Disconoscimento della paternità: esami genetici senza la previa prova dell’adulterio
(Corte Costituzionale, 06.07.2006, n. 266)
Il quesito:
La normativa. L’art. 235 del codice civile, rubricato “disconoscimento di paternità”, recita: ”L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.
Il caso.
Tizio, sposato con Caia e padre legittimo del piccolo Sempronio nato in costanza di matrimonio, convinto di non essere il padre biologico del minore per essere venuto a conoscenza di una relazione extraconiugale della moglie, esercita l’azione per il disconoscimento della paternità ai sensi dell’art. 235 del codice civile dinnanzi al Tribunale di Roma, ma si vede rigettare la domanda per non avere fornito la prova idonea a dimostrare l’esistenza della presunta relazione adulterina della moglie all’epoca del concepimento di Sempronio.
Egli ricorre alla Corte d’appello di Roma, che conferma la decisione del Tribunale di primo grado, osservando che la prova dedotta dall’attore, basata su testimonianze e presunzioni, era inidonea a dimostrare che la moglie avesse commesso adulterio nel periodo del concepimento, mentre, ai sensi dell’art. 235 c.c., nella consolidata interpretazione pretoria maturata negli anni, incombe sull’attore l’onere della prova certa dell’adulterio della moglie, per quindi essere ammesso all’ulteriore corso dell’azione basato sulla consulenza tecnica ematologia al fine di verificare se il presunto figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del preteso padre.
La Cassazione, adita da Tizio soccombente, sospende il processo e solleva questione di legittimità costituzionale ritenendo fondato e rilevante verificare se sia conforme alla Costituzione, ed in particolare agli articoli 3 e 24, l’interpretazione di diritto vivente dell’art. 235 c.c., comma primo, numero 3, per cui l’esame genetico ed ematologico del figlio è subordinato al raggiungimento della previa prova dell’adulterio della moglie.
Analoga questione viene sollevata dalla Corte di appello di Venezia e dal Tribunale di Rovigo, investito di un’azione di disconoscimento della paternità presentata dal figlio.
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 266/2006, riuniti i tre giudizi, dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 235 nella parte in cui subordina il suddetto esame tecnico alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.
Sintesi della questione.
La Corte Costituzionale è investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 c.c, comma primo, n. 3, che, secondo l’interpretazione di diritto vivente oggi imperante, richiede, al fine di ammettere le prove tecniche necessarie per la ricerca della paternità biologica, la dimostrazione preventiva dell’adulterio della moglie al tempo del concepimento.
In definitiva, si tratta di rispondere ai seguenti quesiti:
- Proposta domanda di disconoscimento della paternità, è necessario, per procedere all’assunzione delle suddette prove genetiche ed ematologiche, raggiungere, in via preliminare, la prova dell’adulterio della moglie ?
- Alla luce dell’attuale progresso medico e scientifico che, attraverso semplici esami tecnici, consente facilmente e rapidamente la verifica della paternità biologica, è ragionevole subordinare tale verifica alla previa prova dell’adulterio?
- O forse l’art. 235, c.c. sopra citato, così interpretato, si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di ciascuno di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti?
La sentenza
L’art. 235 del c.c., rubricato disconoscimento della paternità, contempla un’azione con la quale si tende a superare la presunzione di concepimento di cui all’art. 231 c.c., per cui il marito è padre del figlio concepito in costanza di matrimonio.
La riforma del diritto di famiglia ha esteso la legittimazione attiva di detta azione, un tempo riservata soltanto al padre, anche alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età. Successivamente, il legislatore del 1983 ha previsto che l’azione possa essere promossa anche da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che abbia compiuto i sedici anni di età.
I casi contemplati dall’art. 235 c.c. presentano quale comune denominatore il dubbio che il figlio concepito in costanza di matrimonio non sia figlio biologico della coppia. Mater certa est, pater numquam, si legge negli antichi testi latini; perciò, il legislatore nei casi di cui all’art. 235 c.c., ammette l’esame genetico ed ematologico del figlio al fine di verificarne la paternità biologica. Detto esame, con la riforma del diritto di famiglia, può formare oggetto di richiesta di prova, come gli altri mezzi istruttori, e non soltanto di istanza diretta a sollecitare l’esercizio di un potere proprio del giudice.
In un lontano precedente, la Cassazione aveva affermato che, ai sensi del citato art. 235 c.c., il giudice di merito potesse ammettere ed espletare le prove tecniche contemporaneamente a quelle inerenti all’adulterio, convalidando ed integrando il proprio convincimento sull’esistenza di questo con l’eventuale rifiuto ingiustificato opposto dai cointrointeressati all’espletamento della prova ematologica utilizzando tale rifuto come argomento di prova della non paternità (così, Cass., 5687/1984).
Un simile approccio ermeneutico in seguito è stato abbandonato, ed è invalsa l’interpretazione di diritto vivente per cui l’indagine sulla sussistenza dell’adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella riguardante il rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologia può essere esaminata solo subordinatamente alla dimostrazione dell’adulterio; alla stregua di tale orientamento, in assenza di tale prova, pur essendo certo che il figlio presenti caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre, la domanda di disconoscimento della paternità deve essere respinta.
La Corte Costituzionale accoglie i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti, rilevando come il diritto vivente sia in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di difesa, di cui agli articoli 3 e 24 della carta costituzionale.
Ad avviso del supremo giudice costituzionale, richiedere la dimostrazione dell’adulterio prima di consentire l’accesso alle prove tecniche che, grazie ai progressi conseguiti nel campo medico e scientifico, permettono facilmente ed immediatamente di accertare la paternità naturale, è, per un verso, irragionevole, attesa l’irrilevanza della prova dell’adulterio al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda; e, per altro verso, si risolve in un sostanziale ed ingiustificato impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione; impedimento tanto più grave se si considera che sono in gioco interessi e valori fondamentali attinenti allo status e all’identità biologica dell’individuo.
Al riguardo, la Cassazione, nell’ordinanza di rimessione (10742/2004), non ha mancato di osservare come i tempi siano profondamente cambiati rispetto all’epoca in cui è stato emanato il codice civile. In vero, i profondi mutamenti intervenuti nella compagine sociale investono anche i rapporti coniugali: l’emancipazione e la mobilità femminile portano spesso i coniugi a vivere separatamente periodi di tempo più o meno lunghi. In tali evenienze, la prova dell’adulterio, che può consistere anche in un unico atto di infedeltà, può risultare oltre modo difficile.
Né a diverse conclusioni si giunge in base all’art. 30 della Costituzione per il quale, «la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità», perché, se è vero che spetta alla discrezionalità del legislatore fissare i termini del rapporto tra la verità biologica e la certezza legale della paternità disciplinando i presupposti e le condizioni per la ricerca dell’origine genetica della persona, ciò non può tradursi in una violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
Perciò, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, primo comma, numero 3, del c.c., nella parte in cui «ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità subordina l’esame della prove tecniche, da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie».
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