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Esame avvocato: va motivato con un giudizio, sia pure sintetico, il voto negativo
TAR Veneto, sez. I, sentenza 04.08.2006 n° 2307 (Carlo Carvisiglia)
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La Sezione I del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con la sentenza 4 agosto 2006, n.2307, ribadisce il proprio orientamento (cfr. sentenza n. 137 del 21 gennaio 2002), secondo il quale sussiste in capo alle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato l’obbligo di motivare il voto negativo delle prove di esame attraverso un giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle valutazioni numeriche attribuite negli elaborati dal candidato .

Come è noto, è da tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale la questione relativa alla idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 in relazione alle procedure concorsuali ed agli esami di abilitazione (per un ampia disamina, in questa rivista: G.Buffone, Esami di avvocato e obbligo di motivazione: persiste il disagio dei candidati, articolo del 10.09.2005; G.Buffone, Esame di avvocato ed obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, articolo del 19.11.2004; F. Abruzzo, Esame di avvocato: raccolta di giurisprudenza, articolo del 14.07.2004).

In sintesi, secondo un primo orientamento, che trova riscontro essenzialmente nella giurisprudenza di primo grado (v., tra le più significative, Tar Lombardia, sez.III, 16 luglio 2003, n.1227), dall’applicazione coerente dell’art. 3, sopra menzionato, discende che anche gli atti che costituiscono l’esito delle procedure concorsuali e di quelle idoneative, avvenute attraverso prove scritte o prove orali, devono essere adeguatamente motivati dando modo al destinatario di comprendere le ragioni tanto di un esito favorevole che di un esito negativo.

Sotto tale profilo si osserva come il voto numerico sia un giudizio carente di motivazione, perchè le ragioni di una valutazione negativa possono essere le più disparate (F. Caringella, Corso di Diritto Amministrativo, tomo II, Milano 2005, 1651)

In altri termini, posto che la motivazione assolve alla funzione, oltre che di strumento di interpretazione dell’atto amministrativo, anche di strumento per il controllo amministrativo e per l’accertamento giudiziale e di garanzia del privato in ordine all’operato dell’amministrazione (M.S. Giannini, voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enc. Dir., Milano, 1977, vol.XXVII, 262), non si vede quale incisiva forma di controllo possa essere esercitata sull’operato della commissione esaminatrice, se non si conoscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato l’amministrazione medesima ad esprimere il voto negativo in relazione al singolo candidato (A.Leo Tarasco, La motivazione del potere: le ragioni dell’uomo e del diritto a confronto, in Foro Amministrativo-Tar, 2002, 49).

Ad avviso dei sostenitori di tale impostazione, occorre, pertanto, che il voto numerico venga accompagnato da un formula descrittiva che evidenzi sinteticamente i pregi ed i difetti dell’elaborato, saldandosi in uno con il riferimento a parametri di giudizio fissati ex ante.

Un diverso indirizzo, prevalente in giurisprudenza (specie in quella del Consiglio di Stato), afferma, invece, che, anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, nei concorsi a pubblico impiego e nelle procedure di abilitazione l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2003 n.7564; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2005 n.4165; Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n.7136)

A supporto di tale tesi viene tradizionalmente invocato il principio di economicità dell’attività amministrativa, ovvero l’esigenza di consentire una celere definizione delle procedure concorsuali.

Detta esigenza verrebbe inevitabilmente compromessa – ad avviso dei sostenitori di tale orientamento - nel caso in cui le commissioni fossero gravate del compito di motivare i giudizi in modo esteso ed esplicito, specie nelle ipotesi di procedure con centinaia o migliaia di elaborati scritti da sottoporre a valutazione.

In tempi recenti, si è andata, altresì, affermando una terza impostazione: il c.d. orientamento intermedio (o mediano).

Secondo questa tesi “la questione relativa all’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolta non in astratto, ma in concreto” (Cons. St., sez.VI, 30 aprile 2003, n.2331).

Il voto espresso con un punteggio numerico può, quindi, risultare sufficiente ad integrare la motivazione richiesta dalla legge solo allorquando risultino fissati criteri generali di valutazione sufficientemente specifici e concreti e sull’elaborato scritto, oggetto di valutazione, risultino apportati segni di correzione e glosse, tali da rendere evidenti gli elementi di fatto che hanno supportato il giudizio negativo espresso (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 12 giugno 2000 n.1314).

Infatti, grazie a criteri prefissati di valutazione estremamente dettagliati ed all’apposizione di note a margine (anche simboliche, purchè chiare), di sottolineature o, comunque, di altri segni grafici inequivoci, diviene agevole ricostruire l’iter logico-valutativo operato dalla Commissione sull’elaborato dei candidati.

Al dibattito giurisprudenziale in corso si è in qualche modo sottratta la Corte Costituzionale che, con ordinanza 3 novembre 2000, n.466, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lombardia, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241, nella parte in cui, secondo l’interpretazione offerta dal diritto vivente (ossia dal Consiglio di Stato), non prevede l’obbligo di motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d’esame (la fattispecie riguarda proprio gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense).

