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Il contrabbando di merci ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Articolo di Francesco Pittaluga 07.08.2006
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| Francesco Pittaluga | contrabbando | merci | tabacchi lavorati esteri |

Tributario| Doganale

Il contrabbando di merci ed il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.)

L’elemento psicologico della fattispecie penale

di Francesco Pittaluga

Il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre, vista la disposizione di cui all’art. 293 T.U.L.D.) merci estere al sistema di controllo istituito per l’accertamento ed alla riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall’art. 34 T.U.L.D. nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori1.

La (multiforme) disciplina dettata dal T.U.L.D. trova applicazione principalmente in ordine ai casi di sottrazione delle merci estere – siano esse “comuni” o “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E.) - al pagamento dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

Il reato, nel caso in cui sulle merci de quibus siano soggette anche al pagamento delle accise (indicate, nell’ormai desueto testo dell’art. 34 T.U.L.D. cit., come “imposte di consumo” e “sovrimposte di confine”), concorre quello di cui viene perseguita la sottrazione:

  • degli olii minerali, compreso il gas metano (art. 40 c. 1 lett. b D. Lgs. 504/1995;
  • dell’alcool o delle bevande alcooliche (art. 42 c. 1 lett. a D. Lgs. 504/1995).

al loro accertamento e pagamento.

Inoltre - pur non potendo tale imposta essere, a stretto rigore di termini, ricompressa nell’ambito dei “diritti di confine” - la giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere la sussistenza del delitto di contrabbando (o dell’omologa violazione amministrativa, ricorrendone i presupposti) in tutti i casi in cui dal comportamento doloso del trasgressore sia derivata la sottrazione delle merci al pagamento dell’I.V.A.

Il dolo richiesto ai fini dell’integrazione del delitto (o della violazione amministrativa) de quo è (salvo alcuni casi particolari) quello generico, ed è pertanto sufficiente la sola conoscenza dell’illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la “specificità” dell’elemento soggettivo (salvi sempre i sopraddetti casi particolari) – ossia il dolo specifico, consistente nell’effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine, dell’accisa o dell’I.V.A..

Il dolo non è presunto e, pertanto, la prova della sua esistenza deve essere fornita:

  • in caso di rilevanza penale del comportamento, dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento o, qualora l’autore del reato decida di avvalersi di uno dei riti speciali sostitutivi del dibattimento, direttamente nel corso dell’udienza preliminare;
  • in caso di mera rilevanza amministrativa della violazione, direttamente dall’Ufficio delle Dogane in sede di redazione dell’atto di contestazione.


Ovviamente, oggetto di prova non deve essere l’esistenza sic et simpliciter del dolo, ma bensì la sua presenza nel momento in cui è stata compiuta l’azione o l’omissione costituente elemento materiale del delitto: per principio generale, infatti, il dolo sopravvenuto non rileva ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo (mala fide superveniens nec nocet).


Se quello sopra descritto è il regime “normale” di prova, l’art. 25 T.U.L.D. ne prevede l’inversione all’interno della zona di vigilanza terrestre: qui, infatti, è il detentore delle merci a doverne dimostrare:


  • o la legittima provenienza;


  • o, in alternativa, la loro rinvenienza da altro reato (quale, per esempio, la ricettazione) ma che, comunque, non ne abbia comportato la sottrazione al pagamento dei diritti di confine.


Qualora tale prova non venga resa ovvero il detentore fornisca degli elementi probatori giudicati inattendibili, l’ordinamento pone una presumptio iuris et de iure a suo carico incidente sia sull’elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato (o dell’eventuale violazione amministrativa, in caso di contrabbando depenalizzato):


  • per quanto riguarda il primo elemento, le merci vengono considerate come sottratte al pagamento dei diritti di confine (e dunque contrabbandate);


  • per quanto concerne l’elemento soggettivo, il detentore viene sempre considerato in dolo.


Le differenti fattispecie previste dal legislatore.


Se gli elementi fondamentali del contrabbando sono quelli sopra descritti (sottrazione delle merci ai diritti di confine o all’I.V.A. e necessaria presenza del dolo), bisogna notare come il legislatore abbia seguito, per la sua repressione, il criterio della “frammentarietà”, prevedendo un numero notevole di fattispecie punitive differenti le une dalle altre in ragione:


  1. della tipologia delle merci contrabbandate, distinguendo così il reato afferente ai “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E.) – oggetto di disciplina specifica – rispetto a quello afferente altre merci;


  1. e, limitatamente al contrabbando avente ad oggetto merci diverse dai T.L.E., al luogo in cui ovvero alle modalità con le quali viene posto in essere il comportamento illecito.


In particolare, il legislatore distingue le seguenti fattispecie:


  1. contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.).


Il reato qui in esame, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi2, è integrato da chiunque:


    • introduce merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall’art. 16 T.U.L.D..


In sostanza, la fattispecie è integrata in tutti i casi in cui le merci:


      • siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti;


      • o, nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell’art. 9 T.U.L.D. e pertanto in violazione del’art. 101 c. 1 T.U.L.D.;


      • o, ancora, vengano introdotte in orari notturni, allorché il direttore dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto;


      • o, in ultimo, vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell’ambito di aree portuali o aeroportuali, nonostante l’espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente;


    • scarica o deposita merci estere dello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;


    • sia sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale.


Questa particolare fattispecie non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte (anche se ne viene comunque richiesta l’introduzione nel territorio doganale attraverso il confine di terra) e, pertanto, l’imputazione potrà essere mossa – sia pur con tutte le conseguenti difficoltà in materia di prova (bisognerà in particolare dimostrare che l’occultamento è avvenuto, prima dell’effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce) - anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale (ed al pagamento dei relativi diritti di confine).


E’ utile sottolineare che, al fine di reprimere il reato di cui si tratta:


    • i funzionari di dogana possono procedere, direttamente o per mezzo dei militari della Guardia di Finanza (che, nell’ambito degli spazi doganali, sono subordinati ai funzionari di dogana), alla visita dei mezzi di trasporto di qualunque genere, dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale o che circolano negli spazi doganali e, in caso di sospetto di irregolarità, procedere ad ispezioni o controlli tecnici dei mezzi di cui sopra (art. 19 T.U.L.D.);


    • i medesimi funzionari possono richiedere a chiunque circoli negli spazi doganali di esibire gli oggetti ed i valori portati sulla propria persona e, in caso di rifiuto, purché sussistano fondati motivi di sospetto, di procedere, previa emanazione di specifico provvedimento scritto di autorizzazione da parte del capo servizio (art. 20 T.U.L.D.), a perquisizione personale (che, resta inteso, dovrà essere effettuata secondo le modalità garantistiche della dignità della persona previste dall’art. 249 c. 2 c.p.p. e 79 disp. att. c.p.p.).


Di tale perquisizione deve essere redatto processo verbale da trasmettere, insieme a copia del provvedimento scritto di autorizzazione, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente nelle successive 48 ore affinché questi ne disponga, ricorrendone le condizioni di legge, la convalida nelle successive 48 ore;


    • le visite di mezzi, bagagli ed altri oggetti di cui al citato art. 19 nonché le richieste di esibizione di beni portati indosso e l’eventuale perquisizione personale di cui all’art. 20 cit. possono essere effettuate anche al di fuori degli spazi doganali, con l’unica particolarità che, in tale caso, la relativa attività è posta in essere dai militari della Guardia di Finanza (cfr. art. 21 T.U.L.D.);


    • asporta merci dagli spazi doganali senza aver corrisposto i diritti di confine dovuti o senza averne garantito il pagamento (salvi in casi di cui all’art. 90 T.U.L.D. – ora artt. 94 c. 4 e 189 c. 4 e 5 C.D.C. - in cui tale garanzia non viene richiesta).


Il comportamento stigmatizzato differisce dal precedente per un aspetto di macroscopica evidenza: le merci vengono correttamente dichiarate all’atto della loro introduzione nel territorio doganale, ma, prima del loro effettivo “sdoganamento”, vengono sottratte al controllo delle competenti autorità (ed alla garanzia del credito vantato dall’Unione Europea e dallo Stato italiano a titolo di diritti di confine ed I.V.A.).


Affinché la fattispecie possa dirsi integrata è dunque necessario che le merci presenti all’interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell’espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma non siano state assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all’art. 288 T.U.L.D..


Pertanto, la fattispecie in esame può trovare applicazione solo nell’arco temporale compreso fra la presentazione della dichiarazione sommaria (da rendere entro 24 ore dall’arrivo delle merci, secondo quanto disposto dall’art. 94 c. 2 T.U.L.D.) – a seguito della quale le merci vengono immesse in temporanea custodia – e quello in cui le stesse vengono materialmente prelevate per essere portate al di fuori degli spazi doganali (ovvero introdotte in deposito).


Nel periodo, invece, intercorrente fra il materiale arrivo delle merci presso lo spazio doganale e la presentazione della dichiarazione sommaria, l’eventuale azione fraudolenta posta in essere sulle stesse con la loro conseguente sottrazione al controllo doganale ed all’assolvimento dei diritti di confine rientra nel campo di applicazione di cui al punto precedente (doloso occultamento di merci estere).


In ogni caso, a mio modesto avviso, il reato de quo non può considerarsi integrato allorché le merci vengano tolte dai magazzini di temporanea custodia per essere introdotte in un deposito doganale posto che, trattandosi di regime economico e sospensivo, l’obbligazione doganale non viene in essere e, pertanto, non resta integrato l’elemento principe del reato di contrabbando, ossia la sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti;


    • porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni di cui ai punti precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.


La rilevanza penale di tale comportamento è ipotizzabile nei soli casi in cui la tariffa doganale preveda l’applicazione di dazi o di prelievi agricoli all’esportazione, non potendosi altrimenti considerare integrato l’elemento oggettivo del crimine.


E’ peraltro da notare che il riferimento alle merci “nazionali o nazionalizzate” deve intendersi ormai operato alle merci “comunitarie o immesse in libera pratica”;


    • detiene merci estere nell’ambito della zona di vigilanza terrestre senza poterne dimostrare, ai sensi dell’art. 25 T.U.L.D., la legittima provenienza ovvero la rinvenienza da altra attività criminosa non comportante la sottrazione delle stesse al pagamento dei diritti di confine.


