobiliari.

In quel caso però la S.C. concluse nel senso della nullità ( virtuale ) del contratto, in quanto era stato concluso da un soggetto privo dei titoli abilitativi, previsti dalla legge, per lo svolgimento dell’ attività di intermediazione finanziaria in forma professionale.

L’ attività dell’ intermediario abusivo era priva di un requisito di legalità, ciò che non poteva non riflettersi sull’ oggetto di tale attività, ossia sui contratti di investimento indebitamente conclusi.

E’ evidente la differenza della fattispecie de quo rispetto a quella esaminata dal tribunale di Palermo.

Qui la banca ha violato le norme del T.U.F. che individuano obblighi specifici a carico dell’ intermediario nell’ espletamento dei servizi di investimento.

Si tratta di regole che attengono alla fase esecutiva del contratto quadro ed alla fase delle trattative rispetto ai singoli contratti di compravendita dei titoli, la cui violazione comporta in ogni caso un giudizio di responsabilità a carico della banca.


Un ulteriore argomento, di carattere testuale, è offerto dalla citata sentenza del Tribunale di Milano22, richiamando l’ art. 23 del D.Lgs. 58/98

Tale norma dispone che <<nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, spetta ai soggetti abilitati l’ onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta>>.

Ciò significa che la violazione degli obblighi, compresi quelli derivanti dal T.U.F., che caratterizzano il rapporto giuridico intercorrente fra il cliente e l’ intermediario, espongono quest’ ultimo a conseguenze di tipo risarcitorio, estranee alla fattispecie della nullità, dalla quale derivano conseguenza di tipo meramente restitutorie.

In questo senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione23.

Nella fattispecie sottoposta alla S.C. l’ istituto bancario convenuto aveva violato gli obblighi informativi di cui alla legge n° 1/91, nell’ espletamento dell’ attività di negoziazione dei titoli per conto del cliente; la Corte d’ Appello aveva però escluso la nullità dei contratti impugnati, osservando che la violazione non atteneva al contenuto precettivo del contratto bensì alla fase delle trattative precontrattuali.

Il giudice di legittimità ha confermato la decisione della Corte territoriale, affermando che <<…la contrarietà a norme imperative, quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi “intrinseci” della fattispecie negoziale, che riguardino cioè la struttura o il contenuto del contratto. I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto rimangono invece estranei alla fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore24>>.



4. La tesi dell’ inadempimento : l’ azione risarcitoria…

Alla fattispecie dovranno quindi applicarsi i principi generali in tema di inadempimento25.

La banca, violando gli obblighi informativi che derivano, come osservato in precedenza, dal contratto-quadro, incorre nella responsabilità di cui all’ art. 1218 c.c.

Al suddetto contratto va quindi riferita l’ azione di inadempimento esercitata dal risparmiatore, anziché al contratto con il quale l’ investimento è stato realizzato.

Il giudice dovrà valutare l’ illegittimità del comportamento tenuto dall’ intermediario e la sua efficienza causale sul danno allegato dall’ attore : in particolare bisognerà accertare in giudizio che, ove la banca avesse prontamente ed adeguatamente informato il cliente circa la natura dell’ investimento, questi non avrebbe compiuto l’ operazione o l’ avrebbe realizzata con modalità diverse26, evitando o comunque limitando il pregiudizio sofferto.

Quanto alla ripartizione dell’ onere probatorio, va detto che l’ attore potrà limitarsi ad allegare la condotta inadempiente dell’intermediario, spettando invece a quest’ ultimo la prova liberatoria.

Tale prova dovrà consistere nella dimostrazione di non aver posseduto le informazioni necessarie per tutelare l’ investimento del cliente, nonché dell’ impossibilità di acquisirle con lo sforzo di diligenza esigibile dall’ intermediario27.

Sulla questione non incide infatti la tesi secondo la quale nelle obbligazioni di mezzi, cui potrebbero essere ricondotti gli obblighi gravanti sulla banca, spetterebbe all’ attore la prova della negligenza del debitore nell’ esecuzione della prestazione28.

L’ art. 23, 6° comma del T.U.F. dispone l’ inversione dell’ onus probandi nei giudizi di responsabilità intentati dal cliente nei confronti dell’ intermediario,<< cui spetta in ogni caso la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta >>.

L’ attore dovrà invece fornire la prova del nesso di causalità intercorrente fra l’ inadempimento imputabile all’ intermediario ed il danno subito, nonché la prova dell’ entità del pregiudizio sofferto, del quale chiede il ristoro.


5. …e l’ azione di risoluzione.

Il risparmiatore potrà, in alternativa all’ azione risarcitoria, esercitare l’ azione di risoluzione ai sensi dell’ art. 1453 c.c., ove ritenga che l’ inadempimento della banca sia tale da pregiudicare del tutto l’ equilibrio del rapporto contrattuale, impedendone così la prosecuzione.

Anche in tal caso l’ azione dovrà essere riferita al contratto-quadro, quale fonte degli obblighi violati dall’ intermediario.

