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La sorellina minore e il padre, di un bambino nato menomato, possono chiedere il danno per mancata interruzione della gravidanza, non avendo il medico comunicato ai genitori la malformazione?
Danno da mancata interruzione della gravidanza
di Ciro Pacilio
Il quesito:
| Normativa. Articolo 2043 cc.: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Articolo 4 L. 194/1978: Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. Articolo 6 L. 194/1978: L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: |
Il caso.
Il medico Tizio, dopo aver effettuato un esame ecografico, non comunica ai genitori, per negligenza, che il feto ha una malformazione e si dimentica di annotare il risultato sulla cartella clinica. Al momento della nascita i genitori, in proprio e quali legali rappresentati della figlia minore (sorella del bimbo appena nato), intentano azione nei confronti della USL e del medico chiedendo il risarcimento dei danni.
I ricorrenti sostengono che la mancata informazione avrebbe impedito loro sia di ricorrere alla interruzione della gravidanza, sia di recarsi in un paese estero avente un regime giuridico meno rigoroso di quello italiano.
Sintesi della questione.
Il caso deciso dalla Cassazione risolve diversi quesiti:
in caso di omessa informazione, qualora i genitori sostengano che avrebbero preferito abortire piuttosto che far nascere il figlio malforme, è possibile configurare un danno consistente nella nascita indesiderata? In altre parole: è configurabile un “diritto a non nascere se non sano”?
Quali soggetti, oltre alla madre, sono eventualmente titolari del diritto al risarcimento del danno?
La sentenza.
Cominciando dal primo quesito:
Qualora il medico ometta di informare la donna che il feto ha delle malformazioni, è responsabile nei confronti dei genitori, in solido con la USL.
Non è ammissibile il risarcimento del danno, quando si pretenda di far valere il diritto a “non nascere”. In altre parole, non si può chiedere il risarcimento del danno per la nascita indesiderata, assumendo che, nell’ipotesi in cui l’informazione fosse stata corretta, la coppia avrebbe preferito abortire.
Il nostro ordinamento tutela infatti il diritto alla vita, ma non il diritto a “non nascere”, ovverosia a sopprimere una vita, sia pure in embrione.
Per giungere alla predetta conclusione occorre tenere a mente che l’articolo 2043, mediante l’istituto dell’ingiustizia del danno, pur introducendo un sistema di illecito potenzialmente aperto, deve comunque sempre essere interpretato alla luce del sistema giuridico nel suo complesso.
Ora, se è vero che la legge sull’aborto permette, in determinate condizioni, di sopprimere il feto, ciò non significa che possa ricavarsi da esso un generale “diritto a non nascere”. In realtà la legge dispone determinate e precise condizioni che devono sussistere per l’interruzione di gravidanza; il bene tutelato però non è quello alla “non vita”, ma il diritto alla salute della donna. Si può infatti interrompere la gravidanza per le malformazioni del feto, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge citata, ma solo se tali malformazioni abbiano gravi ripercussioni sulla salute della madre.
Di conseguenza, nel momento in cui il bambino viene alla luce, anche qualora i genitori ritengano di essere stati lesi, non possono chiedere il risarcimento del danno per la nascita indesiderata, perché trattasi di una lesione non risarcibile, secondo i principi del nostro ordinamento.
In caso di omessa informazione si può chiedere il risarcimento del danno per mancata interruzione della gravidanza, ma solo nell’ipotesi in cui il ricorrente (cosa che nel caso di specie non è avvenuta) riesca a provare la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 della L. 194/1978. Il risarcimento, cioè, non può conseguire automaticamente alla mancata informazione, ma deve essere specificatamente provato che tale omessa informazione ha avuto ripercussioni negative sulla salute della donna.
In conclusione: in caso di mancata informazione i ricorrenti possono chiedere il risarcimento dei soli danni, dimostrati, connessi alla mancata informazione, e non anche il danno che si ritiene connesso alla nascita indesiderata.
Quanto ai legittimati attivi:
senz’altro vi rientra il padre che, come ha avuto modo di stabilire altre volte la Cassazione, è titolare di un’obbligazione nascente da rapporto contrattuale di fatto.
Non vi rientra invece la sorella del minore, per vari motivi; quanto al danno da nascita indesiderata, perlomeno nella fattispecie in esame, perché il danno di cui questa ha risentito non è individuato, né tantomeno provato; per quanto riguarda il danno da omessa informazione, invece, perché ella non è titolare del diritto all’informazione.
Non vi rientra neanche il figlio nato malforme, perché al momento del verificarsi dell’evento non era ancora titolare del diritto all’informazione.
Infine, scrivono i giudice della Cassazione, “la Corte si rende conto che la decisione comporta un vulnus ai diritti dei due minori, ma ritiene che la soluzione positiva di casi come quello di specie non possa essere cercata nell’elaborazione giurisprudenziale ove manchi il supporto indispensabile di una normativa che la consenta.
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