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Contratti, giurisdizione, deroga convenzionalmente pattuita, forma scritta
Cassazione civile , SSS.UU., ordinanza 28.02.2007 n° 4634
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Contratti - giurisdizione – deroga convenzionalmente pattuita – forma scritta – necessità – esecuzione prima della risposta dell’accettante – legittimità [L. 218/1995; art. 1327 c.c.]

La clausola di deroga alla giurisdizione è valida se è stata conclusa per iscritto oppure oralmente con conferma scritta.

La forma scritta è rispettata sia in caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso in cui il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell'art. 1327 c.c., se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accettata per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

(Fonte: Altalex Massimario)



| contratti | giurisdizione | deroga convenzionalmente pattuita | forma scritta |

Cassazione Civile | Febbraio 2007

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ordinanza 28 febbraio 2007, n. 4634

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 28 maggio 2004 la s.p.a. "Nuovo Pignone" chiedeva al Tribunale di Firenze di ingiungere alla K. ("K.") di pagare ad essa istante la somma complessiva di Euro 120.785,87, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, quale corrispettivo insoluto di due fatture. Con decreto ingiuntivo n. 4385/'04, emesso il 27 agosto 2004, il giudice designato emetteva il decreto ingiuntivo per la somma richiesta, oltre agli accessori e alle spese del procedimento.

Avverso tale decreto, notificato il 27 ottobre 2004, la K. proponeva opposizione con atto di citazione, notificato alla s.p.a..

Nuovo Pignone il 15 dicembre 2004, nel quale invocava, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 367 c.p.c. e, per il caso di accertamento della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, instava, in via subordinata, perchè: a) fosse accertato che la s.p.a. Nuovo Pignone era responsabile per i difetti del compressore fornito e, per l'effetto, fosse condannata al rimborso dei costi e al risarcimento dei danni derivati dai difetti medesimi, oltre interessi dalla domanda al saldo; b) fosse dichiarata la compensazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto con il maggior credito di essa K. nei riguardi della s.p.a.. Nuovo Pignone. In ogni caso insisteva per la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo siccome fondato su fatture emesse tardivamente e con descrizione inadeguata delle attività svolte.

Radicatosi il contraddittorio, l'opponente K., con ricorso notificato presso il procuratore costituito della società opposta Nuovo Pignone il 13 gennaio 2005 e depositato presso la cancelleria di questa suprema corte il 1 febbraio successivo, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo che le sezioni unite dichiarassero il difetto di giurisdizione del tribunale di Firenze e, più in generale, del giudice italiano, ricorrendo nella specie la giurisdizione del giudice inglese.

Deduceva la K. che vi era difetto di giurisdizione del giudice italiano, perchè, secondo la stessa ricostruzione prospettata nel ricorso monitorio, la domanda della s.p.a. Nuovo Pignone si fondava su due fatture (nn. 83950 e 80148, rispettivamente del 31/12/2001 e del 31/1/2003) relative a prestazioni rientranti nell'ordine principale n. CEPX PO M 603 0 del 26 ottobre 1998 di Texaco North SEA UK Company a Nuovo Pignone. Poichè alla Texaco era subentrata essa K., in forza di "Variation Order" comunicato il 2 agosto 1999, nel quale era precisato che tutte le clausole, i termini e le condizioni del Main Purchase Order rimanevano invariate, doveva ritenersi efficace l'art. 19 del predetto Main Purchase Order il quale prevedeva l'applicazione delle "General Condition for Purchase", il cui art. 23 fissava, in via esclusiva, la giurisdizione inglese;

deduceva, inoltre, che tale clausola doveva ritenersi accettata dalla Nuovo Pignone s.p.a. che aveva dato piena esecuzione alla richiesta di intervento.

In punto di diritto la K. osservava che, nel caso di specie (in cui l'oggetto della controversia era riferito alla pretesa di pagamento di somme di denaro come corrispettivo di servizi resi), la giurisdizione italiana si sarebbe potuta configurare, in astratto, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 3, n. 2, nonchè dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ma l'art. 4, n. 2, della stessa L. n. 218 del 1995 prevede che "la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili ", così come l'art. 17 della menzionata Convenzione di Bruxelles prevede che "qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti e future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente".

Alla stregua di tali dati normativi derivava - secondo la K. - la legittimità del ricorso che si proponeva ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 11 e art. 41 c.p.c., con la conseguente richiesta di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano e della sussistenza di quella del giudice inglese.

