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Procedimento sazionatorio della Consob ed accesso integrale agli atti
Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 07.11.2006 n° 6562 (Cristina Ravera)
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Il Consiglio di Stato affronta la questione della legittimità degli “omissis” apposti dalla Consob sugli atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui agli artt. 190 e 195 D.Lgs. 58/1998 e oggetto di accesso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/1990.

Due le tipologie di “omissis” all’attenzione del Collegio: da un lato, gli “omissis” motivati dal rispetto del segreto d’ufficio, ai sensi dell’art. 4, comma 10 D.Lgs. 58/1998 e, dall’altro lato, gli “omissis” dovuti alla circostanza che i dati e le informazioni non sarebbero oggetto delle contestazioni notificate dalla Consob al destinatario della procedura sanzionatoria.

Con riferimento alla prima tipologia, il Collegio osserva che tali “omissis” si risolvono, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, in un immotivato e illegittimo diniego di accesso.

Nell’occasione, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli interventi della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 4, comma 10 D.Lgs. 58/1998 (Corte Cost. 26 gennaio 2005, n. 32 e Corte Cost. 3 novembre 2000, n. 460), i quali hanno più volte affermato che il diritto alla difesa assume rilevanza preminente rispetto alle esigenze di riservatezza sottese al segreto d’ufficio, con la conseguenza che il segreto d’ufficio sugli atti della procedura sanzionatoria non può essere opposto nei riguardi del soggetto destinatario della contestazione medesima.

Con riferimento alla seconda tipologia di “omissis”, il Collegio rileva, in via preliminare, che non spetta all’interessato la dimostrazione della pertinenza degli atti o parti di essi, sottratti all’accesso, alla necessità della difesa, ma, al contrario, la valutazione di pertinenza è effettuata dalla Consob a seguito della richiesta di accesso ed è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, al fine di rimediare all’unilateralità dell’affermazione dell’autorità pubblica e, al contempo, di scongiurare l’eventuale pregiudizio derivante a tale autorità dal disvelamento in sede processuale delle parti di atti oggetto di “omissis”.

Il Collegio ritiene, peraltro, che, nel caso di specie, non sia necessario il ricorso al sindacato giurisdizionale e individua, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. 3 novembre 2000, n. 460) un criterio di rilevanza legalmente tipizzato. Si tratta, in particolare, degli “atti relativi all’accertamento”, che, ai sensi dell’art. 23, comma 2 L. 689/1981, richiamato dall’art. 196, comma 3 D.Lgs. 58/1998, devono essere prodotti dalla Consob unitamente alla copia del rapporto.

Sotto tale profilo, il Collegio osserva che la relazione ispettiva redatta dalla Consob all’esito delle indagini, unitamente alle attività di presa di conoscenza e agli atti conseguenti, che hanno dato luogo alle contestazioni, rappresentano un “atto relativo all’accertamento”, caratterizzato dall’unitarietà dei soggetti incaricati e delle metodologie di indagine utilizzate ed espressivo, al contempo, di un’unitaria potestà ispettiva della Consob. Di qui, l’interesse del destinatario della contestazione a conoscere tale “atto relativo all’accertamento”, al fine di comprendere il criterio selettivo dei fatti e la coerenza e conseguenzialità delle valutazioni operate dalla Consob nella formulazione della contestazione.

In tale contesto, il Collegio individua due ipotesi nelle quali l’interesse del destinatario alla conoscenza di tale “atto relativo all’accertamento” può essere sacrificato dalla Consob con l’apposizione degli “omissis”: si tratta dei casi in cui una parte dell’attività ispettiva ha rilevanza autonoma e vale ad instaurare un distinto procedimento a carico di terzi ovvero riguarda un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che peraltro necessita di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti.

Nel primo caso, l’apposizione dell’ ”omissis” è giustificata, secondo il Collegio, dalla necessità di opporre il segreto d’ufficio, giacchè, in tal caso, relativamente alla parte di attività di indagine destinata ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di un terzo, l’interessato perde tale sua qualità di interessato. Nel secondo caso, l’apposizione dell’ “omissis” si giustifica, invece, in realzione all’esigenza di differimento contemplata all’art. 25 L. 241/1990. Si tratta pur sempre, puntualizza il Collegio, di ipotesi di “omissis” che devono essere enunciate e adeguatamente motivate dalla Consob.

