Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Comportamento antisindacale - polizia di stato - giurisdizione amministrativa
Tribunale Reggio Calabria, sentenza 06.07.2001
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
| comportamento antisindacale | polizia di stato | giurisdizione amministrativa |

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Il Giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone letti gli atti del procedimento n. 56/2001 R.G.P.S.; letto il ricorso presentato nell'interesse di AE, depositato in Cancelleria in data 4/5/2001;

OSSERVA

Agisce in cautelare il Primo Dirigente del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato I denunciando il comportamento antisindacale.

Il Ministero dell'Interno eccepisce il difetto di giurisdizione.

L' eccezione è fondata. Occorre infatti tener conto del disposto di cui all' art. 4 I. n. 83/2000, che ha abrogato i commi sesto e settimo dell'articolo 28 Statuto dei lavoratori, commi introdotti dall'art. 6 comma 11. 12/6/1990 n. 146. I commi abrogati si occupavano del riparto di giurisdizione in tema di comportamento antisindacale concernente rapporti di pubblico impiego.

Per cui, a disciplinare la giurisdizione in tema di comportamento antisindacale è rimasta un'unica norma: ossia l'art. 68 D. Lg. vo n. 29/93, come modificato dall'art. 29 D. lg.vo n. 80/98. Il quale al comma 3 dispone la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni; ed al comma 4 stabilisce che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l' assunzione. .nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 2 commi 4 e 5 ..".

Il testo si presta ad una duplice lettura. Una prima induce a pensare che il comma 3 sia norma speciale rispetto al comma 4 e, dunque, al giudice del lavoro siano devolute tutte le controversie relative alla materia del comportamento antisindacale. Un'altra possibile opzione interpretativa è quella secondo cui è il comma 4 ad essere norma speciale rispetto alla generale norma sul comportamento antisindacale. Ed è quindi questa a prevalere.

In realtà, il criterio di specialità non può essere utilmente assunto a criterio regolatore, in quanto tra i due commi intercorre un rapporto di specialità bilaterale. Non rimane quindi che fare riferimento al dato testuale, per desumere quale profilo di specialità il legislatore abbia inteso rendere decisivo.

Il dilemma può essere risolto tenendo in considerazione il fatto che già al primo comma, il legislatore fa riferimento, in sede di determinazione della giurisdizione, ai rapporti di lavoro esclusi dalla cd. privatizzazione. Se dunque il legislatore ha sentito l'esigenza di ripetere l'esclusione dei rapporti di cui all'art. 2 commi 4 e 5, e se il comma4 dell'art. 68 è il frutto di tale intendimento, tale norma non può essere letta come mera ripetizione. L 'interprete è tenuto ad attribuire al comma 4, seconda parte, una portata autonoma e distinta rispetto a quella del comma 1. Ora, una tale portata non può che essere rawisata proprio nell' intento di ribadire l'esclusione dal passaggio alla giurisdizione privatistica in tema di comportamento antisindacale, a quella giurisdizione fissata appunto nel comma immediatamente precedente. Ecco quindi l'utilità ed il senso del comma 4 seconda parte: rendere la specialità del dato soggettivo (le categorie sottratte alla privatizzazione) prevalente sulla specialità consistente nella materia antisindacale. Risultato questo per il quale non sarebbe stato sufficiente il solo comma l.

Dunque, la giurisdizione sulle controversie relative a comportamenti antisindacali concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 4 art. 2 D. 19. vo n. 29/93 , tra cui quelli della Polizia di Stato, spetta al giudice amministrativo.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Reggio Calabria, 6/7 /2001

Il Giudice del lavoro






COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

E' antisindacale la condotta del datore che rifiuta di versare le quote al sindacato (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 21.12.2005 n° 28269 )

Condotta antisindacale: lavoro straordinario e obbligo di informazione del datore (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 17.04.2004 n° 7347 )

Regolamento di giurisdizione e repressione della condotta antisindacale (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 24.01.2003 n° 1127 )

Comportamento antisindacale:occorre lesione di interessi collettivi del sindacato (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 10.07.2002 n° 10031 )

Condotta antisindacale: irrilevanza dell'elemento psicologico (Tribunale Roma, sez. lavoro, sentenza 26.04.2001)

Comportamento antisindacale e riduzione del personale (Tribunale Bari, sentenza 20.11.2000 (Legge-e-giustizia) )
Lo Studio si occupa principalmente di materie relative al diritto penale, diritto del lavoro e diritto di famiglia. E' disponibile alle domiciliazioni avanti al Tribunale di Torino e sedi distaccate.

Il nuovo processo del lavoro tra novità normative e chiarimenti giurisprudenziali
Seminario 7 ore Dott. G. De Marzo in Bologna, Roma e Milano dal 08.10.2010

Tecniche e strategie di gestione delle successioni e delle comunioni ereditarie
Seminario (6 crediti formativi) Prof. Avv. Albanese, Prof. G.Basini in Milano 18.12.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...