  1. contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.).


Il reato qui in esame, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi3, è integrato dal capitano dell’imbarcazione4 (trattasi dunque di reato proprio):


  • con la quale vengono introdotte, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine.


L’art. 102 T.U.L.D., richiamato in modo espresso, stabilisce infatti l’obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).


E’ proprio la violazione (dolosa) di tale obbligo a costituire l’elemento materiale del reato in esame;


  • che, senza autorizzazione della dogana e trasportando merci estere nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono presenti uffici doganali italiani, e salvi comunque i casi di forza maggiore, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla fonda o si mette comunque in comunicazione con il territorio doganale italiano in modo tale da rendere agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci.


Come si può notare, a differenza del caso precedente, qui non è richiesta l’effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano; all’opposto, è sufficiente la tenuta di uno dei comportamenti sopra descritti a condizione che abbia come effetto quello di rendere agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci.


Si tratta, pertanto, di un tipico caso di “reato di pericolo”.


Alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque – e dunque sia il capitano di una di tali navi sia uno qualunque dei membri dell’equipaggio o dei passeggeri (qui, pertanto, la fattispecie si trasforma in reato comune) – nasconda sulla nave merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale;


  1. contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.).


Questa ipotesi delittuosa è l’omologa della precedente, dalla quale si differenzia, oltre che per il maggiore dettaglio dei comportamenti sanzionati, per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare (e non per via lacuale).


Anche in questo caso, la fattispecie si atteggia diversamente in quanto a fronte di alcuni casi costituenti reato proprio – il cui autore può essere considerato il solo comandante della nave – il c. 2 prevede una casistica costituente reato comune.


Ai sensi dell’art. 284 c. 1 T.U.L.D., è soggetto alla pena della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi5 il capitano della nave che:


  • senza il permesso della dogana, trasportando merci estere, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla fonda in prossimità del lido (salvi i casi di forza maggiore);


Anche in questo caso, come già visto in relazione all’art. 283 c. 1 lett. b) T.U.L.D., il legislatore ha inteso punire ogni comportamento che abbia come effetto (cfr. art. 104 T.U.L.D.), anche non direttamente voluto, quello di rendere agevole lo sbarco o l’imbarco di merci dalla riva: si tratta, pertanto, di una classico caso di reato di pericolo;


  • trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono presenti uffici doganali ovvero sbarca o trasborda merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui all’art. 16 T.U.L.D., salvi i casi di forza maggiore;


  • trasporta senza manifesto di carico merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonn., nei casi in cui il manifesto è prescritto;


L’art. 105 T.U.L.D. dispone che, nell’ambito della zona di vigilanza marittima (ossia dello spazio marino compreso fra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale, secondo la definizione di cui all’art. 30 T.U.L.D.), i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale devono essere muniti del manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106 T.U.L.D..


Su tale manifesto devono essere indicati alcuni dati, fra i quali i più importanti, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni doganali, sono:


      • la specie del carico;


      • la quantità, il peso o il volume delle merci alla rinfusa;


      • il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche;


      • i documenti di accompagnamento delle merci;


      • il nome del destinatario di ogni partita di merce, se risultante dalle polizze di carico;


      • le paccottiglie e le provviste di bordo;


      • le autovetture al seguito dei passeggeri;


      • i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).


In particolare, per ciascuna merce è indicato il porto di sbarco (notizia questa di fondamentale importanza ai fini dell’allibramento sul registro A/3, come si vedrà fra poco).


Nel caso in cui la nave provenga da altro porto nazionale (art. 108 T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto merci in partenza (M.M.P.) presentato prima della partenza all’Ufficio delle Dogane ai sensi dell’art. 120 T.U.L.D. e da questo debitamente vidimato.


Stesso discorso deve essere fatto nei casi in cui la nave provenga da un porto estero in cui è stato rilasciato – dall’autorità doganale o portuale – un manifesto merci in partenza (M.M.P.).


L’importanza del manifesto di carico ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale è cruciale, e lo si intuisce nitidamente se solo esamina il suo iter a seguito dell’arrivo della nave in porto. Esso, infatti, deve essere presentato, in originale ed in copia e munito delle relative polizze di carico, entro 24 dall’approdo all’Ufficio delle Dogane (cfr. artt. 109 e 111 T.U.L.D.) affinché venga preso in carico (allibrato) sul registro A/2.


A seguito dell’allibramento, assume la denominazione di manifesto merci in arrivo (M.M.A.).


Effettuata tale operazione, la dogana provvede ad allibrare sul registro A/3 le merci, sia estere sia nazionali, effettivamente sbarcate per essere destinate all’importazione ovvero ad essere rispedite altrove sia via mare (con altra nave) sia via terra o per altra via (previa predisposizione degli appositi documenti di transito), secondo quanto previsto dall’art. 9 D.M. 30 giugno 1938 “Istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture contabili”


La fondamentale importanza del manifesto di carico rende chiara la ragione per la quale il legislatore abbia approntato una difesa per così dire avanzata, prevedendo uno specifico reato di pericolo costituito dalla navigazione, nella zona di vigilanza doganale marittima con direzione verso un porto nazionale, di navi di stazza netta superiore a 200 tonn. non scortate dal manifesto di carico, e ciò indipendentemente dalla dimostrazione dell’effettiva intenzione di porre in essere vera e propria attività di contrabbando.


La mancanza del manifesto di carico, fra l’altro, comporta un’ulteriore conseguenza abbastanza “spiacevole”, specie per il capitano: la dogana, infatti, ha facoltà di ordinare l’immediato sbarco dell’intero carico della nave che verrà custodito presso i magazzini doganali ovvero presso altri locali a rischio ed a spese del capitano (cfr. art. 110 T.U.L.D.).


Il manifesto di carico è sempre obbligatorio, a meno che si tratti (cfr. art. 129 T.U.L.D.):


      • di unità da diporto o di navi militari, sia italiane che straniere;


      • di barche da pesca;


      • di navi adibite a trasporto di merci, diverse dai generi di monopolio, spedite in cabotaggio;


  • al momento della partenza della nave, non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione dei diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto o gli altri documenti doganali;


  • trasporta merci estere da una dogana all’altra (nazionale) con una nave di stazza netta non superiore a 50 tonn. e senza alcun documento di transito.


Tale fattispecie è da mettere in correlazione con quanto previsto dall’art. 111 c. 5 T.U.L.D. in forza del quale le merci estere che vengono sbarcate per essere destinate (sempre via mare) ad altro porto nazionale possono trasportate alla nuova destinazione solo mediante utilizzo di navi di stazza netta non superiore a 50 tonn.; in ogni caso, le merci de quibus, all’atto del loro imbarco sulla nave di cabotaggio, devono essere iscritte a M.M.P. (ad eccezione del caso in cui la nave abbia stazza netta inferiore a 20 tonn., cfr. art. 121 c. 1 T.U.L.D.) e scortate da un documento di transito comunitario (T1);


  • ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su una nave di stazza netta non superiore a 50 tonn..


Anche in questo caso, per la migliore comprensione della fattispecie criminosa, occorre porre attenzione su altre disposizioni del T.U.L.D. e, in particolare, su quanto previsto dall’art. 122 c. 1 in forza del quale le merci estere destinate all’estero possono uscire al territorio doganale italiano solo su navi di stazza netta superiore a 50 tonn..


La limitazione è applicabile alla sola condizione che si tratti di merci estere, ossia di merci sbarcate da una nave arrivata in porto e destinate ad essere trasbordate o di merci nazionali che hanno già subito le formalità di esportazione (perdendo la qualifica di merci comunitarie): mentre nel secondo caso le merci viaggeranno scortate dal documento di esportazione, nel primo caso (ossia merci estere trasbordate) le stesse dovranno essere scortate da un lasciapassare merci estere (L.M.E.) emesso dalla dogana ai sensi dell’art. 141 c. 6 T.U.L.D..


Alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque – e dunque si tratta di reato comune – nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale;


  1. contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.).


La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell’aeromobile che:


  • trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, quando questo è prescritto.


Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l’art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall’estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.


Su tale manifesto devono essere indicati, fra le altre cose:


      • la marca di nazionalità e di immatricolazione nonché gli altri contrassegni di identificazione dell’aeromobile;


      • il luogo di provenienza;


      • numero, qualità e marche distintive dei colli costituenti il carico, nonché l’indicazione della natura, del peso, della provenienza e della destinazione delle merci;


      • le descrizione delle provviste di bordo, compresi carburanti e lubrificanti;


      • il numero ed i documenti d’origine che accompagnano le merci;


      • i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).


Nel caso in cui il velivolo provenga da altro aeroporto nazionale (art. 115 c. 5 T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto di partenza (M.P.) presentato all’Ufficio delle Dogane prima della partenza e da questo vidimato per essere poi esibito al comandante dell’aeroporto al fine di ottenere il permesso di partenza.


Come già detto in precedenza, il manifesto di carico ha importanza cruciale ai fini della legislazione doganale. Proprio per tale ragione , l’art. 115 c. 2 T.U.L.D. dispone che esso debba essere consegnato immediatamente dopo l’atterraggio (ma comunque dopo che sullo stesso sia stato apposto il “visto entrare” da parte dei militari della Guardia di Finanza), unitamente al giornale di rotta, all’ufficio doganale aeroportuale.


Dopo la consegna, viene preso in carico sul registro A/2 ed, a seguito di tale scritturazione, la dogana allibra sul registro A/3 le merci, sia estere sia nazionali, effettivamente sbarcate dall’aeromobile e destinate all’importazione o ad altro regime doganale o destinate ad essere rispedite altrove sia via mare (con altra nave) sia via terra o per altra via (previa predisposizione degli appositi documenti di transito), ex art. 9 D.M. 30 giugno 1938.


L’assoluta importanza del manifesto è la ragione per la quale è previsto uno specifico reato di pericolo costituito dalla navigazione, all’interno dello spazio aereo nazionale con destinazione verso un aeroporto nazionale, di aeromobili non scortati da tale documento, e ciò senza la necessità che venga dimostrato l’effettivo animus nocendi.