In conclusione, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non vengono in rilievo tali ipotesi di diniego o differimento che potrebbero giustificare, se adeguatamente motivate, la legittima apposizione degli “omissis”, sicchè la relazione ispettiva e gli atti connessi e conseguenziali ad essa hanno carattere unitario e valgono a integrare gli estremi dell’ “atto relativo all’accertamento” per il quale sussiste il rapporto di pertinenza con le contestazioni, che vale a fondare il diritto di accesso, in funzione difensiva, del destinatario della contestazione medesima.

(Altalex, 18 dicembre 2006. Nota di Cristina Ravera)



| Cristina Ravera | procedimento sazionatorio | Consob | accesso integrale | atti |

Consiglio di Stato

Sezione VI

Sentenza 7 novembre 2006, n. 6562

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da L. G. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Guido Greco, Manuela Muscardini e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall’avv. prof. Massimo Luciani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 4244;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 29 settembre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo. Uditi l’avv. Andrea Manzi per delega dell’avv. Luigi Manzi e l’avv. Luciani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe il TAR del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal dott. G. L. avverso il parziale diniego di accesso per l’acquisizione dei documenti relativi al procedimento sanzionatorio avviato dalla CONSOB, ai sensi degli artt. 190 e 195 del D.Lgs. n. 58/1998, nei confronti dello stesso ricorrente, in qualità di amministratore delegato della Nextra Investement Management S.G.R. s.p.a..

Con nota 1 marzo 2006 la CONSOB aveva infatti consentito l’accesso ai documenti richiesti, specificando però che, dagli stessi, erano sottratti alla visione “i relativi allegati e le informazioni per le quali vengono in considerazione esigenze di riservatezza di terzi e/o di tutela della privacy in base al D.Lgs. 196/2003 (omissis 1); quelle non poste a fondamento delle contestazioni notificate (omissis 2), nonché quelle non ostensibili per osservanza del segreto d’ufficio (omissis 3)”.

Riteneva il Tribunale che il punto centrale della controversia fosse l’individuazione di quali fossero i documenti, ovvero le parti di documenti la cui conoscenza fosse funzionale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del ricorrente.

Lo stesso TAR sottolineava quanto riferito dalla CONSOB, circa l’attinenza dei documenti o parti di documenti sottratti all’accesso a dati e informazioni estranei alle violazioni contestate al ricorrente. Le specifiche deduzioni dell’Amministrazione rendevano quindi inutili incombenti istruttori volti all’acquisizione delle parti omesse, al fine di valutare direttamente se il potere interdittivo dell’accesso fosse stato correttamente esercitato. Aggiungeva il TAR che la valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine all’irrilevanza dei documenti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa in occasione dell’esame dell’istanza di accesso, determinava una sorta di autovincolo nell’azione amministrativa, nel senso che, se le indicazioni ritraibili dai documenti non ostesi, in quanto irrilevanti, fossero invece prese in considerazione nel corso del procedimento e influissero nella formazione della volontà provvedimentale, sarebbe venuta in rilievo una violazione procedimentale idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento finale.

Appella l’interessato deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. Violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/90 e in particolare dell’art. 24, comma 7, così come modificato dalla legge 15/2005 -Violazione per falsa applicazione degli artt. 4, comma 10 e 195, in particolare, comma 2, del D.lgs. 58/1998 - Violazione dell’art. 24, comma 1, l. 262/05 – Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta - Difetto di motivazione - Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. - Violazione del diritto di difesa, dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa - Violazione del principio del contraddittorio (art. 10 l. 241/1990).

I. In base agli artt. 195, co. 2, D.lgs. 58/1998 e 24, co. 1, l. 262/2005, i procedimenti sanzionatori della CONSOB devono conformarsi ai principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti istruttori, “piena”, cioè integrale e senza omissis.

Il parziale rifiuto di ostensione risulta perciò illegittimo, in base all’art. 24, co. 7, l. 241/1990, così come modificato dalla legge 15/2005, per cui deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, principio pienamente applicabile ai procedimenti sanzionatori della CONSOB. In tal senso deporrebbero anche le sentenze della Corte costituzionale 3.11.2000, n. 460 e 26.1.2005, n. 32, che hanno correttamente interpretato l’art. 4, comma 10, D.lgs. 58/1998, al fine di escludere l’illegittimità costituzionale. Ciò rileva in relazione agli omissis apposti per la presunta sussistenza di segreto d’ufficio.

II. Quanto alle esigenze di tutela della riservatezza di terzi, pure opposte dalla CONSOB, anche nel vigore dell’art. 24 l. 241/1990, prima delle modifiche apportate dalla l. 15/2005, la giurisprudenza aveva sancito che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, debba prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo (A.P. 5/1997). Tale principio è rafforzato dalle modifiche apportate dalla l. 15/2005 che, novellando il comma 2 dell’art. 22 l. 241/1990, ha sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine alla prevalenza dell’interesse all’accesso del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, rispetto ad asserite esigenze di riservatezza di terzi o, il che è lo stesso, di tutela di presunti segreti d’ufficio.

