Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 20 settembre 2006, n. 5511
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3523 del 2005 proposto dalla dr.ssa S. F., rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Caligiuri e V.A. Di Rosa con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Via Nomentana, n. 905;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza n. 339 del 1° marzo 2005 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna sul ricorso n. 1343 del 2004 del registro generale di quel Tribunale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 il Consigliere Dedi Rulli; udito l’avv. G. Caligiuri per l’appellante e l’avvocato dello Stato Melillo per l’Amministrazione appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna la dr.ssa S. F. ha chiesto l’annullamento del verbale redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna nella seduta del 16 marzo 2004 nella parte in cui ha dichiarato di non procedere alla correzione dei suoi elaborati con conseguente non ammissione alle successive prove orali.
Il Tribunale adito ha respinto il gravame sul rilievo che la mancata chiusura di una delle buste contenente i dati identificativi del candidato era da ritenere indice di un possibile riconoscimento e così ha ritenuto legittima la decisione della Commissione di esame di non procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Nell’atto di appello l’interessata contesta la statuizione del giudice di primo grado osservando come il principio della tutela dell’anonimato nelle procedure selettive, che comporta l’esclusione del candidato che si sia fatto riconoscere, dovrebbe essere accompagnato dalla intenzionalità del comportamento nella specie non provata e, comunque, insussistente. Conclude perché l’appello sia accolto e per la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione inimata che controdeduce puntualmente le tesi difensive svolte dall’appellante e chiede che il gravame in appello sia respinto.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, su concorde richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza portata all’esame del Collegio il giudice di primo grado ha respinto l’impugnativa proposta dalla dr.ssa F. avverso la determinazione della Commissione d’esame di non procedere alla correzione dei suoi elaborati avendo rilevato che una delle buste con i dati identificativi non era sigillata così che sarebbe stato possibile il riconoscimento del candidato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto corretta la decisione dell’organo di valutazione ed ha respinto il ricorso proposto dalla candidata così esclusa dall’ulteriore corso della procedura selettiva in esame.
2. Il Collegio ritiene che l’iter motivazionale seguito da quel giudice per giungere ad una soluzione di segno negativo sia pienamente condivisibile atteso che il richiamo alla “necessaria” intenzionalità del comportamento che dovrebbe accompagnare la violazione del principio dell’anonimato non trova supporto nella normativa di cui nella specie si è fatta applicazione.
Vengono qui in rilievo gli artt. 22 e 23 del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934 che disciplinano, in particolare, lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense.
L’art.22, al comma 2, stabilisce che: “Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione”.
Il successivo art. 23, all’ultimo comma, precisa ancora che “... Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere”.
La norma, nel vietare l' apposizione di “contrassegni” (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico appare finalizzata a garantire l' anonimato della prova scritta, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell'autore dell' elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento della procedura, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o i singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell' elaborato scritto.
E, nella specie, la circostanza che la busta interna fosse aperta (mentre la sua chiusura era preciso onere dell’interessata) costituisce possibile segno di riconoscimento idoneo a giustificare la disposta esclusione dalle prove orali.
E nessun rilievo può assumere la dichiarata non intenzionalità (peraltro oltremodo difficile, se non impossibile, da dimostrare) di quanto accaduto ed inconferente è il richiamo al precedente di questa Sezione (decisione n. 5017 del 6 luglio 2004) nel quale ben diversa era la fattispecie da esaminare che riguardava l’ipotesi di numerose buste rinvenute scollate, il che ha portato a concludere come il rischio dell’incidente occorso non potesse farsi ricadere sui candidati.
3. Per le considerazioni fin qui svolte l’appello non può trovare accoglimento.
Le spese e gli onorari del giudizio, che si liquidano in dispositivo si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello in epigrafe precisato e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Liquida in complessivi € 3.000 (tremila) le spese e gli onorari del giudizio, spese che pone a carico della parte appellante soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2005, in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Stenio Riccio Presidente
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Dedi Rulli Consigliere, est.
Antonino Anastasi Consigliere
Anna Leoni Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dedi Rulli Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20/09/2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao
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Il TAR Emilia-Romagna, respinto il gravame sul rilievo che la mancata chiusura di una delle buste contenente i dati identificativi del candidato era da ritenere indice di un possibile riconoscimento, ha ritenuto legittima la decisione della Commissione di esame di non procedere alla correzione dei relativi elaborati.
Rispetto a ciò, la ricorrente ha contestato la statuizione del TAR osservando come il principio della tutela dell’anonimato nelle procedure selettive, che comporta l’esclusione del candidato che si sia fatto riconoscere, dovrebbe essere accompagnato dalla intenzionalità del comportamento nella specie non provata e, comunque, insussistente.
Il Collegio ha ritenuto che l’iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado per giungere ad una soluzione di segno negativo fosse pienamente condivisibile atteso che il richiamo alla “necessaria” intenzionalità del comportamento, che dovrebbe accompagnare la violazione del principio dell’anonimato, non trova supporto nella normativa di cui nella specie si è fatta applicazione (gli artt. 22 e 23 del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934).
La normativa, nel vietare l' apposizione di “contrassegni” (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico appare finalizzata a garantire l' anonimato della prova scritta, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell'autore dell' elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.
E, nel caso de quo, la circostanza che la busta interna fosse aperta (mentre la sua chiusura era preciso onere dell’ interessata) costituisce possibile segno di riconoscimento idoneo a giustificare la disposta esclusione dalle prove orali.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
(Altalex, 23 novembre 2006. Nota di Francesco Logiudice)