TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Giudice del lavoro, dott. Natalino Sapone letti gli atti del procedimento n. 56/2001 R.G.P.S.; letto il ricorso presentato nell'interesse di AE, depositato in Cancelleria in data 4/5/2001;
OSSERVA
Agisce in cautelare il Primo Dirigente del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato I denunciando il comportamento antisindacale.
Il Ministero dell'Interno eccepisce il difetto di giurisdizione.
L' eccezione è fondata. Occorre infatti tener conto del disposto di cui all' art. 4 I. n. 83/2000, che ha abrogato i commi sesto e settimo dell'articolo 28 Statuto dei lavoratori, commi introdotti dall'art. 6 comma 11. 12/6/1990 n. 146. I commi abrogati si occupavano del riparto di giurisdizione in tema di comportamento antisindacale concernente rapporti di pubblico impiego.
Per cui, a disciplinare la giurisdizione in tema di comportamento antisindacale è rimasta un'unica norma: ossia l'art. 68 D. Lg. vo n. 29/93, come modificato dall'art. 29 D. lg.vo n. 80/98. Il quale al comma 3 dispone la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni; ed al comma 4 stabilisce che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l' assunzione. .nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 2 commi 4 e 5 ..".
Il testo si presta ad una duplice lettura. Una prima induce a pensare che il comma 3 sia norma speciale rispetto al comma 4 e, dunque, al giudice del lavoro siano devolute tutte le controversie relative alla materia del comportamento antisindacale. Un'altra possibile opzione interpretativa è quella secondo cui è il comma 4 ad essere norma speciale rispetto alla generale norma sul comportamento antisindacale. Ed è quindi questa a prevalere.
In realtà, il criterio di specialità non può essere utilmente assunto a criterio regolatore, in quanto tra i due commi intercorre un rapporto di specialità bilaterale. Non rimane quindi che fare riferimento al dato testuale, per desumere quale profilo di specialità il legislatore abbia inteso rendere decisivo.
Il dilemma può essere risolto tenendo in considerazione il fatto che già al primo comma, il legislatore fa riferimento, in sede di determinazione della giurisdizione, ai rapporti di lavoro esclusi dalla cd. privatizzazione. Se dunque il legislatore ha sentito l'esigenza di ripetere l'esclusione dei rapporti di cui all'art. 2 commi 4 e 5, e se il comma4 dell'art. 68 è il frutto di tale intendimento, tale norma non può essere letta come mera ripetizione. L 'interprete è tenuto ad attribuire al comma 4, seconda parte, una portata autonoma e distinta rispetto a quella del comma 1. Ora, una tale portata non può che essere rawisata proprio nell' intento di ribadire l'esclusione dal passaggio alla giurisdizione privatistica in tema di comportamento antisindacale, a quella giurisdizione fissata appunto nel comma immediatamente precedente. Ecco quindi l'utilità ed il senso del comma 4 seconda parte: rendere la specialità del dato soggettivo (le categorie sottratte alla privatizzazione) prevalente sulla specialità consistente nella materia antisindacale. Risultato questo per il quale non sarebbe stato sufficiente il solo comma l.
Dunque, la giurisdizione sulle controversie relative a comportamenti antisindacali concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 4 art. 2 D. 19. vo n. 29/93 , tra cui quelli della Polizia di Stato, spetta al giudice amministrativo.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 6/7 /2001
Il Giudice del lavoro
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