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Sul rinvio ingiustificato del concorso: il risarcimento danni al candidato
Cassazione civile , sez. I, sentenza 23.05.2006 n° 12147 (Sandra Scarabino)
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Il giudice di pace decide secondo equità nel rispetto dei principi regolatori della materia?


| Sandra Scarabino | rinvio ingiustificato | risarcimento danni |

Sul rinvio ingiustificato del concorso: il risarcimento danni al candidato

(Cass., sez. I civile, 23.05.2006, n. 12147)

di Sandra Scarabino

Il quesito:

  • Il giudice di pace decide secondo equità nel rispetto dei principi regolatori della materia?

La normativa.

L’art. 113, comma 2, del codice di procedura civile, così come introdotto dalla legge 374/1191 recante l’istituzione del giudice di pace, recita:

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.

Il testo precedente disponeva:

Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia”.

Il caso.

Il Ministero della Giustizia veniva condannato, con sentenza del 24-28 giugno 2002 dal Giudice di pace di Roma, con una pronuncia di natura equitativa, al risarcimento del danno nei confronti di S.R., derivante dal mancato compimento delle prove scritte del concorso notarile del novembre 2000. La parte attorea, infatti, deduceva che il concorso era stato rinviato a data da destinarsi, dopo aver consegnato i codici il giorno precedente e dopo esser rimasta ben nove ore in aula prima di essere messa a conoscenza del rinvio della prova scritta. Il giudice di pace, individuava un interesse meritevole di tutela della candidata a che il concorso si svolgesse regolarmente; la mancata prova da parte dell’amministrazione della imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento determinante il disagio, per la candidata, dell’inutile trasferimento e permanenza in Roma dal luogo di residenza, determinava il diritto al risarcimento. Il Ministero della giustizia presentava ricorso per cassazione contestando la violazione dei principi regolatori della materia. Il giudice, infatti, non avrebbe valutato l’elemento soggettivo dell’eventuale comportamento illecito e l’interesse contrapposto dell’amministrazione, disattendendo le regole sul risarcimento del danno.

Sintesi della questione. La problematica.

La questione riguarda le regole di giudizio del Giudice di Pace, allorchè si esprime secondo equità: se debba, cioè, attenersi ai “principi regolatori della materia” o se sia da essi svincolato. Individuato dal giudice, infatti, l’interesse meritevole di tutela e statuito il diritto al risarcimento del danno, il ricorso dell’Amministrazione sottolinea il mancato rispetto di tutte le regole in tema di accertamento e verifica del diritto al risarcimento, con conseguente violazione dei principi regolatori della materia.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte (Cass., sez. I civile, 23.05.2006, n. 12147).

La prima sezione della Suprema Corte esclude che il giudice di pace debba seguire, nella sua decisione secondo equità, i principi regolatori della materia.

- Nel caso concreto, infatti, il ricorrente denunciava la violazione dei principi generali dell’ordinamento sostenendo che l’equità formativa, sulla cui base avrebbe deciso il giudice opposto, avrebbe indotto alla individuazione di un interesse meritevole di tutela la cui lesione avrebbe determinato il risarcimento del danno. In tale ottica, il giudice non avrebbe individuato un interesse all’espletamento delle prove di concorso nel giorno e nell’ora indicata né avrebbe individuato elementi di colpa, a base del comportamento illecito della PA, non considerando che il rinvio era stato determinato da una decisione cautelare del Consiglio di Stato, che aveva escluso candidati ammessi in precedenza dal Tar impugnato. Sicchè l’amministrazione ricorrente invoca i principi regolatori dell’ordinamento.

- la Corte, invece, precisa la natura del giudizio del giudice di pace e del suo riferimento ai principi dell’ordinamento, dando conto dell’impostazione delle Sezioni Unite prima (decisione n. 716/1999) e della Consulta, poi (decisione n. 206/2004), che chiarisce il carattere dei “principi” che devono indirizzare l’equità del giudice di pace.

