Le novità al Codice della Strada introdotte dal D.L. 3.10.2006 n. 262 art. 44
(convertito in Legge 24.11.2006 n. 286 pubblicato sulla G.G. 277 del 28.11.2006)
Il D.L. in epigrafe, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge, ha introdotto in sintesi le seguenti novità.
Decurtazione dei punti della patente
L’art. 126 bis CdS è stato modificato nel senso, innanzitutto, di riattribuire i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, in concreto, di coloro che hanno subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.1.2005 n. 27; la riattribuzione opera di diritto e deve essere effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento.
L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente incombe, in primo luogo, sul conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Si è così colmata la discrepanza fra il precedente termine di trenta giorni e il termine di sessanta giorni utile alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180 – 8° comma ma diventa una sanzione prevista specificamente dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto al passato: il minimo edittale è ora di euro 250,00 anziché euro 357,00.
L’esimente, già prevista in precedenza, del giustificato motivo è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per l’esame in concreto della giustificazione eventualmente addotta dal proprietario.
Ciclomotori e confisca
L’art. 97 comma 14 prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste nei commi 5 – (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 – (ciclomotore senza certificato di circolazione).
Per la violazione al comma 6 – (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni.
Per la violazione ai commi 8 – (ciclomotore senza targa) e 9 – (ciclomotore con targa non propria), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo per giorni 30.
E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie per il caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, giungendo nuovamente alla confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.
Art. 170, 171 e 213
Per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani) comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco) non è più prevista la confisca ma, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per giorni 90. Gli artt. 170 e 171, pertanto, non prevedono più la confisca del ciclomotore. Durante il periodo di fermo la custodia del veicolo è affidata al proprietario.
Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso in cui il ciclomotore o motoveicolo sia stato usato per commettere un reato, indipendentemente dall’età del conducente.
Applicabilità del nuovo regime più favorevole, alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006
Dopo la conversione in legge, è stato modificato espressamente il testo dell’art. 213, che anteriormente prevedeva la confisca in tutti i casi di violazione degli artt. 170 e 171. Ci si è quindi chiesto se alle violazioni commesse fino a tutto il 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL poi convertito in legge) si dovesse applicare la normativa precedente (con la confisca) oppure fosse ammissibile l’applicazione delle nuove norme.
Secondo una prima interpretazione più favorevole al trasgressore, si è ritenuto di dover applicare la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale).
La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, è assai più rigorosa ed intransigente.
"In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della Legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.". (Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18761 – in senso conforme Cassazione civile , sez. II, 24 novembre 2005, n. 24790, Cassazione civile , sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24053, Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2004, n. 23705).
In senso contrario Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 2005, n. 4924 che afferma “In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 L. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.
Resta da considerare che la detta giurisprudenza si è formata soprattutto in materia di evasione contributiva, per mancato versamento in un termine stabilito dei contributi sulle retribuzioni, oppure in materia di abusi edilizi, di fognatura e raccolta rifiuti. In tutte tali materie la violazione della norma produce un danno immediato alla collettività che, per ciò stesso, non ammette una condotta riparatoria priva di sanzioni particolarmente penalizzanti (se così non fosse, si produrrebbe il malcostume della sistematica evasione, seguita da versamenti tardivi, senza sensibili aggravi).
In caso di successive modifiche del regime sanzionatorio relativo a tali campi, il legislatore ha provveduto ad approvare norme di sanatoria o condono, con specifico riguardo, pertanto, ad illeciti commessi in un determinato periodo antecedente la riforma.
Nel caso specifico delle attuali modifiche al Codice della Strada, la correzione del regime sanzionatorio consegue alle eccezioni di incostituzionalità sollevate, assai spesso con forti connotati di fondatezza, ed a una diversa configurazione dell’interesse della collettività a punire il conducente trasgressore e non il proprietario (come accade quando la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, anche se il proprietario non ha commesso alcuna violazione). Poiché l’attuale sanzione del fermo del veicolo penalizza il suo utilizzatore, che si presume sia anche il reale trasgressore, le nuove misure sono senza dubbio più aderenti al dettato costituzionale ribadito anche con la nota sentenza della Corte cost. 24.01.2005 n. 27, in materia di decurtazione dei punti dalla patente del conducente, correttamente identificato.
Sussistono quindi fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole anche alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006.
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Le novità al Codice della Strada introdotte dalla Legge 24.11.2006 n. 286
(che ha convertito con modifiche il D.L. 3.10.2006 n. 262)
(G.U. 277 del 28.11.2006, supplemento ordinario n. 223)
di Renato Amoroso
Il DL in epigrafe è entrato in vigore il 3 ottobre 2006; la legge di conversione ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni, sostituendo definitivamente gli articoli del DL che interessano la materia in oggetto. Il corretto riferimento normativo, pertanto, è quello degli artt. da 164 a 169 della predetta legge e comunque degli articoli del Codice della Strada nel testo così novellato.