In ogni caso il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato e non fondarsi su clausole di stile (ancorché, comunque, il diritto di accesso non sia sottoposto a limitazioni di sorta e nessuna motivazione avrebbe potuto conculcarlo).

III. Quanto agli omissis sub n 2), riferiti a informazioni e allegati che non sarebbero posti a fondamento delle contestazioni notificate, non può ritenersi sufficiente che l’Amministrazione affermi che i documenti coperti da omissis non sono funzionali al concreto esercizio del diritto di difesa del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio. In tal senso viene richiamata la decisione VI Sez. CdS, 13 aprile 2006, n. 2068, per cui spettava al TAR sindacare la pertinenza di quanto oscurato al processo decisionale dell’Amministrazione, non essendo insindacabile la valutazione condotta dalla CONSOB su tale pertinenza. Il TAR è perciò venuto meno al dovere giurisdizionale di verificare la pertinenza dei documenti coperti da omissis rispetto agli addebiti in questione. La stessa modalità di accesso filtrata dal controllo giurisdizionale peraltro è di per sé indebitamente restrittiva in quanto la valutazione di rilevanza delle parti oscurate è rimessa pur sempre non al diritto interessato bensì a un soggetto terzo.

Non può “a fortiori” pretendersi che il soggetto terzo, cui demandare la valutazione di rilevanza, sia il medesimo soggetto – la CONSOB – che ha avviato l’istruttoria e che potrebbe adottare il provvedimento sanzionatorio. Né può opporsi che sulla presunta estraneità della documentazione occultata agli addebiti contestati non c’è contestazione, perché ciò costituirebbe un indebito tentativo di invertire l’onere della prova, “giacché proprio la sconoscenza del contenuto dei passaggi di un discorso complessivo o degli atti in quei passaggi richiamati impediva al richiedente di rendersi conto della incidenza degli stessi sul provvedimento finale e ne giustificava quindi la richiesta di esibizione integrale (VI n. 2068/2006).

Inoltre non può certo affermarsi che ciò dal punto di vista dell’Amministrazione non ha rilievo ai fini della difesa dell’interessato, non possa averne per quest’ultimo.

L’accesso, dunque, non può non riguardare anche le parti coperte da omissis: ove poi dovesse verificarsi in concreto la non rilevanza degli omissis rispetto alle contestazioni, ciò non potrebbe avvenire escludendo l’appellante dal contraddittorio in proposito, giacché si tratterebbe comunque di una grave lesione del suo diritto di difesa, cui l’accesso è preordinato e che comprende certamente il diritto dell’interessato di verificare l’eventuale non pertinenza e di dedurre in merito, come si ritrae dalla giurisprudenza costituzionale citata e dall’art. 24, comma 1, l. n. 262/2005. Ove si accedesse ad una diversa interpretazione si eccepisce, da parte dell’appellato, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 22 ss. l. 241/1990, dell’art. 24 comma 7 e s.m., artt. 4, comma 10, e 195, comma 2, D.lgs. 58/1998, nonché 24, comma 1, l. n. 262/2005, per violazione dell’art. 24, comma 2, Cost..

Si è costituita la CONSOB controdeducendo, con ampia memoria, a tutto quanto sostenuto in appello.

DIRITTO

1. Nel caso in esame si controverte della legittimità, in sede di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, dell’apposizione di “omissis”, sui documenti resi accessibili all’istante, motivata da: a) esigenze di riservatezza di terzi e/o di tutela della privacy in base al D.lgs. n. 196/2003 (omissis 1); b) il fatto che i dati e le informazioni non fossero posti a fondamento delle contestazioni notificate (omissis 2); c) ovvero non fossero ostensibili per osservanza del segreto d’ufficio (omissis 3).

Va precisato peraltro che, al di là delle argomentazioni in diritto delle parti contenute nei rispettivi atti difensivi, in linea di fatto, nei documenti oggetto di accesso nel caso in controversia, non compaiono “omissis” della categoria 1, come, d’altra parte, ammette la stessa CONSOB con affermazione riscontrabile dall’esame dei documenti medesimi.

Non si pone, dunque, questione di verificare, nel caso concreto, i limiti all’accesso in funzione delle predette “esigenze di riservatezza di terzi e/o di tutela della privacy”, a ciò in base alla stessa linea di condotta effettivamente prescelta dall’Autorità gravata.