La Consulta ha sostenuto che detta questione “non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte Costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati”.

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte medesima con le ordinanze 14 novembre 2005, n.419 e n.420 e 27 gennaio 2006 n.28, nella quali si afferma che, in presenza di un panorama giurisprudenziale in piena evoluzione, è consentito al giudice di adottare una delle (plurime) interpretazioni che ritenga conforme ai parametri costituzionali.

Sul piano del “trend normativo”, si segnala l’intervento del Dlgs. 24 aprile 2006 n.166 che, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte (art.11, comma 5) e di svolgimento delle prove orali (art.12 comma 5) del concorso notarile, prescrive che il giudizio negativo debba essere motivato (in questa rivista: Guseppe Buffone, Obbligo di motivazione degli elaborati scritti: stessa querelle, nuova norma, articolo del 13.06.2006)

Quanto alla giurisprudenza che più di recente si è pronunciata sulla questione in esame, appaiono meritevoli di attenzione le seguenti decisioni: Tar Sicilia-Catania, sez IV, sentenza 14 settembre 2006, n.1446 e Cons. St., sez. IV, sentenza 6 settembre 2006, n.5157.

La prima pronuncia ha ritenuto insufficiente la valutazione in forma numerica delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nel caso di giudizio negativo, proprio alla luce di quanto previsto per i concorsi notarili dai sopra citati artt.11 e 12 del Dlgs. N.166/2006, disposizioni quest’ultime che, ancorché riferite al concorso di notaio, “debbono essere considerate espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art.3 della Legge n.241/90 e, ancor prima, dall’art.97, comma 1, Costituzione, la cui valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale”.

La decisione della Sezione IV dl Consiglio di Stato, invece, nel ribadire l’orientamento secondo il quale è sufficiente la valutazione in forma numerica delle prove di concorso, ha precisato come “l’indirizzo intermedio”, espresso dalla decisione della sezione VI del Consiglio di Stato, n.2331 del 30 aprile 2003, “non abbia carattere generale (ed innovativo), almeno allo stato, rispetto al contrario prevalente avviso giurisprudenziale in materia”, ma possa trovare applicazione solo nelle ipotesi di procedure selettive, connotate dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati (cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione) e non anche nei casi, come quello dell’esame di abilitazione, in cui manca un valutazione comparativa dei candidati.

Venendo all’esame della motivazione della sentenza in commento, si può osservare come essa ripercorra le cadenze argomentative della sentenza del Tar Veneto 137/2002 già menzionata.

Ad avviso della I Sezione del Tar Veneto l'obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame si fonda sui seguenti argomenti:

1) l'attribuzione di un punteggio numerico non può costituire adempimento dell'obbligo della motivazione perché chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni di conoscere i motivi del voto negativo;

2) se è vero che i giudizi aventi ad oggetto le prove di esame non hanno natura provvedimentale, è pur vero che essi sono oggetto di una relatio da parte dei provvedimenti finali;

3) a favore dell'obbligo della motivazione, oltre all’art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si possono invocare le seguenti disposizioni di legge: a) l'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo il quale "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"; b) l'art. 9, comma 3, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui "la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove";

4) posto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha mancato di segnalare l'obbligo della motivazione in procedimenti selettivi interni per titoli, “non si comprende il motivo per cui l'obbligo della motivazione, vigente per i procedimenti selettivi interni per titoli, non dovrebbe valere anche per i concorsi pubblici per esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e per i procedimenti idoneativi, che ad essi si assimilano”;

5) non si può ragionevolmente sostenere che “la sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta dei momenti della prova contenenti errori o insufficienze sia, nonostante l'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici”.

(Altalex, 6 ottobre 2006. Nota a cura di Carlo Carvisiglia)



| Carlo Carvisiglia | motivato | giudizio | sintetico | voto negativo |

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Sezione I

Sentenza 4 agosto 2006, n. 2307

CONSIDERATO

che, per il combinato disposto dell'art. 23, XI comma, e dell'art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v'è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell'udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato, avuto riguardo - in via del tutto assorbente - al dedotto difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati: vizio, questo, che sussiste in relazione all'omessa formulazione di qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia certezza delle valutazioni numeriche attribuite negli elaborati dal candidato.

In tal senso, anche per la presente fattispecie il Collegio conferma - quindi - l'ormai consolidata giurisprudenza della Sezione formatasi su altri casi similari (cfr., ad es., le sentenze n. 1439 dd. 15 marzo 2001 e n. 137 dd. 21 gennaio 2002 rese da questa stessa Sezione) e condivisa pure da altri T.A.R. (cfr., ad es., T.A.R. Lombardia; Sez. III, 16 luglio 2003, n. 1227).

In tal senso, questo T.A.R. ha già avuto modo di evidenziare, con articolata motivazione, l'obbligo delle commissioni per gli esami di idoneità alla professione di avvocato di motivare il voto negativo delle prove di esame.