Dalla relazione di collegamento necessario, esistente fra il contratto-quadro ed i successivi contratti di investimento, consegue inoltre che le vicende giuridiche del primo si riflettono anche sui secondi, in applicazione del principio simul stabunt,simul cadent29.

Quindi, una volta ottenuta la risoluzione del contratto-quadro e del contratto di investimento, il risparmiatore ha diritto alla restituzione dell’ intero capitale investito, giusta la regola della retroattività del rimedio della risoluzione, disposta dall’ art. 1458, 1° comma c.c.

Il diritto alla restituzione del capitale segue le regole proprie della ripetizione dell’ indebito, cosicché, trattandosi di un debito di valuta, spetta comunque al risparmiatore la prova dell’ eventuale danno da svalutazione sofferto, non compensato dalla sola attribuzione degli interessi.



6. La responsabilità precontrattuale dell’ intermediario.

Il risparmiatore potrebbe anche optare per la strada della responsabilità precontrattuale.

Si è visto in precedenza che l’ intermediario assume, stipulando il contratto-quadro con il cliente, obblighi determinati relativi all’ espletamento dei servizi di investimento.

Si tratta in particolare di obblighi di carattere informativo, che attengono anche alla fase che precede il compimento delle operazioni di investimento per il cliente.

Con riferimento ai contratti di investimento, tali obblighi attengono alla fase precontrattuale, potendo quindi affermarsi che le disposizioni del T.U.F. e del Regolamento Consob vanno ad integrare il precetto generale della buona fede precontrattuale di cui all’ art. 1337 c.c.

Né all’ esperibilità del rimedio osta il fatto che il contratto di investimento sia stato successivamente concluso fra la banca ed il cliente.

Appare ormai definitivamente superata l’ impostazione tradizionale in tema di responsabilità precontrattuale, la quale limitava l’ esercizio dell’ azione alle ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative e alla conclusione di un contratto invalido causata dall’ omessa informazione della controparte.

In sostanza, si riteneva che in presenza di un contratto valido ed efficace la tutela del contraente fosse affidata alle sole norme dettate in materia di inadempimento.

Altro ostacolo al ricorso al rimedio in questione era rappresentato dal danno risarcibile, tradizionalmente identificato nel solo interesse negativo, comprendente cioè le sole spese affrontate in vista del contratto non concluso, nonché le perdite derivanti da occasioni favorevoli non sfruttate a causa dell’ affidamento riposto nella conclusione del contratto.

La citata sentenza della Corte di Cassazione, n° 19024/2005, ha invece affermato, all’ opposto, che l’ azione di responsabilità precontrattuale ben può essere esercitata nei confronti della banca che non fornisce informazioni adeguate sulla natura ed i rischi delle operazioni di investimento da realizzare per conto del cliente, in violazione delle norme del T.U.F.

Il risparmiatore-ricorrente censurava la decisione della Corte d’ Appello per aver rigettato la domanda di nullità del contratto d’ investimento, privando sostanzialmente di tutela il risparmiatore : l’ avvenuta conclusione del contratto avrebbe infatti reso impossibile far valere la mancanza di buona fede della banca nella fase anteriore all’ investimento.

La S.C. ha invece ricordato che la disposizione di cui all’ art. 1337 c.c. assume il valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa.

La sentenza richiama l’ art. 1440 c.c. (in tema di dolus incidens ), il quale attribuisce al soggetto leso dal comportamento scorretto della controparte nella fase delle trattative,la possibilità di agire con l’ azione risarcitoria, pur in presenza di un contratto non impugnabile.

Nelle ipotesi in questione il risarcimento del danno non può consistere però nell’ interesse negativo, dovendo invece individuarsi, secondo la Corte, <<nel minor vantaggio o maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale della controparte, salva la prova del danno ulteriore che ne sia derivato>>.

L’ esercizio dell’ azione di cui all’ art. 1337 c.c. non determina, infine, un aggravio dell’ onere probatorio a carico del consumatore.

Vero è che la responsabilità precontrattuale si riconduce al più ampio genus di quella extracontrattuale, cosicché l’ attore non può avvalersi della presunzione di colpevolezza disposta, in materia di responsabilità contrattuale, dall’ art. 1218 c.c.

Si è visto però che l’ art. 23, 6° comma del D.Lgs. 58/98 dispone l’ inversione dell’ onere probatorio circa la colpevolezza dell’ intermediario, nei giudizi di risarcimento intentati nei suoi confronti da parte del cliente.

Non v’è ragione perciò per ritenere che tale norma non debba trovare applicazione anche nelle azioni risarcitorie che trovano fondamento nella responsabilità precontrattuale della banca.

1 D.Lgs. 58/98 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e Regolam.Consob n° 11522/98, di attuazione del D.Lgs. cit.

2 In questo senso: Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 07/07/05, n° 3293 (in questa rivista); Trib. Ferrara, sentenze 25/02/05, n°217 e 1594; Trib. Taranto, sent. 22/11/04, n° 2273; Trib. Mantova, sent. 18/03/04, n° 614; Trib. Bologna, sez. II civile, sentenza 31/10/05, n° 1842.

