DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per consentire l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2007.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
La prova digitale nel processo penale
COLLABORA
L'attività dello studio riguarda la materia civilistica in genere con particolare interesse per diritto di famiglia e successioni, tutela degli incapaci, locazione e circolazione stradale
| Il nuovo processo del lavoro tra novità normative e chiarimenti giurisprudenziali Seminario (accreditato 7 ore) a Bologna, Roma e Milano dal 08.10.2010 Indennnizo Inail e responsabilità civile Seminario (accred. 4 ore) Cons. Rossetti in Padova,Roma,Milano dal 20.10.2010 |
PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
|
Prorogato al 30 aprile 2007 il termine entro il quale gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici ed immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. fino al 31 marzo 2005, dovranno essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti secondo le caratteristiche previste dal regolamento internazionale ONU/ECE 104 e dal relativo decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Ovviamente resta invece invariata la data del 1 aprile 2005 a partire dalla quale i veicoli di nuova immatricolazione hanno l'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi in questione.
E' quanto previsto dal decreto legge n. 14 del 19 febbraio 2007 che modifica il comma 2-bis del Codice della Strada (Dlgs 285/1992).
(Altalex, 28 febbraio 2007)