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Processi particolari
D.P.R. 30.05.2002 n° 115

Pubblichiamo il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)


Parte I - Disposizioni generali (Artt. 1-8)
Parte II - Voci di spesa (Artt. 9-73)
Parte III - Patrocinio a spese dello stato (Artt. 74-145)
Parte IV - Processi particolari (Artt. 146-159)
Parte V - Registri (Artt. 160-164)
Parte VI - Pagamento (Artt. 165-199)
Parte VII - Riscossione (Artt. 200-249)
Parte VIII - Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario (Artt. 250-264)
Parte IX - Norme transitorie (Artt. 265-292)
Parte X - Disposizioni finali e abrogazioni (Artt. 293-302)
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Testo unico delle
spese di giustizia

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Testo unico in materia di spese di giustizia

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte IV
Processi particolari

Titolo I
Procedura fallimentare

ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (1)

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario "le spese ed onorari" al curatore.

ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)

1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Titolo II
Eredità giacente attivata d'ufficio

ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R)
(Raccordo)

1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

ART. 150 (L) (1)
(Restituzione di beni sequestrati)

1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)

1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 152 (R)
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

ART. 153 (R)
(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati
e delle somme e dei valori sequestrati)

1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

ART. 154 (L) (1)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)

1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati

ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:


a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)

1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

Titolo V
Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributartio; (1)
b) l'imposta di bollo nel processo contabile (2);
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

(1) Comma così sostituito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
(2) Comma così modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

(Segue>>)


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