- Distinguendo, infatti, i principi “regolatori” del conciliatore da quelli “informatori” della Consulta, sottolinea che il rispetto dei principi informatori non vincola il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio.

- Alla luce di tali considerazioni, la Corte precisa che il ricorso per cassazione avverso una pronuncia del giudice di pace deve essere diretto a contestare non già l’inosservanza di una regola, bensì il superamento del limite che quella regola impone. Pertanto, ai fini del ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto specificare, in relazione al principio informatore che si assumeva violato, in qual modo la regola equitativa posta fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.

- La mancata censura, in tal senso, della regola equitativa individuata dal giudice di pace (la meritevolezza di tutela dell’interesse di un candidato, costretto al trasferimento ed alla permanenza in altra città ai fini del concorso, al risarcimento del danno di fronte ad un rinvio delle prove non giustificato) non avrebbe consentito alla Corte di rilevare alcuna violazione di principi informatori in tema di risarcimento: anzi, l’evoluzione del concetto di danno ingiusto sarebbe rispettata dalla decisione impugnata.

- Nella fattispecie concreta, la Suprema Corte adotta una linea che dà conto tanto dell’impostazione della giurisprudenza, quanto della Consulta. Il rispetto dei principi informatori non vincola perciò il giudice di pace all'osservanza di una regola ricavabile dal sistema, ma costituisce unicamente un limite al giudizio di equità al fine di evitare qualsiasi sconfinamento nell'arbitrio: pertanto, l’impugnazione delle pronunce del giudice di pace deve denunciare non già l'inosservanza di una regola bensì il superamento di quel limite e pertanto il ricorrente deve indicare chiaramente il principio informatore che si assume violato e deve specificare in qual modo la regola equitativa posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, al fine di consentire al giudice la verifica della sua esistenza e della sua eventuale violazione.

Il commento.

La problematica in oggetto va letta alla luce dell’evoluzione normativa dell’art. 113 c.p.c.: la norma che disciplinava il giudizio del giudice conciliatore, ex l. 399/1984, prevedeva che la decisione secondo equità osservasse i principi regolatori della materia. Tale riferimento, tuttavia, scompare con l’istituzione del giudice di pace, alimentando differenti tesi interpretative circa la natura dell’equità e la portata dei principi informatori dell’ordinamento, fino alla decisione 716/1999 delle Sezioni Unite che dissipa ogni dubbio e precisa che la pronuncia secondo equità deriva dall’applicazione alla fattispecie concreta della regola equitativa, frutto dell’elaborazione del giudice, escludendo ogni riferimento a canoni regolatori di natura positiva.

L’equità, dunque, avrebbe natura “sostitutiva” e non “correttiva” o “integrativa” della regola di diritto, in quanto il giudice crea la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato sui valori preesistenti nella realtà sociale.

Tale interpretazione ha scatenato dubbi di costituzionalità, finchè la Consulta, con la decisione 206/2004, ha dichiarato l’illegittimità del capoverso dell’art. 113 c.p.c., laddove venga escluso che il giudice di pace debba osservare i principi “informatori” della materia, differenziandoli dai principi “regolatori” della materia. Il giudice delle leggi chiarisce che il giudice di pace non deve osservare una regola equitativa tratta dalla disciplina dettata in concreto, ma deve solo curare che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Alla luce di tale intervento, il giudizio equitativo non può essere meramente discrezionale o arbitrario, ma deve pur sempre essere sorretto da ragioni in termini tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa.

L’intera questione ha rilevanza con riguardo all’impugnazione delle sentenze equitative. Infatti, la definizione della natura dell’equità e della portata dei canoni che deve rispettare involge la rilevabilità dei motivi in sede di impugnazione.

Va, infine, sottolineato che attualmente, se l’art. 113 rimane immutato, la riforma al codice di rito ad opera della legge 40/2006 ha reintegrato il concetto dei principi regolatori all’art. 339, che disciplina i casi di appellabilità delle sentenze: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.




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