3 In questo senso,su questa rivista: Trib. Genova, sent. 15/03/05, n° 1230.

4 Trib. Milano, sez. civ., sent. 25/07/05.

5 Modificato con L. 262/05, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

6 Regolam. Consob, adottato con delibera n° 11522 del 1/07/98 e successive modifiche ed integrazioni.

7 Le definizioni dei servizi sono contenute nell’ art. 1, comma 1, lett. t) e comma 5, D.Lgs. 58 cit.

8 Sono Imprese di investimento,ai fini dell’ applicazione della normativa de quo, le Sim e le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento ed aventi sede legale in uno Stato comunitario diverso dall’ Italia o in uno Stato extra-comunitario (art.1,1°comma, lett. h), D.Lgs. 58 cit.)

9 Art. 23, 1° comma, D.Lgs. 58/98 e art. 30, 1° comma, Regol. Consob n° 11522/98.


10 Si tratta di una sorta di nullità relativa, avente finalità specifica di protezione del cliente.

11 Galgano, Diritto civile e Commerciale, II,1, Padova, 1999, p.190ss.

12 La nullità va dichiarata, in assenza di una specifica disposizione normativa, ai sensi del comb. Disp. degli art. 1418, 2° comma, e 1325 c.c., in quanto l’ assenza del contratto presupposto (il contratto-quadro) determina l’ insufficienza causale del contratto che lo presuppone (in tal senso : BIANCA - Il Contratto, Milano, 2000, pag. 482).

13 Art. 21, D.Lgs. 58/98, integrato a sua volta dalle disposizioni del Regolam. Consob n° 11522 cit.

14 Norme specifiche relative alle singole operazioni di negoziazione dei titoli sono poi contenute negli art. 32 ss., Regol. Consob n° 11522, cit.

15 Trib. Palermo, III sez. civile, sent. 07/07/05, n° 3293 (in questa rivista).

16 La specifica propensione al rischio del cliente deve essere già nota alla banca al momento dell’ acquisto dei titoli, avendo essa l’ obbligo acquisire tale informazione dal cliente prima della stipulazione del contratto-quadro, secondo quanto dispone l’art. 28, 1°comma, lett. a) del Regolam. Consob n° 11522 cit.

17 In part. v. art. art. 28, comma 1, lett. a), comma 2, e art. 29, Regolam. n° 11522 cit.

18 Cass. civ., sent. N° 118/95, 12067/00.

19 BIANCA, Il Contratto, Milano, 2000, pag. 618

20 Tale bipartizione è anche alla base dell’orientamento dottrinario, seguito anche dalla giurisprudenza, che distingue fra reati in contratto e reati contratto, al fine di risolvere il problema dell’ incidenza della violazione delle norme penali ( che indubbiamente sono imperative ) sul negozio giuridico; la nullità virtuale è rimedio riservato infatti solo ai secondi, poiché << in tali casi la norma penale vieta appunto la stipulazione stessa del contratto, punendo gli effetti giuridici che ne derivano>> (MANTOVANI, Divieti legislativi e nullità del contratto, in Nuova giur.civ.comm., 1987,II, pag. 68ss.)

21 Cass. Civ., sentenza 7.3.2001 n. 3272.

22 Trib. Milano, sez. civ., sent. 25/07/05.

23 Cass. Civ. sent. 29/09/05, n° 19024.

24 Il riferimento è al recente filone normativo delle nullità di protezione, le quali hanno una funzione di controllo sulle condotte che si pongono in contrasto con il principio della buona fede oggettiva, specie precontrattuale, considerato ormai diretta emanazione del principio costituzionale di solidarietà, e che sono suscettibili di determinare significativi squilibri nel regolamento negoziale, in danno del contraente debole. Esempi di tali nullità si rinvengono nella disciplina del consumatore (oggi contenuta nel Codice del Consumo - D.Lgs. 206/05), della subfornitura (L. 192/98), del franchising (L. 129/04) dell’ acquisto di immobili da costruire (D.Lgs. 122/05).

25 Trib. Milano, sez. civ., sent. 25/07/05; Trib. Genova, sent. 15/03/05, n° 1230 (su questa rivista).

26 Trib. Milano, sez. civ., sent. 05/01/06

27 Si tratta di una diligenza qualificata, ossia quella media del soggetto che esercita la stessa attività in forma professionale, secondo il disposto dell’ art. 1176, 2° comma c.c.

28 Secondo l’ insegnamento tradizionale, le obbligazioni di mezzi si caratterizzano per il fatto che il debitore non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì ad eseguire la prestazione, nell’ interesse del creditore, con la specifica diligenza richiesta per lo svolgimento della prestazione. L’ inadempimento non coincide perciò con l’ assenza del risultato finale, avuto di mira dal creditore, bensì con l’ esecuzione non diligente della prestazione da parte del debitore. La negligenza del debitore costituirebbe quindi elemento costitutivo del diritto al risarcimento vantato dal creditore, il quale dovrebbe fornirne la prova ai sensi del disposto di cui all’ art. 2697, 1° comma c.c.

29 Per un’ analisi completa delle teorie sul collegamento negoziale si veda: FERRANDO – I contratti collegati, in I contratti in generale – Torino, 1999, pg. 572 ss.





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