La nuova normativa ha introdotto in sintesi le seguenti novità:
Decurtazione dei punti della patente
L’art. 126 bis CdS è stato modificato nel senso, innanzitutto, di riattribuire i punti decurtati ai proprietari di veicoli per i quali non fosse stato possibile identificare il conducente. Si tratta, in concreto, di coloro che hanno subito la decurtazione dei punti prima della nota sentenza della Corte Costituzionale 24.01.2005 n. 27; la riattribuzione opera di diritto e deve essere effettuata d’ufficio dall’organo che aveva proceduto all’accertamento.
L’obbligo della comunicazione dei dati del conducente incombe, in primo luogo, sul conducente stesso e, in caso di mancata identificazione, sul proprietario del veicolo entro il termine di sessanta giorni. Si è così colmata la discrepanza fra il precedente termine di trenta giorni e il termine di sessanta giorni utile alla proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
La sanzione per la omessa comunicazione non è più quella prevista nell’art. 180 – 8° comma ma diventa una sanzione prevista specificamente dallo stesso art. 126 bis, in misura ridotta rispetto al passato: il minimo edittale è ora di euro 250,00 anziché euro 357,00.
L’esimente, già prevista in precedenza, del giustificato motivo è ora diventata di giustificato e documentato motivo che impedisca di comunicare i dati del conducente. E’ sicuramente un limite più severo per l’esame in concreto della giustificazione eventualmente addotta dal proprietario.
Ciclomotori e confisca
L’art. 97 comma 14 prevede ora la confisca solo per le ipotesi previste nei commi 5 – (produzione e commercio di ciclomotori irregolari) e 7 – (ciclomotore senza certificato di circolazione).
Per la violazione al comma 6 – (ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dovute o che sviluppi velocità eccessiva), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo amministrativo per 60 giorni.
Per la violazione ai commi 8 – (ciclomotore senza targa) e 9 – (ciclomotore con targa non propria), oltre alla sanzione pecuniaria è previsto il fermo per giorni 30.
E’ previsto un aggravio di sanzioni accessorie per il caso di reiterazione delle violazioni nell’arco del biennio, giungendo nuovamente alla confisca nel caso di recidiva nella violazione dei commi 8 e 9.
Art. 170, 171 e 213
Per le violazioni previste all’art. 170, comma 1 – (sollevamento della ruota anteriore e circolazione senza impegnare entrambe le mani), comma 2 – (trasporto irregolare di passeggero) ed all’art. 171 comma 1 – (guida senza casco) non è più prevista la confisca ma, oltre alla sanzione pecuniaria, il solo fermo amministrativo per giorni 60. La reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio, comporta il fermo amministrativo per giorni 90. Gli artt. 170 e 171, pertanto, non prevedono più la confisca del ciclomotore. Durante il periodo di fermo la custodia del veicolo è affidata al proprietario.
Nell’art. 213, comma 2 sexies, è previsto che si proceda sempre alla confisca nel caso in cui il ciclomotore o motoveicolo sia stato usato per commettere un reato, indipendentemente dall’età del conducente.
Applicabilità del nuovo regime più favorevole, alle violazioni commesse in data anteriore al 3.10.2006.
Dopo la conversione in legge, è stato modificato espressamente il testo dell’art. 213, che anteriormente prevedeva la confisca in tutti i casi di violazione degli artt. 170 e 171. Ci si è quindi chiesto se alle violazioni commesse fino a tutto il 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL poi convertito in legge) si dovesse applicare la normativa precedente (con la confisca) oppure fosse ammissibile l’applicazione delle nuove norme.
Più precisamente occorre osservare che il D.L. 3.10.2006 ha modificato l’art. 170 mentre l’estensione del nuovo regime sanzionatorio anche alle violazioni di cui all’art. 171 è contenuta nella legge di conversione. Pertanto mentre gli effetti del D.L. 3.10.2006 decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U., quelli introdotti ex novo dalla legge di conversione si applicano dalla data di pubblicazione della legge, e quindi dal 29.11.2006.
Secondo una prima interpretazione più favorevole al trasgressore, si è ritenuto di dover applicare la nuova norma speciale, da ritenere derogativa a quella generale, applicando il favor rei in forza del principio generale della successione delle leggi nel tempo (art. 2 Codice penale).
La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, è assai più rigorosa ed intransigente.
"In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen.".( Cassazione civile , sez. lav., 26 settembre 2005, n. 18761 – in senso conforme Cassazione civile , sez. II, 24 novembre 2005, n. 24790, Cassazione civile , sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24053, Cassazione civile , sez. I, 21 dicembre 2004, n. 23705).
In senso contrario Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2005, n. 4924 che afferma “In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 L. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria”.