E’ comunque importante notare come il reato qui in esame non possa mai considerarsi integrato in tutti i casi in cui non sia richiesta la presentazione del manifesto di carico, ossia in relazione a:


      • aeromobili militari e da turismo, sia italiani che stranieri;


      • aeromobili di società italiane o straniere esercenti servizi regolari di trasporto aereo di linea;


  • al momento della partenza non ha a bordo le merci estere che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;


  • asporta le merci dal luogo di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;


  • atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, nel termine più breve possibile, l’atterraggio alle autorità di cui all’art. 114 T.U.L.D..


Alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque – e dunque si tratta di reato comune – getti all’interno del territorio doganale, da un aeromobile in volo, merci estere ovvero le nasconda sull’aeromobile in allo scopo di sottrarle alla visita doganale;


  1. contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.).


La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti6 a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all’art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine:


  • non previamente autorizzati;


  • ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.


Ai fini dell’applicazione dell’articolo qui in esame, è utile sottolineare come se è vero che nella definizione di “territori extra-doganali” rientrino solo i territori dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia nonché le acque nazionali del Lago di Lugano, è pur vero che ad essi sono assimilati (ex art. 2 c. 5 T.U.L.D.):


  • i depositi franchi di cui all’art. 164 T.U.L.D., istituibili con provvedimento amministrativo nelle città marine o nelle località interne che rivestono carattere di particolare importanza ai fini del commercio internazionale;


  • i punti franchi di cui all’art. 166 T.U.L.D., istituibili con apposita legge nelle stesse località in cui possono essere istituiti di depositi franchi;


  • il regime di extra-territorialità previsto per i macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati al di fuori del mare territoriale nelle attività di: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di sostanze minerali; di costruzione di installazioni di opere fisse e relative pertinenze per l’ormeggio, il carico e lo scarico di navi, la posa o riparazione di cavi o tubazioni (cfr. art. 132 T.U.L.D.);


  • il regime di extra-territorialità delle provviste di bordo imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (cfr. art. 254 T.U.L.D.), le quali vengono considerate uscite in transito o in riesportazione, se extracomunitarie, o in esportazione definitiva, se comunitarie o comunque previamente immesse in libera pratica;


  1. contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.).


L’art. 82 C.D.C. disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare. In sostanza, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata di imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana (rilasciata dietro presentazione di apposita domanda su modello conforme all’allegato 67 al D.A.C. salvi i casi in cui, ai sensi degli artt. 292 c. 3 e 293 c. 2 D.A.C., la stessa presentazione del D.A.U. di importazione costituisce richiesta di autorizzazione) vengano importate per essere impiegate nell’ambito di determinati processi lavorativi (come nel caso, ad esempio, dei cambi di velocità destinati ad essere installati sui motocicli prima della loro vendita): questi processi lavorativi sono gli “utilizzi particolari” previsti dal legislatore.


La relativa disciplina applicativa è contenuta negli artt. 291 e ss. D.A.C..


Ebbene, allorché l’importatore dolosamente non destini le merci de quibus alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione (nell’esempio di cui sopra, anziché installare i cambi di velocità sui motocicli provveda a venderli separatamente come semplici parti di ricambio) integra la fattispecie penale qui in esame, per la quale è prevista la comminazione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti7.


Ai fini dell’integrazione del reato, non rileva in alcun modo il fatto che i maggiori diritti di confine siano, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 82 c. 2 e 88 c. 1 C.D.C. e dell’art. 293 c. 1 lett. e) D.A.C., assistiti da garanzia o meno;


  1. contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.).


Questo particolare tipo di reato (proprio) – punito con la pena della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti8 - può essere commesso dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere:


  • in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all’art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;


  • ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalla proprie scritture contabili.


L’art. 105 C.D.C. prevede l’obbligo, per il titolare dell’autorizzazione di gestione del deposito, di tenere una contabilità di magazzino sulla quale devono essere iscritte tutte le merci vincolate al relativo regime non appena vengono introdotte nel magazzino stesso (cfr. art. 107 C.D.C.) ovvero, in caso di magazzini di tipo E, nel momento in cui le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare dell’autorizzazione (cfr. art. 530 c. 1 D.A.C.).


Stante la lettera della legge, la sanzione è applicabile indipendentemente dall’effettiva sottrazione ai diritti di confine delle merci in quanto – stante l’utilizzo dell’alternativa “o” in luogo della congiunzione “e” – ad essere stigmatizzato è anche il comportamento del concessionario il quale introduca le merci in forza di una dichiarazione IM/7 perfettamente valida senza procedere (ovviamente con dolo) all’iscrizione delle stesse nella contabilità di magazzino.


Autore del reato può essere solo il titolare dell’autorizzazione di gestione – trattasi pertanto di un reato “proprio” - di un magazzino doganale “di proprietà privata”, ossia non appartenente alla dogana, nonché gli eventuali concorrenti, anche se sforniti di tale particolare qualità personale.


E’ da notare come il T.U.L.D. non faccia alcun riferimento alla nozione di “deposito doganale pubblico”, definito dall’art. 99 c. 1 § 2 C.D.C. quale quello “destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario”, operando invece un richiamo alla sola condizione proprietaria della struttura del deposito.


In realtà, la previsione sanzionatoria – per poter essere correttamente interpretata - deve essere messa in relazione con quanto stabilito dall’art. 149 c. 1 T.U.L.D., in virtù del quale “le merci estere sono ammesse a deposito in locali sotto la diretta custodia della dogana ovvero in locali di proprietà privata gestiti in base ad autorizzazione dell’autorità doganale ovvero nei magazzini generali di cui all’art. 163”.


Come si vede, il T.U.L.D. – a differenza del C.D.C. e del D.A.C. - distingue i depositi doganali a seconda che siano gestiti direttamente dalla dogana ovvero da un privato previo provvedimento autorizzativo rilasciato dalla dogana stessa. La previsione penale, dunque, deve ritenersi applicabile ad ogni soggetto effettivamente autorizzato all’esercizio di un deposito doganale non gestito direttamente dalla dogana, e ciò indipendentemente dal fatto che lo stesso possa essere considerato deposito privato o pubblico ai sensi dell’art. 99 C.D.C..


In sostanza, la previsione incriminatrice di cui all’art. 288 T.U.L.D. potrà essere applicata in tutti i casi in cui il deposito doganale non sia di tipo F, secondo la definizione di cui all’art. 525 D.A.C.;


  1. contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.).


Sempre la stessa pena pecuniaria della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti9 è prevista a carico di chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione;


  1. contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.).


Per sua caratteristica intrinseca il contrabbando - consistendo nella sottrazione al controllo doganale delle merci al fine di evitare il pagamento dei diritti di confine - dovrebbe essere ipotizzabile nei soli casi di importazione, temporanea o definitiva, o nell’ambito di quei regimi economici (come il deposito o il transito) in cui l’obbligazione doganale resta sospesa in attesa dell’appuramento del regime stesso.


Viceversa, non essendo (normalmente) le merci in esportazione colpite da diritto di confine o prelievi agricoli, nei loro confronti è inconfigurabile il delitto di cui si tratta.


Tale conclusione, se corretta in linea di principio, soffre un’eccezione in tutti i casi in cui merci comunitarie o comunque immesse in libera pratica all’interno dell’Unione Europea:


  • siano (contrariamente a quanto è norma) soggette a diritti di confine o prelievi agricoli all’atto della loro esportazione, nel qual caso trova applicazione quanto disposto dall’art. 282 c. 1 lett. e) T.U.L.D.;


  • ovvero fruiscano di restituzioni all’esportazione, secondo le disposizioni nazionali italiane ovvero quelle comunitarie, queste ultime vigenti soprattutto in materia di P.A.C..


A differenza del caso precedente, il reato (disciplinato dall’art. 290 T.U.L.D.) non è integrato dal semplice fatto dell’uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall’esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, una ingiusta locupletazione mediante ottenimento di una restituzione di diritti non dovuta.


E’ quindi necessario, per lo meno, che l’esportazione sia accompagnata dall’assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.


Ma ciò non è sufficiente, occorrendo un elemento ulteriore. Il legislatore, infatti, richiede che:


  • vengano utilizzati mezzi fraudolenti. In realtà, tale elemento è rinvenibile già nel semplice fatto che sia stata presentata una dichiarazione mendace;


  • specificamente diretti ad ottenere una indebita restituzione dei diritti stabiliti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione delle merci esportate.


La necessità di tale specifica finalizzazione è dimostrazione del fatto che, per considerare integrata la fattispecie qui in esame, sia necessaria la presenza di un dolo specifico (a differenza di quanto previsto per le altre fattispecie di contrabbando).


L’indebita restituzione può essere:


    • totale, allorquando per la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a fruire di restituzioni all’esportazione;


    • parziale, allorquando la merce avrebbe fruito di una restituzione inferiore rispetto a quella materialmente erogata.


Ai fini dell’integrazione del reato, in ogni caso, non è necessaria la materia avvenuta erogazione delle restituzioni, essendo, al contrario, sufficiente il solo tentativo di ottenerle mediante il comportamento sopra indicato.


In ogni caso, la sanzione penale applicabile è quella della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti indebitamente riscossi o di cui si è tentata la riscossione10;


  1. contrabbando nell’importazione o nell’esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);


La sanzione pecuniaria penale della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti11 è altresì prevista a carico di chiunque, nell’ambito delle operazioni (rectius: regimi) doganali di:


  • temporanea esportazione (EX/2);


  • temporanea importazione (IM/5);


  • reimportazione (IM/6);


  • riesportazione (EX/3);


assoggetta le merci a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti al fine di sottrarle al loro pagamento.


Gli elementi costitutivi della specifica fattispecie criminosa, pertanto, sono tre:


  • anzitutto, l’attività delittuosa deve essere posta in essere nell’ambito di uno dei quattro regimi doganali sopra richiamati;


  • inoltre, le merci devono essere assoggettate a trattamenti o manipolazioni artificiose ovvero devono essere stati impiegati altri mezzi fraudolenti (non meglio nominati e, pertanto, da individuare caso per caso).