2. Così delimitata la materia del contendere, va premesso che, assunte le affermazioni dell’Amministrazione, contenute nella nota di risposta all’istanza di accesso, per il valore formale loro proprio, relativamente agli “omissis” del tipo 3 (osservanza del segreto d’ufficio), l’appello va accolto.

In effetti, la questione della pertinenza dei dati e informazioni contenuti in tale tipo di “omissis 3” ai fatti posti a base delle contestazioni in sede di procedimento sanzionatorio in concreto mosse all’attuale appellante, non può essere presa in considerazione alla luce della stessa definizione causale dell’ “omissis” responsabilmente fornita dall’Amministrazione.

Se la questione, appunto, della “rilevanza” è stata posta dall’Amministrazione elaborando e operando materialmente dei “tagli” di contenuto documentale riconducibili alla categoria dell’apposito “omissis 2”, è da ritenere che l’opposizione del segreto d’ufficio, (“omissis 3”) sia stata compiuta al di fuori del presupposto dell’irrilevanza (che avrebbe altrimenti giustificato l’apposizione del relativo tipo di “omissis 2”).

Risultando tale conclusione dall’obiettivo atteggiamento assunto dalla CONSOB, ne discende, come premesso, che, quanto agli “omissis 3”, l’appello va accolto, in quanto escluso per necessità logica che i fatti a cui è stata data copertura siano estranei a quelli contestati, lo stesso “omissis 3” si risolve, per come nel caso ha asseritamente e sinteticamente giustificato il diniego l’Autorità, in un immotivato e illegittimo diniego di accesso.

La giurisprudenza di questa Sezione, in armonia con le note decisioni della Corte Costituzionale ampiamente citate dalle parti nelle rispettive difese, ha più volte affermato che l’attuale quadro normativo in tema di poteri istruttori della CONSOB, non consente di opporre il segreto d’ufficio, rispetto agli atti di un procedimento sanzionatorio, (ancorché come nel caso, nella fase iniziale della contestazione), nei riguardi del soggetto destinatario della contestazione medesima, il cui interesse alla difesa non è comprimibile neppure in sede procedimentale, e, comunque, è d’uopo precisare, neppure nella fase qui considerata della contestazione degli addebiti.

3. Rimane quindi da esaminare la questione dei precitati “omissis 2”, caratterizzati, come s’è detto, dall’estraneità di documenti e parti di documenti sottratti all’accesso alle violazioni contestate al ricorrente.

Va precisato che, nella controversia in rilievo in questa sede, null’altro la CONSOB ha aggiunto, negli atti di risposta alla richiesta di accesso, per argomentare la menzionata “irrilevanza” e “non pertinenza”.

In un caso analogo (decisione n. 2068/2006 di questa Sezione) si è affermato che non ha pregio la tesi della CONSOB per cui spetterebbe all’interessato assoggettato a procedimento sanzionatorio, la dimostrazione della pertinenza, degli atti o parti di atti sottratti all’accesso, alla necessità di difesa di quest’ultimo, perché ciò si risolverebbe in un’ammissibile inversione dell’onere della prova.

Nel medesimo precedente, peraltro, si è adottata la soluzione di consentire al giudice amministrativo l’esame (“preventivo” rispetto alla conoscenza degli atti da parte dell’istante) della pertinenza “dei luoghi oscurati al processo decisionale dell’Amministrazione”, aprendosi la via ad un sindacato giurisdizionale che rimedi all’unilateralità dell’affermazione della parte pubblica e, al contempo, scongiuri l’eventuale pregiudizio derivante a quest’ultima dal disvelamento in sede processuale delle parti di atti “oscurate” (misura che sarebbe equivalsa all’accoglimento giudiziale dell’istanza di accesso).

Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sia necessario ricorrere ad un equivalente sindacato da parte del giudice amministrativo, avuto riguardo alle stesse affermazioni dell’Autorità resistente.

La già accennata decisione della Corte costituzionale 3 novembre 2000, n. 460, infatti ha indicato un criterio di “rilevanza” legalmente tipizzato, laddove, nell’escludere l’incondizionata rilevanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 10, D.lgs. 58/1998, nei confronti dell’interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio (o il che è lo stesso, ai fini qui in rilievo, destinatario delle relative contestazioni), ha richiamato, ai sensi del rinvio di cui all’art. 196, co. 3, del D.lgs. medesimo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui la prescrizione dell’art. 23, co. 2, s.l. in base alla quale, nel giudizio di opposizione, l’Autorità deve produrre “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento”.

