Codice penale | Libro II - Dei delitti in particolare
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
[TITOLO X
Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)
Art. 545.
Aborto di donna non consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Art. 546.
Aborto di donna consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
Art. 547.
Aborto procuratosi dalla donna.
La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.
Art. 548.
Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 549.
Morte o lesione della donna.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.
Art. 550.
Atti abortivi su donna ritenuta incinta.
Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.
Art. 551.
Causa di onore.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.
Art. 552.
Procurata impotenza alla procreazione.
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
Art. 553.
Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Art. 554.
Contagio di sifilide e di blenorragia.
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima.
In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585.
Art. 555.
Circostanza aggravante e pena accessoria.
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.
(Segue>>)
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
COLLABORA
Lo studio, disponibile per domiciliazioni nelle province di Torino, Asti, Alessandria e Cuneo, si occupa di diritto civile, fallimentare, del recupero credito (anche nella fase esecutiva), di circolazione stradale e di immigrazione.
| Le responsabilità da insidie stradali Seminario (accred. 4 ore) Cons. Rossetti in Padova,Roma,Milano dal 20.10.2010 Il processo tributario: tecniche di difesa in giudizio del contribuente e degli Enti Locali Seminario Cons. Chindemi Dr. Ettorre (accreditato 12 ore) in Milano e Roma dal 26.11.2010 |
PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
|