L’”artificiosità” e la “fraudolenza” richieste dal legislatore ben possono essere riscontrate in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o il comportamento tenuto dall’autore del reato non sia economicamente o giuridicamente giustificabile e si dimostri, all’opposto, come unicamente finalizzato all’evasione dei diritti di confine.


In caso di temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l’elemento di cui si tratta può essere riscontrato – a titolo di esempio - nell’effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all’atto dell’importazione temporanea con il modello di cui all’allegato 67 al D.A.C..


In caso di ammissione temporanea, la fattispecie risulta integrata, a titolo di esempio, in tutti i casi in cui vengano temporaneamente importate – in ipotesi per necessità fieristiche – beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportati beni differenti per qualità o per valore commerciale.


In tale ipotesi, i beni non vengono assoggettati ad alcun trattamento o manipolazione artificiosa, ma il comportamento di chi “sostituisce” i beni temporaneamente importati con altri beni più “scadenti” integra sicuramente uno degli “altri mezzi fraudolenti” previsti dal legislatore.


E’ peraltro il caso di sottolineare che non certo per il solo fatto di non essere consentiti dal provvedimento autorizzativo o dallo specifico regime doganale cui la merce è stata vincolata, il trattamento o la manipolazione cui questa è sottoposta devono essere considerati automaticamente idonei ad integrare l’elemento oggettivo del reato qui in esame, essendo comunque richiesta l’espressa finalizzazione di tale comportamento all’evasione dei diritti di confine.


  • ancora, è necessaria l’espressa finalizzazione di tale attività all’evasione dei diritti di confine e, pertanto, è richiesta la dimostrazione del dolo specifico da parte dell’autore del reato;


  1. in tutti gli altri casi di contrabbando, ad eccezione di quelli concernenti i T.L.E. (art. 292 T.U.L.D.).


Con disposizione di chiusura, l’art. 292 T.U.L.D. prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti12 nei confronti di chiunque – mediante comportamenti non riconducibili alle fattispecie sopra puntualmente descritte – sottrae merci al loro pagamento.


Le fattispecie aggravanti.


L’art. 295 T.U.L.D. disciplina le aggravanti specifiche del delitto di contrabbando e - come è possibile notare anche a seguito di un disattendo esame di tale disposizione - si tratta di aggravanti “speciali” ex art. 63 c. 3 c.p., in quanto determinano l’applicazione di una sanzione di specie diversa (come nei casi di cui al c. 2) o un suo aumento in misura superiore ad 1/3 (come nei casi di cui ai c. 1 e 3).


Secondo quanto previsto dalla sopra citata disposizione, la pena:


  1. è determinata in misura non inferiore a 5 e non superiore a 10 volte i diritti di confine evasi13 in tutti i casi in cui il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.


La ragione dell’inasprimento è ovvia: il legislatore ha inteso punire più gravemente il comportamento di coloro che cercano di trarre beneficio – sotto il profilo di una maggiore difficoltà d’indagine – dall’uso di beni appartenenti a persone “incensurate”, non sospettate o comunque non coinvolte nell’attività criminosa.


L’aggravante - di tipo oggettivo secondo la definizione di cui all’art. 70 c. 1 n. 1 c.p. e pertanto applicabile anche ai concorrenti nel reato ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 c.p. – consegue al semplice utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, senza che sia richiesta l’effettiva idoneità di tale comportamento ad incidere (in negativo) sull’attività di indagine o di repressione del reato.


La circostanza de qua può ben concorrere con quella comune di cui all’art. 61 c. 1 n. 5 c.p. (c.d. “minorata difesa”), vista l’ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di “circostanze di tempo, di luogo …omissis… tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.


A parte la maggiore indeterminatezza dell’elemento oggettivo (l’approfittare di circostanze “di tempo e di luogo” determinabili solo ex post in base alla concreta valutazione operata dal giudice), perché possa dirsi integrata l’aggravante comune è richiesta la presenza di una finalizzazione teleologica (ostacolare la pubblica o privata difesa) ed un’effettiva incidenza fattuale non prevista dall’art. 295 c. 1 T.U.L.D..


Ancora, ai fini dell’aggravante specifica non è richiesto che il contrabbandiere sia entrato illegalmente in possesso dell’automezzo altrui, con sua conseguente applicabilità anche nel caso in cui il proprietario del mezzo (rectius: colui che ne ha la materiale disponibilità) ne abbia consentito, magari in buona fede, l’uso al contrabbandiere.


Ovviamente, allorché tra il contrabbandiere ed il proprietario (rectius: il disponente) sia intervenuto un accordo di “connivenza” successivo all’esecuzione del reato (e mai anteriore, in quanto in tale caso non si avrebbe favoreggiamento ma direttamente concorso nel reato base) avente per scopo quello di assicurare al primo la fuga ovvero il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, non solo l’aggravante di cui si tratta sarà integrata, ma il proprietario del mezzo (o il soggetto che ne ha comunque ceduto la disponibilità al contrabbandiere) andrà incontro ad un’imputazione per favoreggiamento personale o reale, a seconda dei casi.


Diverso il discorso allorché dalle risultanze processuali emerga un previo accordo fra questi soggetti: in tali casi, se è vero che fra i due esiste un sodalizio criminale e che, pertanto, gli stessi devono considerasi concorrenti nel delitto di contrabbando, questo non può considerarsi aggravato ai sensi dell’art. 295 c. 1 dato che manca quell’elemento –l’appartenenza del mezzo a persona estranea al reato – richiesto per l’integrazione della circostanza aggravante;


  1. è determinata secondo la misura pecuniaria sopra vista (normale o aggravata), da irrogarsi unitamente alla pena della reclusione da 3 a 5 quando:


  • il colpevole sia stato sorpreso a mano armata nel commettere il reato ovvero, immediatamente dopo, nella zona di vigilanza doganale.


Il comportamento integrante tale circostanza è unico e consiste nel fatto che il colpevole sia stato sorpreso nell’ambito del sotto indicato arco temporale, a mano armata. E’ importante notare come, non essendo ulteriormente specificando il concetto di “mano armata”, l’aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).


La finalizzazione è chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della vis bellica, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso.


Peraltro, di per sé solo, il possesso di un’arma non è sufficiente. Il legislatore, infatti, per non scollegare in misura eccessiva tale comportamento dal concreto iter crimins, richiede che il possesso dell’arma venga accertato:


  • durante la commissione del reato;


  • ovvero immediatamente dopo, ma fino a quando il colpevole si trova all’interno della zona di vigilanza doganale.


  • nel commettere il reato o immediatamente dopo, ma pur sempre all’interno della zona di vigilanza doganale, l’autore è sorpreso riunito insieme a due o più persone concorrenti nel reato ed in condizioni tali da costituire ostacolo per le forze di polizia.


L’aggravante, per potersi dire concretata, richiede necessariamente la presenza di due distinti elementi:


  • anzitutto, la presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando.


Tale presenza non deve, ovviamente, essere meramente casuale, visto che è expressis verbis richiesto che i concorrenti siano “riuniti” fra di loro. Pertanto, l’aggravante non potrà dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.);


  • inoltre, è richiesta la sussistenza di condizioni di tali – anche indipendenti dalla volontà dei concorrenti nel reato ed aliene dal fatto che questi si trovano riuniti nello stesso luogo – da costituire ostacolo all’attività delle forze di polizia.


  • il fatto è connesso ad altro reato contro la fede pubblica o contro la P.A..


Il caso in esame è integrato allorché l’autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace (in quanto, per esempio, celi all’interno di un container merci non dichiarate) o, ancora, produca a corredo di questa documenti materialmente o ideologicamente falsi.


Nel caso in cui il dichiarante sia un “viaggiatore”, stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 D.A.C., la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233 c. 1 D.A.C.) è equiparata in tutto e per tutto a una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, comporta integrazione dell’aggravante de qua.


Quest’ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 c. 1 n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso “per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto” o l’impunità.


  • il colpevole sia un associato per delinquere facente parte di organizzazioni dedite alla commissione dei delitti di contrabbando ed il delitto commesso sia tra quelli per i quali l’associazione è costituita.


  1. è determinata secondo la misura pecuniaria sopra vista (normale o aggravata), da irrogarsi unitamente alla pena della reclusione fino a 3 anni in tutti i casi in cui i diritti di confine dovuti siano maggiori di € 49.993,03.


Come sempre, dovendo il contrabbando in materia di diritti di confine essere tenuto distinto dal contrabbando I.V.A., ai fini dell’applicazione dell’aggravante speciale qui in esame il quantum debeatur a titolo di diritti di confine dovrà essere tenuto ben distinto rispetto al debito I.V.A..


L’aggravante de qua non può concorrere con quella comune di cui all’art. 61 c. 1 n. 7) c.p. prevista per il caso in cui, nei reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, venga cagionato un danno di notevole entità: costante giurisprudenza, infatti, ritiene che i reati finanziari (ivi compreso il contrabbando) non costituiscano un’offesa contro il patrimonio ma, bensì, ledano il diritto statuale fondamentale di imporre tributi e di regolare la distribuzione della ricchezza per il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività14.


Il sequestro e la confisca del corpo del reato, di ciò che ne costituisce prezzo, prodotto o profitto e l’estensione del sequestro ai mezzi propedeutici alla commissione del reato.



L’art. 301 T.U.L.D. prevede, quale pena accessoria, che nei casi di contrabbando sia sempre disposta la confisca delle merci; a sua volta, al fine di rendere effettiva tale previsione, l’art. 334 c. 3 T.U.L.D. statuisce l’insensibilità della confisca rispetto alla definizione in via amministrativa del reato.


La confisca è, pertanto, obbligatoria, ed ha ad oggetto il “corpo del reato” (secondo la definizione di cui all’art. 253 c. 2 c.p.p.), ossia:


  • le merci contrabbandate;


  • ciò che costituisce il prodotto o il profitto del reato;


  • le cose che servirono o furono utilizzate per la commissione del reato.


