LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(G.U. n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ordinario n. 244. Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 299/2006 e dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123. Nel testo sottoriportato sono stati aggiunti i titoli relativi ai commi redatti dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicati sulla GU n. 8 del 11-1-2007- Suppl. Ordinario n.7)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(commi 1-5)
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007)
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato anni 2008 e 2009)
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
(Ricorso al mercato)
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
(Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni)
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
(Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale)
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
(Segue>>)
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
COLLABORA
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PUNTO&LEXCon sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata... E' stata depositata l'8 febbraio la sentenza della Cassazione, n. 4964, con la quale, sulla base della lettera della... E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici... In materia di culpa in vigilando, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 375 del 2009, ha... |
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).
La Finanziaria 2007 contiene una serie di interventi strutturali mirati al reperimento di risorse finalizzate alla crescita economica, al risanamento dei conti pubblici, alla protezione degli strati sociali più deboli.
L’importo complessivo della manovra è pari a 33,8 miliardi di euro.
Le principali misure della manovra riguardano gli scaglioni delle aliquote irpef, il bollo auto, il taglio del cuneo fiscale, le ricevute fiscali, le rendite immobiliari, il regime di successioni e donazioni, il trattamento di fine rapporto.
(Altalex, 19 gennaio 2007. Si veda la tabella delle novità della manovra finanziaria 2007. Vedi anche il testo della Finanziaria 2008 e il Decreto 7 aprile 2008, n. 83 del Ministero dello Sviluppo Economico)