La s.p.a. Nuovo Pignone si costituiva con controricorso, con il quale richiedeva a questa corte di dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso proposto per vizio di validità della procura ad litem apposta a margine del ricorso medesimo o, comunque, di rigettarlo, siccome infondato, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese giudiziali.

Quanto all'eccezione preliminare, la controricorrente assumeva che la procura ad litem apposta sul ricorso era nulla, dal momento che la procura rilasciata dallo straniero può considerasi valida solo se, alternativamente, autenticata da pubblico notaio straniero e munita di attestazione di "Apostille" ai sensi della Convenzione del 5/10/1961, oppure se legalizzata direttamente da un Console d'Italia ai sensi della L. n. 200 del 1967, adempimenti questi insussistenti nella specie.

In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, la s.p.a. Nuovo Pignone contestava di aver sottoscritto specificamente clausole di proroga alla giurisdizione in favore di un giudice straniero, ragion per cui la mancata sottoscrizione per approvazione specifica di una simile clausola era da considerarsi preclusiva della validità e dell'efficacia della stessa, indipendentemente dalla legge applicabile, per come poteva desumersi dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (oltre che dall'art. 23 del Reg. CEE n. 44/2001) che prevede come necessaria la "conferma scritta specifica" della clausola sulla giurisdizione qualora il contratto presenti condizioni generali predisposte da uno dei contraenti.

Pertanto, in assenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione straniera, si sarebbe dovuto applicare l'art. 5 del regolamento CEE n. 44 del 2001, il quale prevede che "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita"; poichè, nel caso in questione, l'obbligazione dedotta era quella di pagamento del corrispettivo che si sarebbe dovuto eseguire a Firenze presso la sede della società creditrice opposta (come indicato in fattura), ove quest'ultima aveva anche gli uffici amministrativi, conseguiva la legittimità dell'esperimento del procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Firenze. Chiariva, inoltre, la controricorrente che, con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla K. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si sarebbe dovuta ritenere ugualmente sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 6, n. 3) del regolamento CEE n. 44 del 2001, stante la riconducibilità della medesima domanda al contratto o al fatto su cui era fondata la domanda principale.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla Nuovo Pignone s.p.a.. L'eccezione - in base al principio per cui il difensore italiano non ha i poteri di autentica della firma apposta dallo straniero all'estero - si fonda sul presupposto che, nella specie, la procura (inserita a margine della pagina 2 del ricorso per regolamento preventivo) sia stata rilasciata al di fuori del territorio italiano. Tuttavia questa corte ha già affermato che "la circostanza che la parte ricorrente per cassazione sia residente all'estero non implica di per sè l'invalidità della procura speciale alle liti, che la parte medesima abbia rilasciato in calce o a margine del ricorso, pur senza l'indicazione del luogo di conferimento, atteso che, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità." (Cass. s.u. 16 novembre 1998, n. 11549; Cass. 1.8.2001, n. 104485). Ne consegue che, in difetto di prova dell'effettivo rilascio all'estero della procura - prova che incombeva sulla parte che eccepisce l'invalidità - essa deve ritenersi pienamente valida.

Passando all'esame della questione principale, si osserva - in ordine al quadro normativo che regola la materia in oggetto - che il L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 2, dispone: "la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili"; l'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, concernente la competenza giurisdizionale, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804, come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, dispone che la clausola di deroga della giurisdizione a favore di un giudice di uno stato contraente deve essere conclusa: a) per iscritto o verbalmente, con conferma scritta; ovvero: b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; ovvero: c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o che avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato". La previsione del citato articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, è stato poi integralmente recepito dall'art. 23 del Regolamento Comunitario CEE n. 44 del 2001.

Nel caso di specie la parte intimata non contesta la esistenza di clausola derogatoria della giurisdizione a favore del giudice inglese, inserita al punto 23.1. delle "Condizioni generali di contratto Texaco North Sea UK Company", richiamate nell'ordine di acquisto Texaco del 26.10.1998, cui si è sostituita la K. con variazione di ordine del 4.3.1999; assume, tuttavia, di non aver mai specificamente sottoscritto alcuna clausola derogatoria, attribuendo a tale carenza effetto preclusiva della validità ed efficacia della clausola stessa.