Si può notare come il novero dei beni confiscabili sia, tutto sommato, conforme a quanto previsto dall’art. 240 c. 1 c.p., con l’unica differenza che, mentre la disposizione codicistica prevedere in via normale la facoltatività della confisca, per il T.U.L.D. questa è sempre obbligatoria.


E’ peraltro da sottolineare come, ad eccezione (ovviamente) delle merci contrabbandate e di ciò che costituisce locupletazione criminosa, non possa essere disposta la confisca delle cose che servirono o vennero utilizzate per la commissione del reato se risultano appartenere a persona estranea al reato (cfr. art. 240 c. 3 c.p.).


L’art. 301 c. 2 T.U.L.D., è da dire, estende il novero dei beni confiscabili comprendendovi – e ciò indipendentemente dal fatto che siano proprietà di soggetti estranei all’iter criminis – i mezzi di trasporto:


  • idonei allo stivaggio fraudolento delle merci;


  • o contenenti accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità dalle caratteristiche costruttive omologate;


  • o impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.


Consistendo in una misura di sicurezza patrimoniale (de facto una sanzione accessoria penale), la confisca viene disposta dal giudice all’atto della condanna dell’imputato o, nei casi previsti, anche in caso di assoluzione del medesimo.


La polizia giudiziaria, peraltro, motu proprio o su delega del P.M. può provvedere al sequestro preventivo dei beni confiscabili, ex art. 321 c. 2 c.p.p..


Qualora agisca di sua iniziativa, l’ufficiale di polizia giudiziaria (e, per quanto a noi interessa, il funzionario di dogana) procedente deve redigere apposito verbale da trasmettere, nelle 48 ore successive, al Pubblico Ministero territorialmente competente affinché – qualora non decida di disporre l’immediata restituzione dei beni seuqestrati –richieda la convalida al G.I.P. (ovvero al giudice del dibattimento, se questo è già incardinato) entro le 48 ore successive alla ricezione di detto verbale.


La convalida, che avrà la forma dell’ordinanza (insieme alla quale deve essere emesso un nuovo decreto di sequestro diretto a sostituire quello interinale operato dalla P.G.), deve intervenire, a pena di decadenza della misura cautelare, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del P.M. e deve essere immediatamente notificata alle parti interessate al fine di consentire loro l’appello ex art. 322-bis c.p.p..


La facoltà di estinzione in via amministrativa

della fattispecie comune e di alcune fattispecie aggravate.


In caso di constatazione del reato di contrabbando per il quale sia prevista l’irrogazione della sola pena pecuniaria – ossia in tutte le ipotesi di contrabbando non aggravato nonché in quelle di delitto aggravato ai sensi dell’art. 295 c. 1 T.U.L.D. – il soggetto incolpato ha facoltà di estinguere il reato in via amministrativa, ex all’art. 334 c. 1 T.U.L.D., mediante pagamento oltre che dei diritti di confine evasi di una somma da 2 a 10 volte il loro importo.


A differenza di quanto verrà in seguito visto per il contrabbando dei T.L.E., qui la definizione agevolata non è un diritto soggettivo perfetto del (presunto) autore del reato, in quanto è rimessa alla discrezionalità dell’Ufficio delle Dogane.


Lo si evince chiaramente dalla lettura dell’art. 334 c. 1 cit., laddove è stabilito che “…omissis… l’amministrazione può consentire che il colpevole effettui il pagamento…omissis… ”.


La discrezionalità dell’Ufficio, è utile notare, non si limita solo all’an della definizione agevolata ma coinvolge anche al quantum debendi richiesto per la sua efficacia: lo stesso articolo, infatti, dispone che il colpevole debba corrispondere, oltre al tributo dovuto, “…omissis… una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso da determinarsi dall’amministrazione medesima”.


Essendo tale facoltà assoggettata a discrezionalità amministrativa, l’art. 334 T.U.L.D. non ripete la puntuale previsione di cui all’art. 2 c. 2 L. 92/2001 con cui viene fatto obbligo all’Ufficio delle Dogane di avvisare l’incolpato della facoltà di definizione agevolata fino dalla “notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato”. La ragione è ictu oculi evidente: se tale definizione non è un diritto ma solo un interesse legittimo, va da sé che l’Ufficio non è in alcun modo tenuto ad avvisare il soggetto incolpato del reato dell’esistenza di un diritto… in realtà non esistente.


Ammesso che l ‘Ufficio competente acconsenta la definizione in via amministrativa e determini la somma da corrispondere a titolo di “penale” (come già detto, in misura compresa fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi), l’effettivo pagamento (non costituendo ipotesi di oblazione ex artt. 162 e 162 c.p.) può intervenire non solo nel corso dell’attività investigativa ma anche durante il dibattimento.


In ogni caso, tale pagamento, per avere valenza solutoria ed estintiva del contesto (ex art. 334 c. 2 T.U.L.D.) deve comprendere sia i diritti di confine evasi sia l’importo della “penale” come sopra determinata.


Particolari sono i rapporti intercorrenti fra l’esercizio – rectius: il mancato esercizio – del potere discrezionale di ammettere il (presunto) autore del reato alla definizione agevolata del reato e la contestazione da parte di questi di un eventuale vizio di eccesso di potere da parte dell’Ufficio delle Dogane.


Come noto, l’art. 2 c. 2 c.p.p. dispone che “1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo”.


Tale disposizione viene comunemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso di consentire di muovere davanti al giudice penale, seppure in via puramente incidentale, tutte le eccezioni aventi ad oggetto, fra l’altro, anche la validità di atti amministrativi o l’illegittimità della loro mancata adozione o del mancato esercizio del potere amministrativo allorché tali questioni possano avere incidenza sulla decisione della questione portata all’attenzione del giudice stesso15.


De iure condendo, pertanto, si potrebbe dire che l’imputato di contrabbando, il quale abbia motivo di dolersi del mancato esercizio della facoltà di cui all’art. 334 c. 1 T.U.L.D. da parte dell’Ufficio delle Dogane, abbia due frecce al suo arco, oltre che difendersi nel modo “classico” (ossia contestando l’esistenza di uno degli elementi costitutivi del reato ovvero proclamando la propria innocenza) in sede penale:


  • una prima via, la più tradizionale, consistente nell’instaurazione di un concomitante processo amministrativo nanti al T.A.R. avente ad oggetto il silenzio-rifiuto tenuto dall’Ufficio nei riguardi di una richiesta di invito alla definizione agevolata.


Tale soluzione - incentrata su di una sorta di “inversione” dell’ordine logico delle cose, in quanto basata sull’invito da parte dell’incolpato diretto all’Ufficio delle Dogane, a formulare una proposta di definizione in via amministrativa e di indicare pertanto la misura della somma da corrispondere in aggiunta ai diritti evasi – oltre ad essere maggiormente dispendiosa in termini “economici” e “temporali” (visto il costo e la durata dei processi amministrativi) è anche pericolosa in termini processual-penalistici, data l’impossibilità per il giudice penale di sospendere il processo ex art. 3 c. 1 c.p.p.16 (non si tratta, infatti, di questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza) e la non applicabilità dell’art. 479 c.p.p. (in quanto trattasi di questione amministrativa non concernente l’esistenza del reato ma, semmai, la sua intervenuta estinzione).


Affinché la decisione del giudice amministrativo possa incidere in sede penale, poi, la sentenza deve passare in giudicato prima della decisione del giudice penale17, eventualmente anche nel corso del dibattimento e sempre entro tale termine deve essere effettuato il pagamento solutorio nella misura eventualmente indicata dal giudice amministrativo ovvero direttamente dall’Ufficio in esecuzione della decisione di tale giudice;


  • una seconda via, meno tradizionale ma sicuramente non meno densa di insidie (anche in relazione alla sua eventuale inammissibilità), potrebbe basarsi sulla formulazione, direttamente in sede di processo penale, di una eccezione pregiudiziale amministrativa relativa alla presunta illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio delle Dogane sotto il profilo del vizio di eccesso di potere (o del rifiuto alla definizione agevolata).


In tale caso, il giudice penale valuterebbe la questione e, in caso di accoglimento, dovrebbe (si ragione sempre de iure condendo) determinare egli stesso il quantum debendi e concedere all’imputato un congruo termine endo-processuale per effettuare il pagamento solutorio (a meno che questi non abbia già effettuato un’offerta reale mediante deposito delle somme nei modi di legge); scaduto tale termine, dovrebbe senz’altro pronunciare sentenza di assoluzione per estinzione del reato (o, in sede di udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere) in tutti i casi in cui l’imputato abbia effettivamente corrisposto la cifra indicata, oltre ovviamente i diritti di confine evasi.


Comunque, al di fuori di queste evenienze “patologiche”, allorché l’Ufficio ritenga congruo consentire la definizione agevolata del contesto, ne darà preventiva comunicazione al (presunto) autore del reato mediante apposito atto da trasmettere alla Procura della Repubblica.


Alla stessa, ovviamente, dovrà essere data comunicazione dell’effettivo intervenuto pagamento solutorio, e ciò affinché il P.M. possa richiedere l’archiviazione del reato o, se ha già richiesto il rinvio a giudizio ovvero se il processo già si trova in fase dibattimentale, il giudice competente possa emettere senza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione per intervenuta estinzione del reato.


Il recupero dei diritti di confine evasi e

l’irrogazione della sanzione pecuniaria tributaria.


Per quanto riguarda i rapporti fra la contestazione del contrabbando ed il mancato pagamento dei diritti, l’art. 36 c. 5 T.U.L.D. prevede che “si presume definitivamente immessa in consumo …omissis… la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai controlli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all’atto delle operazioni predette; tuttavia, qualora la merce sia stata sequestrata a seguito di violazione doganale, si applica la disposizione di cui all’art. 338 c. 1 T.U.L.D.”.


La rilevanza del contrabbando – sia per quanto riguarda la fattispecie a rilevanza penale sia, come si vedrà, per quella di mero rilievo amministrativo – non determina ex se alcun arresto dell’azione di recupero dei diritti evasi. Peraltro, l’art. 338 c. 1 T.U.L.D. – richiamato dall’art. 36 c. 5 ut supra citato – dispone che “il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.


