Quotidiano d'informazione giuridica - n.2767 del 09.02.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Dei delitti contro la famiglia
Codice penale , Libro II, Titolo XI, agg. all' 11.05.2007
Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us
| |

Codice penale | Libro II - Dei delitti in particolare

(<<Precede)

Codice Penale

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XI
Dei delitti contro la famiglia

Capo I
Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556.
Bigamia.

Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557.
Prescrizione del reato.

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558.
Induzione al matrimonio mediante inganno.

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

[Art. 559.
Adulterio.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)

Il delitto è punibile a querela del marito. (2)]

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
(2) La Corte costituzionale con sentenza n. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.

Art. 560.
Concubinato.

[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.] (1)

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 561.
Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

(1) Vedi nota relativa all'art. 559 c.p..

Art. 562.
Pena accessoria e sanzione civile. (1)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..

Art. 563.
Estinzione del reato. (1)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1. la morte del coniuge offeso;

2. l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..

Capo II
Dei delitti contro la morale familiare

Art. 564.
Incesto.

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 565.
Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.

Capo III
Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566.
Supposizione o soppressione di stato.

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567.
Alterazione di stato.

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 568.
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 569.
Pena accessoria.

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Capo IV
Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 570.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30151, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 26 febbraio 2008, n. 8413, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 23 giugno 2008, n. 25591, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 27 agosto 2009, n. 33492, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38127, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 novembre 2009, n. 42631 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 novembre 2009, n. 43288 in Altalex Massimario.

Art. 571.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 settembre 2007, n. 34674, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19 novembre 2007, n. 42648, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38778 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100 in Altalex Massimario.

Art. 572.
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 29 agosto 2007, n. 33624, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 settembre 2007, n. 34460, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 ottombre 2007, n. 38962, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n. 12129, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 22 maggio 2008, n. 20647, Cassazione penale, sez. III, sentenza 7 luglio 2008, n. 27469, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 18 settembre 2008, n. 35862, Corte d'Appello di Salerno, sez. penale, sentenza 8 gennaio 2009, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 13 febbraio 2009, n. 6490, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 3 marzo 2009, n. 9531, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38125 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 10 ottobre 2009, n. 40385 in Altalex Massimario.

Art. 573.
Sottrazione consensuale di minorenni.

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni .

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574.
Sottrazione di persone incapaci.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 4 novembre 2009, n. 42370 in Altalex Massimario.

(Segue>>)




Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us | (Torna su)


Ricerca testi e autori

Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list
Libro di Raffaele Plenteda, segnalazione del 21.12.2009

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
Diritto civile giudiziale e stragiudiziale. Collaborazione con studi di diritto penale. Disponibilita' per domiciliazioni sui Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano.
Nuove questioni di giurisdizione e di competenza dopo la legge n.69/2009
Seminario 4 ore in aula in Milano, Roma e Bologna dal 06.03.2010

Sinistri stradali e nuovo processo civile
Seminario 7 ore a Milano, Roma, Padova e Bologna dal 10.03.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con sentenza n. 36083 del 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita nei confronti di una società quotata...

E' stata depositata l'8 febbraio la sentenza della Cassazione, n. 4964, con la quale, sulla base della lettera della...

E' stata annullata dalla Cassazione, sentenza n. 46962 del 2 dicembre 2009, la condanna per ingiuria impartita dai giudici...

In materia di culpa in vigilando, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza n. 375 del 2009, ha...


CLOUD
1a traccia 2a traccia abbinamento addizionali comunali irpef affidamento condiviso appalti pubblici assegni familiari assegno di mantenimento atto giudiziario autovelox calendario cani pericolosi centrale codice civile codice degli appalti codice del consumo codice della strada Codice deontologico forense codice penale codice procedura civile commissione concorso concorso in magistratura condominio contribuenti minimi contributo unificato corti d'appello danno biologico danno morale decreto bersani decreto ingiuntivo decreto milleproroghe diario delle prove scritte diritti e doveri reciproci dei coniugi diritto di accesso diritto penale esame di avvocato estinzione del processo euro fermo amministrativo finanziaria 2007 finanziaria 2008 finanziaria 2009 Finanziaria 2010 forniture e servizi gazzetta ufficiale guida in stato di ebbrezza immigrazione clandestina indennizzo diretto lavori usuranti legge fallimentare legge finanziaria locazioni lodo Alfano magistratura onoraria mediazione civile mobilità multa multe parere civile parere penale permesso di costruire posta elettronica certificata prescrizione procedimento amministrativo processo breve processo civile pubblica amministrazione pubblico impiego reperibilità degli impiegati responsabilità del medico riforma Brunetta risarcimento sanzioni amministrative scudo fiscale soluzioni proposte sottocommissioni stalking taratura tassi usurari testamento testo unico testo unico degli enti locali tettoia tracce di esame usucapione verbale di conciliazione giudiziale