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Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002)
| Parte I - Disposizioni generali (Artt. 1-8) |
Collana "Codici Altalex''
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Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
Parte V
Registri
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito,
i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
ART. 161. (R)
(Elenco registri)
1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti i seguenti registri:
a) registro delle spese pagate dall'erario;
b) registro delle spese prenotate a debito;
c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito.
ART. 162 (R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati i modelli dei registri.
ART. 164 (R)
(Rinvio)
1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
(Segue>>)
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