Le due disposizioni sopra citate – e fermo restando quanto fra poco verrà detto in ordine ai rapporti fra l’art. 338 c. 1 T.U.L.D. e la disciplina comunitaria – appaiono antinomiche tra di loro.


L’impasse applicativa può essere facilmente superata ponendo l’attenzione sul fatto che a determinare l’estinzione della pretesa erariale è:


  • da un lato, l’avvenuto sequestro (e la successiva confisca) della merce contrabbandata;


  • dall’altro, l’intervenuto effettivo pagamento della multa o dell’ammenda (ossia della sanzione pecuniaria penale) irrogata a seguito del processo.


Il mancato avveramento anche di uno solo di tali presupposti, pertanto, comporta (o meglio, dovrebbe comportare) la sopravvivenza della pretesa tributaria e, pertanto, legittima (legittimerebbe) l’azione di recupero del diritto di confine da parte dell’Ufficio delle Dogane.


Pertanto, allorché il colpevole non abbia pagato in toto la sanzione pecuniaria penale irrogata con sentenza (non importa se per mancanza di denaro o per aver fruito della sospensione condizionale della pena), è (meglio, sarebbe) comunque tenuto a corrispondere i tributi evasi.


Problema non sorge, invece, allorché il (presunto) colpevole addivenga ad una definizione in via amministrativa ai sensi dell’art. 334 T.U.L.D.: in tale caso, infatti, per ottenere l’effetto estintivo del reato deve comunque corrispondere integralmente i diritti di confine, oltre che la somma stabilita a titolo di “penale” dall’Ufficio delle Dogane.


La sopra richiamata disciplina nazionale è di dubbia applicabilità, stante la sua non perfetta correlazione con quanto previsto in sede comunitaria.


Come noto, infatti, la legislazione europea dispone:


  • all’art. 203 c. 1 e 2 C.D.C. che “1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale”;


  • all’art. 223 C.D.C. che: “1. Fatte salve le disposizioni in vigore alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale, in caso di insolvibilità del debitore constata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue: …omissis… c) quando, per le merci dichiarate per il regime doganale comportante l’obbligo di pagare i dazi …omissis… le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell’autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all’art. 182 o distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore”.


In sede comunitaria, DUNQUE, il sequestro e la successiva confisca (indipendentemente dal fatto che questa sia contestuale o successiva al primo) delle merci contrabbandate costituiscono essi soli causa idonea e sufficiente a determinare l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ossia del debito tributario).


Per fictio iuris, peraltro, l’obbligazione non si considera venuto meno in tutti i casi in cui la legislazione degli Stati membri prevede che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione delle sanzioni o per l’avvio di un procedimento penale (cfr. art. 233 c. 1 § 2 C.D.C.).


Come si nota, la disposizione comunitaria differisce rispetto a quella nazionale. Quest’ultima, infatti:


  • non fa alcun riferimento alla confisca della merce.


Qui, in realtà, la differenza è più apparente che reale, posto che la prassi applicativa ha sempre ritenuto necessaria, ai fini dell’estinzione del debito, l’emanazione del provvedimento ablatorio definitivo, non ritenendo, per converso, sufficiente il semplice sequestro;


  • inoltre, collega l’estinzione del debito tributario non solo all’avvenuto sequestro e confisca delle merci, ma anche all’intervenuto effettivo pagamento della multa, ossia della sanzione pecuniaria penale.


Di tale ulteriore condizione non è invece fatto alcun cenno dalla legislazione comunitaria.


L’antinomia deve ovviamente essere risolta sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la ben nota sentenza n. 170/1984 e, pertanto, con la disapplicazione della disposizione nazionale a favore di quella comunitaria (per lo meno per quanto concerne i diritti di confine direttamente afferenti l’Unione Europea), con la conseguenza che, ai fini dell’estinzione della pretesa tributaria, sarà sufficiente il semplice sequestro e confisca della merce, non essendo invece necessario anche il successivo effettivo pagamento della sanzione pecuniaria penale.


ILCONTRABBANDO DEPENALIZZATO DI MERCI

DIVERSE DAI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)


Riformando in parte l’impianto repressivo del contrabbando, il legislatore ne ha depenalizzato alcune fattispecie caratterizzate dalla particolare tenuità dell’offesa arrecata.


In particolare, come previsto dall’art. 295-bis T.U.L.D., nei casi di:


  • contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.);


  • contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.);


  • contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.);


  • contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.);


  • contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.);


  • contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.);


  • contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.);


  • contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.);


  • contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.);


  • contrabbando nell’importazione o nell’esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.);


  • in tutti gli altri casi di contrabbando, ad eccezione di quelli concernenti i T.L.E.;


ed indipendentemente dal fatto che il reato sia stato consumato o sia rimasto allo stadio di tentativo, allorché l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera la somma di € 3.999,96 e non sussistono le aggravanti di cui all’art. 295 c. 2 T.U.L.D., è applicabile solo una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 2 a 10 volte l’importo dei diritti di confine evasi, limitata nel minimum ad € 516,00 in tutti i casi in cui sia mancato o sia stato incompleto l’accertamento dell’oggetto del reato ex art. 294 T.U.L.D..


Le condizioni al ricorrere delle quali il contrabbando assume la veste di una mera violazione amministrativa, pertanto, sono due:


  1. anzitutto, deve avere ad oggetto merci diverse dai “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E.), dato che per questi ultimi vige una disciplina speciale di cui parleremo qui di seguito;


  1. inoltre, l’ammontare dei diritti di confine dovuti non deve superare la somma di € 3.999,96;


Ai fini della determinazione del limite di cui sopra, come detto in precedenza, il quantum debendi a titolo di dazio o prelievo agricolo deve essere tenuto rigorosamente distinto rispetto a quanto dovuto a titolo di I.V.A., con la conseguenza che a fronte di una violazione penale in materia di contrabbando “daziario” può sussisterne una di rilievo meramente amministrativo in materia di I.V.A.;


  1. in ultimo, è richiesta la non configurabilità delle aggravanti di cui all’art. 295 c. 2 T.U.L.D..


Dalle parole usate dal legislatore appare evidente come non tutte le aggravanti specifiche previste per il contrabbando determinino la rilevanza penale della violazione commessa, seppur di modesto rilievo economico, ma solo quelle di cui al citato c. 2 (vedi supra).


Peraltro, anche nei casi in cui, a cagione della presenza di tali aggravanti il reato non possa considerarsi depenalizzato, il legislatore, in considerazione della modesta offesa arrecata dal comportamento (che, lo ripetiamo, deve aver cagionato una evasione dei diritti di confine o dell’I.V.A. inferiore ad € 3.999,96), introduce una radicale deroga al regime di valutazione delle circostanze aggravanti.


Come noto, infatti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 c. 3 c.p., le circostanze aggravanti “speciali” – ossia che determinano un aumento di pena superiore ad 1/3 o che comportamento l’applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato “base” – sono sottratte al giudizio di equivalenza con le circostanze comuni.


In sostanza, ai fini della determinazione dei quantum della pena, il giudice deve:


  • anzitutto, calcolare la pena che ritiene di dover applicare nel caso concreto in relazione alla fattispecie base;


  • in seconda battuta, applicare gli aumenti conseguenti alle circostanze aggravanti speciali.


In deroga rispetto ai normali criteri applicativi, qualora siano state accertate più circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice potrà applicare solo quella che ritiene più grave, salva peraltro possibilità di aumento (cfr. art. 63 c. 4 c.p.)18;


  • in ultimo, deve valutare le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni e specifiche ed operare tra di loro il “giudizio di equivalenza” di cui all’art. 69 c.p., con conseguente applicazione delle sole circostanze aggravanti, qualora queste siano ritenute prevalenti rispetto alle attenuanti, ovvero delle sole circostanze attenuanti, nel caso inverso19.


Nel caso in cui il giudice valuti equivalenti le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni e generiche, non dovrà fare luogo ad alcun aumento o diminuzione di pena rispetto a quella determinata ai sensi dei punti precedenti.


Se questo è il normale “funzionamento” delle aggravanti speciali, nei casi di contrabbando “minimale” ma non depenalizzato, queste – pur dovendo essere considerate “speciali” ai fini della modifica della pena, sia nel quantum sia nel quomodo – vengono assoggettate al giudizio di equivalenza di cui al citato art. 69 c.p..


In sostanza, in tutti i casi di contrabbando “minimale” il legislatore ha introdotto una fictio iuris per cui, ai soli fini della valutazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 295 c. 2 T.U.L.D., queste ultime vengono equiparante alle aggravanti comuni e, pertanto, assoggettate al giudizio di equivalenza con le eventuali circostanze attenuanti comuni e/o generiche.


Modalità di repressione del contrabbando depenalizzato.

Sequestro e confisca della merce e ripercussioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria.


Trattandosi di fattispecie depenalizzata, la sanzione pecuniaria – di rilievo chiaramente tributario – dovrà essere applicata nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 472/1997. Quindi, previa redazione del P.V.C. da parte del competente ufficiale di polizia tributaria, l’Ufficio delle Dogane dovrà provvedere, nei termini e con il rispetto delle modalità stabilite dal sopra citato plesso normativo, alla notifica, nei confronti dell’autore della violazione nonché degli obbligati solidali, di un atto di contestazione e, in caso di mancato pagamento, alla conseguente iscrizione a ruolo della sanzione.


Stante quanto previsto dall’art. 16 c. 3 D. Lgs. 472/1997, la violazione è definibile in via amministrativa mediante il pagamento, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto di contestazione, di una somma pari ad ¼ della sanzione irrogata.


Anche nei casi di reato depenalizzato, la confisca è obbligatoria. A questa, comunque, non potrà procedersi con le modalità sopra viste, e ciò per l’ovvia ragione che la violazione cui accede ha rilevanza meramente amministrativa. Il previo provvedimento di sequestro e la conseguente confisca dovranno dunque essere effettuate in “forma amministrativa” con le modalità di cui alla L. 689/1981.


Più di un dubbio sussiste in relazione alla perdurante debenza dei diritti di confine evasi in caso di mancato pagamento della sanzione. Come si nota agevolmente, infatti, l’art. 295-bis T.U.L.D. non richiama l’art. 338 T.U.L.D..