Resta da considerare che la detta giurisprudenza si è formata soprattutto in materia di evasione contributiva, per mancato versamento in un termine stabilito dei contributi sulle retribuzioni, oppure in materia di abusi edilizi, di fognatura e raccolta rifiuti. In tutte tali materie la violazione della norma produce un danno immediato alla collettività che, per ciò stesso, non ammette una condotta riparatoria priva di sanzioni particolarmente penalizzanti (se così non fosse, si produrrebbe il malcostume della sistematica evasione, seguita da versamenti tardivi, senza sensibili aggravi).
In caso di successive modifiche del regime sanzionatorio relativo a tali campi, il legislatore ha provveduto ad approvare norme di sanatoria o condono, con specifico riguardo, pertanto, ad illeciti commessi in un determinato periodo antecedente la riforma.
Nel caso specifico delle attuali modifiche al Codice della Strada, la correzione del regime sanzionatorio consegue alle eccezioni di incostituzionalità sollevate, assai spesso con forti connotati di fondatezza, ed a una diversa configurazione dell’interesse della collettività a punire il conducente trasgressore e non il proprietario (come accade quando la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, anche se il proprietario non ha commesso alcuna violazione). Poiché l’attuale sanzione del fermo del veicolo penalizza il suo utilizzatore, che si presume sia anche il reale trasgressore, le nuove misure sono senza dubbio più aderenti al dettato costituzionale ribadito anche con la nota sentenza della Corte cost. 24.01.2005 n. 27, in materia di decurtazione dei punti dalla patente del conducente, correttamente identificato.
Vi è da osservare peraltro che non risulta modificato il regime della sanzione principale, quella pecuniaria, ma soltanto la previsione della misura accessoria. Se si esamina la finalità della misura attuale rispetto a quella precedente, si dovrebbe concludere che l’aspetto retributivo di una condotta illecita risulta meglio soddisfatto dalla misura del fermo, che impedisce l’utilizzo da parte dell’effettivo trasgressore, piuttosto che dalla misura della confisca, che punisce il proprietario e determina la perdita del veicolo.
Sussistono quindi fondati motivi per applicare il nuovo regime più favorevole anche alle violazioni commesse in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo regime. Il problema, tuttavia, resta aperto poiché anche l’applicazione delle vecchia normativa ai fatti anteriori trova buoni argomenti di fondamento giuridico.
Vari Giudici di Pace avevano sollevato l’eccezione di incostituzionalità sotto diversi profili. La Corte, con propria ordinanza n. 453 in data 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai Giudici rimettenti per la “rinnovata valutazione della rilevanza delle questioni dagli stessi sollevate” dopo lo ius superveniens determinato dalla legge in epigrafe. L’ordinanza della Corte percorre diffusamente i motivi esposti dalle autorità rimettenti e, in calce all’esame di tutte le argomentazioni (incluse quelle dell’avvocatura di Stato), si limita formalmente a prendere atto dell’intervenuto mutamento normativo: l’invito a rivalutare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, alla luce della nuova normativa, implicitamente investe il Giudice di Pace del problema di applicabilità di essa anche ai fatti pregressi e che sono oggetto dei processi pendenti, rimasti sospesi a seguito dell’eccezione sollevata. Sembrerebbe di leggere fra le righe dell’ordinanza della Corte un invito a ritenere risolta la questione, ma non si può dare per certo un simile orientamento.
Se i Giudici di Pace riterranno di applicare le nuove norme anche ai fatti pregressi, implicitamente non riconosceranno più alcuna rilevanza alla eccezione di costituzionalità, ritenendo risolta la questione. Coloro che, al contrario, riterranno di dover comunque applicare la vecchia normativa potranno nuovamente sollevare la questione di legittimità, sostenendo la irragionevolezza dell’obbligo di applicare agli stessi fatti una misura assai più afflittiva.
Sorge, infine, il grave problema di situazioni assai diverse e suscettibili di trattamenti molto differenziati.
Le confische già pronunciate, infatti, sono da ritenersi definitive e potranno essere revocate soltanto da un provvedimento autonomo del Prefetto, che non è affatto obbligato ad emetterlo.
Le confische non ancora pronunciate, ma che derivino dalla definitività dell’accertamento del fatto illecito, potrebbero non essere adottate in forza di una valutazione anch’essa autonoma del Prefetto, derivante dalle stesse argomentazioni sopra esposte. Tuttavia non potrebbe essere ritenuta illegittima una confisca pronunciata sulla base di un titolo esecutivo già maturato.
Per i procedimenti pendenti sono possibili decisioni molto diverse fra di loro, con trattamenti differenziati a seconda del convincimento del giudicante.
La soluzione definitiva risiede in una norma esplicita che, in analogia a quanto disposto per la restituzione dei punti già decurtati, disponga una sanatoria generalizzata, facendo venir meno, una volta per tutte e per qualsiasi soggetto, la misura irragionevole della confisca.