E' altrettanto noto che, nel frattempo, il Consiglio di Stato ha - per contro - confermato la propria giurisprudenza contraria a tale orientamento (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 367), riformando tra l'altro in sede di appello e con richiamo ai propri precedenti, anche le sentenze rese da questo stesso T.A.R. (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635)

Nella predetta, propria sentenza n. 137 del 2002 la Sezione ha avuto modo di evidenziare che l'espresso richiamo alla funzione nomofilattica del Consiglio di Stato, posto alla base delle decisioni di riforma delle sentenze rese in primo grado da questo T.A.R. sulla questione in esame (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, ord. 27 novembre 2001, n. 6337) è di per sé invito alla disamina puntuale, sotto il profilo del percorso motivazionale, del costrutto giurisprudenziale del Consiglio di Stato medesimo, percorso nel quale la funzione nomofilattica si sostanzia.

In tal senso, va quindi rilevato che le dianzi richiamate decisioni del Consiglio di Stato affermano che, anche dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt., nei concorsi a pubblico impiego l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimentale.

Ad avviso della Sezione, per quanto attiene alla prima parte della proposizione, non par dubbio che il punteggio numerico costituisca esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo.

Ma, se così è, non è dato di comprendere come l'attribuzione di un punteggio numerico possa costituire adempimento dell'onere (rectius, dell'obbligo) della motivazione.

Per quanto attiene invece alla seconda parte della proposizione, vero è che i giudizi aventi ad oggetto le prove di esame non hanno natura provvedimentale: ma è anche vero che, come or si vedrà, essi sono oggetto di una relatio da parte dei provvedimenti finali.

Invero, a favore dell'obbligo della motivazione, si ravvisano non evanescenti elementi che si traggono da disposizioni che complessivamente recano norme di principio idonee - in quanto tali - a disciplinare anche la fattispecie in esame.

Ed, infatti:

a) L'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone nel senso che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti... lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"; né giova argomentare, al riguardo, sulla natura pretesamene non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, e ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha - per contro - voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative.

b) L'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, secondo il quale "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove": l'obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, impone - per ineludibile conseguenza - di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto: diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe irragionevolmente omesso il passaggio intermedio dell'applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l'effetto di autolimitazione che ne deriva;

e se ciò consegue alla natura degli atti di autolimitazione, la modifica regolamentare del 1996, che ha espunto lo specifico riferimento alla motivazione dei punteggi, non poteva raggiungere lo scopo;

c) l'art. 9, comma 3, del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo cui "la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove": e ciò vale a ulteriore conferma del trend normativo suesposto.

Va pure aggiunto che le disposizioni testè richiamate assumono, all'evidenza, alla funzione di porre garantisticamente il candidato di conoscere in quali errori o inesattezze sia incorso, o comunque le ragioni per le quali lo svolgimento non sia stato ritenuto esatto o sufficiente: diversamente opinando, non si spiegherebbe infatti la ragione per la quale la giurisprudenza ha costantemente ammesso l'accesso alla visione degli elaborati in caso di impugnativa delle operazioni di concorso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6399); e, del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha mancato di segnalare l'obbligo e l'ambito della motivazione in procedimenti selettivi interni per titoli, variamente configurati, per la nomina a qualifiche sovraordinate: come - ad esempio - allorquando, in fattispecie di nomina di ministri plenipotenziari di seconda classe, ha rilevato che la motivazione deve dar conto dei passaggi pur essenziali del ragionamento dell'autorità che provvede (cfr., ad es., Cons, Stato, Sez. IV, 6 aprile 1993, n. 394, punto 7 della motivazione), o come quando, in fattispecie di scrutini per merito comparativo, ha ripetutamente affermato che è illegittimo lo scrutinio ove l'Amministrazione abbia seguito un metodo che si sostanzia in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l'aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 1993, n. 1148 e 16 maggio 1994, n. 408).

Non si comprende, quindi, il motivo per cui l'obbligo della motivazione, vigente per i procedimenti selettivi interni per titoli, non dovrebbe valere anche per i concorsi pubblici per esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e per i procedimenti idoneativi, che ad essi si assimilano; né si può ritenere che insormontabili ragioni pratiche di speditezza ostino alla motivazione del voto negativo delle prove di esame.

Infatti, e indipendentemente dalla rilevanza della questione e dal primato dei princìpi della trasparenza, non può ritenersi che la sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta dei momenti della prova contenenti errori o insufficienze sia, nonostante l'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici.

2. Per effetto dall'accoglimento del presente ricorso, entro il termine perentorio di 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, gli elaborati del ricorrente dovranno essere resi nuovamente anonimi e assegnati per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello di Firenze ai fini degli Esami di Avvocato Sessione 2005.

Quest'ultima provvederà, entro i successivi venti giorni a rinnovare il giudizio motivando le espressioni di voto numerico che saranno da essa attribuite.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dispone gli incombenti di cui al paragrafo 2 della parte motiva della presente sentenza.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.





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