Nondimeno, valgono le considerazioni già sopra viste in relazione alla discrasia esistente fra la disciplina nazionale e quella comunitaria. In particolare, non operando gli artt. 203 e 223 C.D.C. alcuna distinzione fra sequestro e confisca a rilievo penale o di altro genere, è da ritenere che anche nei casi di contrabbando depenalizzato, l’effettiva confisca delle merci determini il venir meno dell’obbligazione doganale (salva la sua sopravvivenza, ma per mera fictio iuris, ai fini della sussistenza della violazione e, pertanto, dell’applicazione della sanzione).


IL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (T.L.E.)

ART. 291-BIS T.U.L.D. E L. 92/2001


Allorché l’oggetto del reato siano “tabacchi lavorati esteri” (T.L.E.), le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione20. Il legislatore, infatti, con la L. 92/2001 è intervenuto pesantemente sulla disciplina introducendo un nuovo art. 291-bis destinato alla repressione di questo tipo di contrabbando che colpisce non solo i diritti erariali dell’Unione Europea, ma anche quelli dello Stato italiano non solo per quanto riguarda l’I.V.A. ma anche (e soprattutto) per quanto riguarda l’accisa applicabile ai tabacchi ai sensi del D.L. 331/1993.


In particolare, si rende colpevole del reato de quo chiunque, compiendo atti diretti ad eludere il controllo doganale delle merci ed il pagamento dei diritti di confine:


  • introduce;


  • vende;


  • trasporta;


  • acquista;


  • detiene;


all’interno del territorio dello Stato tabacco lavorato estero.


Da un primo esame si nota immediatamente come l’art. 291-bis cit. preveda due distinte fattispecie punitive che, coincidendo per quanto riguarda i loro elementi essenziali (oggetto del reato, nesso di causalità ed elemento psicologico), differiscono tra di loro unicamente per il quod et quantum della punizione comminabile.


La sanzione, comunque, è sempre di tipo “penale”, come del resto è facile evincere dalla lettera della norma che, non a sproposito, parla di reclusione e di multa.


La fattispecie base è integrata in tutti i casi in cui l’attività delittuosa abbia avuto ad oggetto un quantitativo di T.L.E. non superiore a 10 kg. convenzionali21 (art. 291-bis c. 2 T.U.L.D.); in questo caso, la sanzione è quella della multa in ragione di € 5,16 per ogni grammo di T.L.E. contrabbandato, e comunque con un minimum edittale di € 516,00. Il tutto, sempre salvo l’esercizio da parte del giudice del potere di “modulazione” previsto dall’art. 133-bis c.p., con conseguente possibilità – in ragione delle condizioni economiche del reo – di aumentare la multa fino al triplo ovvero diminuirla fino ad un terzo rispetto al limite massimo o minimo previsto dal legislatore.


La fattispecie aggravata, invece, risulta integrata allorché il quantitativo di T.L.E. contrabbandato sia superiore a 10 kg. convenzionali (art. 291-bis c. 1 T.U.L.D.); in questo caso, alla sanzione della multa nell’importo sopra indicato si aggiunge quella della reclusione da 2 a 5 anni.


Trattasi evidentemente di una aggravante speciale, secondo la definizione di cui all’art. 63 c. 3 c.p.. Di conseguenza, in caso di concorso di questa con altre circostanze aggravanti comuni o con circostanze attenuanti comuni o speciali non dovrà essere effettuato dal giudice il c.d. “giudizio di equivalenza” in quanto dovrà procedersi alla loro applicazione congiunta, avendo cura di applicare prima l’aumento di pena conseguente all’aggravante speciale e, su tale base, effettuare il giudizio di equivalenza in caso di concorso di aggravanti ed attenuanti comuni e generiche.


Le altre circostanze aggravanti previste per il contrabbando di T.L.E..


Quella di cui all’art. 291-bis c. 1 T.U.L.D. non è l’unica aggravante specifica prevista per il contrabbando di T.L.E.. L’art. 291-ter, infatti, prevede che la pena sia:


  1. aumentata (fino ad un terzo, in quanto aggravante comune, seppure “specifica”) allorché il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;


  1. aumentata fino ad € 25,82 per ogni grammo convenzionale di T.L.E. contrabbandato, da irrogarsi unitamente alla pena della reclusione da 3 a 7 anni quando:


  • il colpevole abbia fatto uso delle armi ovvero le abbia comunque possedute nel corso dell’esecuzione del reato al fine di commetterlo ovvero di assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto o l’impunità.


I comportamenti stigmatizzati, e costituenti circostanza aggravante, sono due, accomunati dalla loro specifica finalizzazione: la commissione del reato ovvero l’ottenimento del prezzo, del prodotto, del profitto o dell’impunità.


In primis, viene punito più duramente colui che abbia fatto concretamente uso delle armi non in una qualunque fase dell’iter crimins, ma solo nel corso della materiale perpetrazione di esso, ossia nell’arco temporale nel corso del quale viene posto in essere il comportamento (elemento oggettivo) previsto quale reato22.


In secondo luogo, è aggravato il comportamento di colui il quale, pur non avendo fatto concretamente uso delle armi, sia comunque accertato averle possedute non solo al momento della materiale commissione del crimine, ma anche in un momento successivo, purché nel corso di attività dirette ad assicurare l’utile o l’impunità.


Ciò che differenzia notevolmente questa circostanza aggravanti rispetto a quella (simile) prevista dall’art. 295 c. 2 lett. a) T.U.L.D., è l’assenza di un qualunque riferimento alla zona di vigilanza doganale, con la conseguenza che il suo elemento tipico è integrato indipendentemente dal luogo in cui il comportamento sia stato posto in essere, ivi compreso l’interno del territorio nazionale o (nei casi previsti dal c.p. e dalle convenzioni internazionali) anche al di fuori del mare territoriale;


  • nel commettere il reato o immediatamente dopo l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da costituire ostacolo per le forze di polizia.


Anche in questo caso vi è una differenza fondamentale rispetto all’omologa circostanza di cui all’art. 295 c. 2 lett. b): infatti, mentre in quest’ultima ipotesi è necessaria la contemporanea presenza di tre o più persone “colpevoli di contrabbando”, la lettera dell’art. 291-ter c. 2 lett. b) T.U.L.D. considera sufficiente la presenza del soggetto colpevole del contrabbando e di altre due o più persone, senza richiedere che anche queste siano concorrenti nel reato.


Ovviamente, qualora l’opera di “ostacolo” prestata da queste persone a favore del contrabbandiere venga riconosciuta dolosa, nei loro confronti potrà essere mossa l’imputazione di favoreggiamento personale ovvero – se viene dimostrata la “previa intesa” con il contrabbandiere – contestato il concorso nella commissione del delitto di contrabbando.



  • il fatto è connesso ad altro reato contro la fede pubblica o contro la P.A..


  • nel commettere reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia o a procurare pericolo per la pubblica incolumità.


Questa aggravante è stata studiata per punire più duramente i contrabbandieri che fanno uso di automezzi modificati in modo tale da ostacolare l’attività di polizia o da costituire pericolo per l’incolumità pubblica. E’ il caso dei c.d. “mostri”, ossia i fuoristrada che i contrabbandieri pugliesi, fino a qualche anno fa, erano soliti utilizzare per scortare i mezzi con cui venivano trasportati di T.L.E. di contrabbando e con i quali, se necessario, “caricavano” (come in una infame corrida) i mezzi della Guardia di Finanza intervenuti sul posto per la repressione dell’attività criminale.


Non costituisce “ostacolo” all’attività di polizia la semplice fuga; conseguentemente, a mio modesto avviso, l’aggravante di cui si tratta non può ritenersi integrata allorché la modifica apportata abbia come unico effetto quello di potenziare le doti di velocità de mezzo al fine di consentire una fuga più celere (a meno, ovviamente, di considerare tale modifica come costituente comunque pericolo per l’incolumità pubblica).


La circostanza de qua è da correlare al novellato art. 337-bis c.p. con il quale il legislatore punisce tutti coloro che custodiscono o occultano “mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate presentino alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia”.


La condotta tipica di tale fattispecie penale non è strettamente correlata al contrabbando – e men che meno a quello di T.L.E. – posto che manca, all’interno dell’art. 337-bis c.p., un qualunque riferimento a tale tipo di reato, con la conseguenza che il crimine potrà essere perseguito anche senza la dimostrazione del suo specifico collegamento con una eventuale attività di contrabbando;


  • nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali o si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, al ricerca, il sequestro o la confisca dei proventi del reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.


La facoltà di estinzione del reato in via amministrativa

per le fattispecie non aggravate.


In caso di constatazione del contrabbando per un quantitativo di T.L.E. inferiore a 10 kg., l’Ufficio delle Dogane, oltre ad inviare la notizia di reato alla Procura della Repubblica, come previsto dall’art. 2 c. 5 D.L. 92/2001, deve avvisare la persona incolpata della facoltà di estinguere il reato in via amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 2 L. 92/2001.


Tale disposizione, infatti, prevede la possibilità – per i reati di contrabbando di T.L.E. punibili con la sola pena della multa (ossia quelli aventi ad oggetto quantitativi inferiori a 10 kg. convenzionali e per i quali non trovano applicazione le aggravanti di cui all’art. 291-ter c. 2 T.U.L.D.) – di estinguere il reato mediante pagamento di una somma pari ad 1/10 della multa applicabile, con un mimimo di € 258,00.


La determinazione secondo criteri individuati ab origine della somma necessaria per la definizione in via amministrativa e l’assenza – a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina – di ogni discrezionalità, da parte dell’Ufficio delle Dogane, di sindacare l’opportunità o meno di consentire la definizione agevolata, rende chiaro come, per quest’ultimo, la definizione in via amministrativa sia un vero e proprio diritto soggettivo23.


E’ proprio per consentire tale definizione – e dunque la deflazione dell’attività processuale – che il legislatore (art. 2 c. 2 L. 92/2001) rimarca l’importanza dell’avviso da dare all’incolpato, tanto è vero che, expressis verbis, è disposto che questo debba essere contestuale alla “notifica del primo atto di polizia giudiziaria redatto per l’accertamento del reato”.