Se l’accertamento, dunque, discende da un’attività ispettiva nei confronti di un soggetto determinato, come si dà nel caso in esame, e assume il connotato di un’attività continuativa e complessivamente riferibile al soggetto medesimo, e quindi, trattandosi di una persona giuridica, all’eventuale responsabilità da illecito del soggetto preposto agli organi di tale organismo, è da ritenere che la relazione che, in un unico contesto documentale, dia conto delle indagini e delle attività di presa di conoscenza che abbiano poi dato luogo a delle contestazioni ai fini di un procedimento sanzionatorio, non possa non definirsi “atto relativo all’accertamento”, ancorché solo parte dell’attività ispettiva sia posta a base delle contestazioni poi effettuate.

La relazione ispettiva unitariamente redatta, e gli atti (es. nota tecnica) che ne conseguono, infatti, non sono, in linea di principio, scindibili alla stregua di un atto avente contenuto plurimo, perché tale attività istruttoria è comunque, ai fini delle esigenze difensive dell’interessato, caratterizzata da un’unitarietà dei soggetti incaricati, delle metodologie di indagine in concreto utilizzate, e, risulta quale manifestazione unitaria della potestà ispettiva, capace di indicare un “modus operandi” dell’Autorità procedente che, complessivamente, costituisce la premessa di un’attività selettiva dei dati acquisiti, globalmente rilevante nei confronti dell’interessato.

Questi ha un evidente interesse, ai fini difensivi, a conoscere e comprendere il quadro complessivo delle conoscenze acquisite in sede ispettiva, prodromico alle contestazioni, onde comprendere il criterio selettivo dei fatti nonché la coerenza e conseguenzialità delle valutazioni operate ai fini dell’enucleazione delle specifiche ipotesi di illecito a lui contestate.

Ciò salvo che l’Amministrazione possa indicare, specificamente, l’autonomia fattuale e valutativa di una parte della contestuale attività ispettiva, ai fini dell’instaurazione di un distinto procedimento a carico di terzi (evidentemente non dello stesso interessato), al fine di opporre motivatamente il segreto d’ufficio nei confronti di un interessato che, rispetto ad una parte autonoma dell’attività istruttoria, rivolta o in procinto di essere rivolta ad essere premessa di un procedimento contro terzi, perda, appunto, le qualità di interessato.

Va anche fatta salva l’ipotesi che l’autonomia fattuale e valutativa di parte dell’unitaria attività ispettiva riguardi un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che però necessiti di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti, sia quanto all’ulteriore acquisizione di elementi di fatto (ulteriori attività istruttorie), sia relativamente ad uno “spatium deliberandi” circa la valutazione della ricorrenza di ipotesi di illecito (ulteriore attività definitoria di fattispecie di illecito per cui procedere).

In tale seconda ipotesi l’ “omissis” avrebbe una ragion d’essere ma, trattandosi di un soggetto interessato (destinatario degli effetti dell’eventuale procedimento sanzionatorio), dovrebbe accompagnarsi all’esercizio del “potere di differimento” ex art. 25 l. 241/1990, spettante all’Amministrazione interpellata in sede di accesso, comunque riveniente in un impedimento solo temporaneo e casualmente delimitato all’ostensibilità degli atti.

Le due ipotesi ora illustrate di possibile diniego o differimento, mediante “omissis”, di parti di un documento unitario, altrimenti normalmente riconducibile alla categoria legale degli “atti relativi all’accertamento”, devono però essere enunciate e adeguatamente giustificate dall’Amministrazione.

Nel caso in esame, invece, nulla di riferibile alle possibili cause di negatoria/differimento dell’accesso è stato posto in luce dall’Amministrazione, neppure nei propri scritti difensivi, per cui si devono assumere la relazione ispettiva e gli atti connessi e conseguenziali ad essa come un’unitaria premessa delle contestazioni, comunque indicativa di presupposti, finalità e metodologie di indagini globalmente intese, nonché sintomatica, sempre nel suo complesso, dei criteri selettivi dei fatti da contestare adottati dall’Amministrazione.

Nei termini di quanto fin’ora precisato, dunque, l’appello va accolto.

L’incertezza e la novità della materia giustificano l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunziando, accoglie l’appello, in riforma della sentenza impugnata, e ordina alla CONSOB di esibire la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio a carico dell’appellante nella sua versione integrale, senza l’apposizione di “omissis” e compresi i connessi allegati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Giampiero Paolo Cirillo Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.


Presidente
f.to Claudio Varrone

Consigliere Segretario
f.to Luciano Barra Caracciolo f.to Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................07/11/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva





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