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Mancato rispetto dell'orario concordato con un prete per celebrare messa
Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.03.2007 n° 7449 (Gesuele Bellini)
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Il parroco che celebra la messa non rispettando l’orario concordato con i fedeli, in suffragio di un loro defunto, non è tenuto a risarcire alcun danno.

Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 27 marzo 2007, n. 7449.

La vicenda vede interessato un sacerdote a cui dei fedeli avevano versato dieci euro per la celebrazione, in un determinato giorno e ad una determinata ora, di una messa in suffragio del loro genitore e che la celebrazione non era invece avvenuta nell’ora concordata (in pratica era stata celebrata alle 8,30 anziché alle 18,30).

I fedeli hanno convenuto in giudizio il parroco per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Il ricorso giunto infine davanti alla suprema Corte, è stato respinto, in quanto il Collegio ha affermato che "l'impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno "a praticare i riti della propria religione" in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto", che attiene invece alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, che "non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione".

(Altalex, 22 maggio 2007. Nota di Gesuele Bellini)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 marzo 2007, n. 7449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Vittoria -Presidente-

Dott. Maurizio Massera -Consigliere-

Dott. Antonio Segreto -Consigliere-

Dott. Alfonso Amatucci -rel. Consigliere-

Dott. Roberta Vivaldi -Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

V.M., V.M., elettivamente domiciliati in Roma via Celimontana 38, presso lo studio dell'avvocato Panariti Benito, che li difende unitamente all'avvocato V.M., giusta mandato a margine del ricorso;

-ricorrenti-

Contro

Parrocchia S.Pietro Apostolo, in persona del Parroco pro-tempore;

-intimata-

Avverso la sentenza n. 2995/04 del Tribunale di Verona del 24.10.04, depositata il 28/10/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/07 dal Consigliere Dott. Alfonso Amatucci;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. e M. V., assumendo di aver concordato con il parroco, cui avevano versato dieci euro, la celebrazione (in un determinato giorno e ad una determinata ora) di una messa in suffragio del loro genitore e che la celebrazione non era invece avvenuta, convennero in giudizio il parroco per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Il giudice di pace dispose che la somma di € 10,00 fosse versata agli attori (così a pagina 10 del ricorso), respinse per il resto la domanda e compensò le spese di lite.

Il tribunale di Verona ha rigettato l'appello dei V. rilevando: che il parroco non era stato inadempiente, posto che la messa era stata effettivamente celebrata, benché alle ore 8.30 invece delle ore 18.30, del giorno medesimo; che il defunto, in suffragio del quale era stato assunto l'obbligo di celebrare la messa, non aveva ricevuto alcun danno dal comportamento in questione; che, peraltro, il parroco aveva offerto agli attori, innanzi allo stesso giudice di pace, la restituzione dei dieci euro versatigli per la celebrazione della messa.

Propongono ricorso per cassazione i V. a mezzo di tre motivi, illustrati anche da memoria, con i quali domandano che la sentenza sia cassata sui rilievi che lo spostamento dell'orario della messa costituisce inadempimento contrattuale, che non è neppure provato che la messa fosse stata effettivamente celebrata il mattino invece che il pomeriggio, che il contratto era intervenuto tra loro ed il sacerdote (e non tra il sacerdote ed il defunto, come affermato dal tribunale) ed aveva come scopo la realizzazione del vantaggio dei congiunti-contraenti di assistere alla celebrazione della messa nell'orario stabilito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestatamene infondato per le assorbenti ragioni che il giudice di pace ha disposto che la somma di € 10 fosse versata agli attori; che gli stessi non hanno affermato in ricorso di aver mai prospettato di aver subito un danno patrimoniale ulteriore alla somma corrisposta al parroco per la messa di suffragio; che non è ravvisabile nella specie la lesione di un diritto fondamentale della persona, comportante la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché non ricorra un'ipotesi di reato (cfr. Cass., nn. 8827 e 8828 del 2003, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva).

Benché,dunque, la sentenza vada corretta nella parte in cui il tribunale ha impropriamente affermato che il defunto non aveva subito alcun danno per il comportamento del parroco,volta che non il danno del defunto veniva ovviamente in considerazione ma quello in ipotesi patito dai congiunti per non aver potuto assistere alla messa di suffragio, la soluzione data alla controversia è tuttavia corretta in diritto. E', infatti, di palmare evidenza che l'impossibilità contingente di assistere ad una determinata messa di suffragio in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede un diritto fondamentale della persona né incide sul diritto di ognuno "a praticare i riti della propria religione" (così la memoria illustrativa, a pagina 6), in quanto si appalesa affatto estranea alla libertà di culto. La quale, in quanto attiene alla possibilità di praticare liberamente i riti della propria religione, non è stata in nulla conculcata dalla omessa o anticipata celebrazione di una determinata messa di suffragio da parte del sacerdote di quella medesima religione (il cui culto si assume dal medesimo impedito).

Non ricorrono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 2 marzo 2007

L'estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 MARZO 2007





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