Ovviamente, all’omissione dell’avviso de quo non consegue, né potrebbe conseguire, alcun effetto negativo per l’incolpato/indagato, potendo questi sempre procedere alla definizione agevolata nel corso dell’attività investigativa ed addirittura, non trattandosi di vera e propria oblazione (ex artt. 162 e 162 c.p., in quanto riferita ad un delitto e non ad un reato contravvenzionale) nel corso dell’eventuale dibattimento, qualora in tale fase venga notificato all’indagato/imputato l’atto di cui si tratta.


In ogni caso, il pagamento – estintivo del reato ex art. 2 c. 4 D.L. 92/2001 – deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’avviso (o, in caso di mancata comunicazione da parte della P.G., comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposito avviso, anche qualora questo dovesse intervenire in una fase processuale vera e propria).


Il pagamento della somma come sopra determinata deve essere effettuato:


  • a favore del ricevitore capo dell’Ufficio delle Dogane competente per territorio, allorché il reato sia stato commesso24 all’interno dell’area doganale;


  • altrimenti, presso l’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.


A differenza di quanto sopra visto in relazione al contrabbando di altre merci, qui, ai fini dell’estinzione del contesto, il legislatore richiede il tempestivo pagamento della sola “penale” (come ridotta ai sensi di quanto sopra indicato), e non anche il pagamento dei diritti di confine dovuti sui T.L.E. contrabbandati con la conseguenza che l’eventuale mancato pagamento di questi ultimi non solo non blocca l’efficacia estintiva della definizione agevolata, ma comporta conseguenze di natura meramente amministrativa obbligando l’Ufficio delle Dogane a ricorrere agli ordinari mezzi di tutela erariale previsti dalle vigenti disposizioni legislative.


Questo complesso sistema – che prevede, fra l’altro, la sospensione “del procedimento” fino alla scadenza del termine di 30 giorni sopra visto - richiede una particolare cautela nella trasmissione dei verbali di constatazione, al fine di consentire che tutti i soggetti (pubblici) interessati alla repressione del reato ed alla sua eventuale estinzione in via amministrativa ne abbiano conoscenza.


Proprio per tale ragione, l’art. 2 c. 5 D.L. 92/2001 prevede che il P.V.C. sia trasmesso, oltre che alla Procura della Repubblica, anche all’ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato ovvero all’Ufficio delle Dogane competenti per l’eventuale pagamento solutorio. Questi attenderanno lo scadere del termine sopra visto, con la conseguenza che:


  • qualora entro tale termine il soggetto responsabile provveda al pagamento solutorio, ne daranno comunicazione al Procuratore della Repubblica affinché richieda l’emissione del decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p.25;


  • qualora, all’opposto, il responsabile non effettui il pagamento, provvederanno alla trasmissione di apposita informativa alla Procura della Repubblica per l’ulteriore esercizio dell’azione penale.

La confisca.


L’art. 2 c. 7 L. 92/2001 prevede che, quale pena accessoria, venga sempre disposta la confisca dei prodotti rinvenuti (e sequestrati).


Il riferimento ai “casi di contrabbando”, senza alcuna ulteriore specificazione, chiarisce come tale misura accessoria sia applicabile sempre, anche in caso di avvenuta definizione in via amministrativa del contesto.


Trattandosi, pertanto, di confisca obbligatoria, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno accertato il reato possono procedere al sequestro del T.L.E. ai sensi dell’art. 321 c. 3-bis c.p.p. (trattandosi di sequestro preventivo e non meramente probatorio) stilando apposito verbale da consegnare all’incolpato.


Copia del verbale di sequestro, come già visto, deve essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre 48 ore (ex art. 321 c. 3-bis c.p.p.) al Procuratore della Repubblica il quale, sempre che ritenga sussistenti le ragioni di fatto indicate dalla polizia giudiziaria e quelle di diritto previste dalle disposizioni vigenti, entro le 48 ore successive al ricevimento del verbale di sequestro, richiede al G.I.P. (o, nel caso in cui il giudizio sia già in dibattimento, al giudice competente per tale fase) l’ordinanza di convalida (insieme a cui deve essere stilato un nuovo decreto di sequestro diretto a sostituire quello interinale operato dalla P.G.) la quale deve essere emessa entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del P.M. e deve essere immediatamente notificata alle parti interessate al fine di consentire loro l’appello ex art. 322-bis c.p.p...


Rapporti fra reato e violazione amministrativa:

il recupero della materia imponibile.


Per quanto riguarda i rapporti fra il reato di contrabbando ed il mancato pagamento dei diritti di confine dovuti sul T.L.E., l’art. 2 c. 4 L. 92/2001 dispone che resta “salvo l’obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell’art. 338 T.U.L.D.


Come già visto, tale ultima disposizione prevede che “il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata”.


La disciplina nazionale, come già detto in precedenza, deve essere interpolata con le disposizioni comunitarie applicabili in subiecta materia, costituita dagli artt. 203 c. 1 e 2 e 223 C.D.C.. Conseguentemente, anche in questo caso il sequestro e la successiva confisca (indipendentemente dal fatto che questa sia contestuale o successiva al primo) delle merci contrabbandate costituiscono essi soli causa idonea e sufficiente a determinare l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ossia del debito tributario).



1 Salvatore Gallo, “Il contrabbando reato doganale antico e sempre attuale”.

2 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

3 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

4 Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 103 c. 3 T.U.L.D., rientrano nella nozione di “capitani” anche tutti i conduttori di navi, ossia tutti coloro che, per qualunque ragione, ne abbiano il governo.

5 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

6 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

7 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

8 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

9 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

10 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

11 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

12 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all’art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l’applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all’art. 71 e ss. c.p..

13 Da determinare separatamente per i “diritti di confine” veri e propri e l’I.V.A. afferente.

14 Cass. Penale, Sezione III, 20 marzo 1987, M.G., in Rass. Trib. 1989, II, 131 in nota; Cass. Penale, Sezione III, 6 ottobre 1980, Cabiddu, in Giust. Pen.. 1981, II, 344 (solo massimata).

15 “La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - incidenter tantum ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio; di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo” (Cass. Penale, Sezione I, 3 luglio 2001, n. 29453, Bosco, in Cass. pen. 2002, 3496 in nota di Gambardella)

“Il giudice penale può disapplicare una concessione edilizia, che appaia manifestamente illegittima per rilevanti e sostanziali contrasti con la strumentazione urbanistica e per essere frutto di una serie di false rappresentazioni della reale situazione dei luoghi, giacché, in virtù del principio generale stabilito ex art. 2 c.p.p., il giudice penale può conoscere in via incidentale di tutte le questioni pregiudiziali, civili, penali ed amministrative rilevanti ai fini della configurazione e della sussistenza del reato, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p.” (Pretura Locri, 13 luglio 1991, Leuzzi e altro, in Riv. giur. edilizia 1992, I,245).

16 “Non è possibile sospendere, in base all'art. 2 c.p.p., che affida al giudice penale la risoluzione di ogni questione pregiudiziale, salvo le ipotesi di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p. ed una diversa previsione (art. 22 legge n. 47 del 1985), un processo, relativo ad una costruzione abusiva, qualora venga instaurato un giudizio amministrativo avverso il silenzio-rigetto sulla istanza della concessione in sanatoria” (Cass. Penale, Sezione III, 4 luglio 1991, Pretura Belluno, in Riv. giur. edilizia 1991, I, 1179).

17 “Dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta realizzata dagli art. 2 e 3 c.p.p. del 1988, deriva che gli accertamenti risultanti da sentenze civile ed amministrative non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza, saranno valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, restando esclusa l'autorità di giudicato di tali decisioni nel processo penale. Tuttavia restano salvi gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche, che la legge ricollega agli accennati accertamenti” (Cass. Penale, Sezione V, 1 dicembre 1990, Milazzo, in Riv. pen. economia 1991, 484).

“Dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta positivamente realizzata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., deriva che gli accertamenti risultanti da sentenze civili e amministrative, non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza, saranno valutati, nel processo penale, alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, restando esclusa l'autorità di giudicato di tali decisioni. Restano però salvi gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche, che siano dalla legge ricollegati agli accennati accertamenti. La sistematica anzidetta si applica anche nei procedimenti che proseguono con le norme anteriori, e ciò per effetto del disposto dell'art. 246 disp. att.” (Cass. Penale, Sezione V, 1 dicembre 1990, Milazzo, in Cass. pen. 1991, II, 455).

18 Cass. Penale, Sezione I, 28 marzo 1996, S.; Cass. Penale, Sezione VI, 6 marzo 1995, n. 294, O.; Cass. Penale, Sezione I, 22 gennaio 1992, n. 291, B..

19 “Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - c. d. concorso eterogeneo - si segue, salva diversa disposizione di legge, il criterio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p. e non si può invece far luogo all'applicazione congiunta dei singoli aumenti o diminuzioni di pena prevista dall'art. 63 stesso codice per il caso di concorso omogeneo” (Cass. Penale, Sezione IV, 23 gennaio 1998, n. 2282, Borgia, in Ced Cassazione 1998).

20 “La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.”, di Giampaolo Pinna e Simonluca Turriziani, apparso su www.gdf.rivista.it.

21 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 L. 76/1985, per chilogrammo convenzionale si intende un quantitativo di 1000 sigarette o 400 sigaretti o 200 sigari.

22 “La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.”, di Giampaolo Pinna e Simonluca Turriziani, apparso su www.gdf.rivista.it.

23 “La nuova normativa in materia di repressione del contrabbando di T.L.E.”, di Giampaolo Pinna e Simonluca Turriziani, apparso su www.gdf.rivista.it.

24 Ad essere rilevante, pertanto, non è il luogo in cui il reato è stato accertato, ma quello in cui è stato commesso.

25 L’emissione del decreto di archiviazione si rende necessaria in quanto il trasgressore è stato immediatamente iscritto nel registro degli indagati nel momento stesso in cui la Procura della Repubblica ha ricevuto copia del verbale di constatazione stilato dalla polizia giudiziaria che, secondo norma e regola, dovrebbe essere trasmesso unitamente alla notizia di reato.





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