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Installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti
Decreto Legge 19.02.2007 n° 14 , G.U. 20.02.2007
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Prorogato al 30 aprile 2007 il termine entro il quale gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici ed immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. fino al 31 marzo 2005, dovranno essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti secondo le caratteristiche previste dal regolamento internazionale ONU/ECE 104 e dal relativo decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ovviamente resta invece invariata la data del 1 aprile 2005 a partire dalla quale i veicoli di nuova immatricolazione hanno l'obbligo di essere equipaggiati con i dispositivi in questione.

E' quanto previsto dal decreto legge n. 14 del 19 febbraio 2007 che modifica il comma 2-bis del Codice della Strada (Dlgs 285/1992).

(Altalex, 28 febbraio 2007)



| installazione | veicoli | strisce retroriflettenti |

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.

(GU n. 42 del 20-2-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per consentire l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Mastella.





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