Alla stregua delle suddette premesse in fatto e nell'ambito del ricordato quadro normativo di riferimento, la questione che si pone all'esame della corte è se sussista il difetto di giurisdizione del giudice italiano in merito alla cognizione di una controversia avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale qualora il contraente creditore, con sede nel territorio italiano, non abbia mai sottoscritto ed approvato specificamente alcuna clausola di proroga alla giurisdizione italiana in favore di un'autorità giudiziaria straniera; se, inoltre, detta clausola derogativa, contenuta nelle condizioni generali predisposte dal contraente assunto debitore, possa ritenersi tacitamente accettata sulla base dell'avvenuta esecuzione del contratto, e se tale ipotetica ac-cettazione possa essere ritenuta sufficiente ad integrare il requisito di validità della deroga in parola richiesto dalla normativa vigente.

In proposito va preliminarmente osservato che queste sezioni unite (cfr. ex plurimis Cass. s.u. 11.6.2001, n. 7854; 10.3.1998, n. 2642) hanno già costantemente affermato che "la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, (resa esecutiva con L. n. 804 del 1981) secondo l'interpretazione vincolante di cui alla sentenza della Corte di Giustizia CEE 14 dicembre 1976, in causa 24/76, e le modifiche introdotte dalla convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978 (resa esecutiva con L. n. 967 del 1980) non necessita della specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 cod. civ., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta".

Esclusa, quindi, la fondatezza dell'assunto difensivo della intimata, basato sulla sola mancanza di specifica accettazione della clausola ex art. 1341 cod. civ., va esaminata in concreto la ricorrenza o meno del requisito di validità della clausola medesima di cui alla lettera a) del citato art. 23 Reg. CEE 4/2001, non essendo mai stata dedotta la possibile ricorrenza di uno dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

La citata norma prevede per la validità della clausola, che questa sia conclusa "per iscritto o oralmente con conferma scritta"; in proposito le sezioni unite di questa corte hanno già avuto modo di affermare, con riguardo all'art. 17 della convenzione di Bruxelles, omologo all'art. 23 del regolamento in discorso, che il requisito della forma scritta, richiesto dall'all. 17 detto, come interpretato dalla Corte di giustizia con sent. n. 24 del 14 dicembre 1976, è rispettato sia in caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso in cui il contratto si sia concluso per accettazione tacita,mediante la sua esecuzione a norma dell'art. 1327 c.c., se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accetta per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale (Cass. s.u. 26.4.1995, n. 4625); detto orientamento è stato ribadito anche di recente con le decisioni 5.5.2006, n. 10312, e 17.1.2005, n. 731.

Nel caso di specie, la soc. Nuovo Pignone non contesta che la soc. K., subentrata alla soc. Texaco nell'ordine principale n. CEPX PO M 603 0 del 26 ottobre 1998, in forza di "Variation Order" comunicato il 2 agosto 1999, avesse esplicitamente riaffermato la volontà di mantenere ferme tutte le clausole, i termini e le condizioni del Main Purchase Order stipulato con la soc. Texaco, e che questo, all'art. 19, prevedeva l'applicazione delle "General Condition for Purchase", il cui art. 23 fissava, in via esclusiva, la giurisdizione inglese. A seguito della comunicazione del "Variation Order" la soc. Nuovo Pignone non ha sollevato obiezioni di sorta, ed anzi ha dato piena esecuzione alle richieste di intervento basate anche esse sul contratto generale stipulato con la soc. Texano. Tenuto conto che le prestazioni oggetto di causa rientravano nell'ambito di un rapporto di durata risalente al 1998, nel cui ambito - in assenza di deduzioni della parte interessate - deve ritenersi che non siano mai state sollevate obiezioni sulla validità delle clausole generali applicabili, successivamente richiamate in modo esplicito dalla parte subentrata all'originario contraente, appare legittimo interpretare il silenzio dell'altra parte come prova del consenso della medesima sulla vigenza della clausola in questione.

Non hanno invero pregio le contrarie argomentazioni esposte dalla difesa della soc. Nuovo Pignone nella discussione orale, perchè una contraria volontà - ricollegabile solo all'interesse della parte a mantenere la giurisdizione del giudice italiano risultante dai criteri ordinari di collegamento - mai esteriorizzata, neppure in occasione dell'esplicita manifestazione di volontà della controparte di voler mantenere la vigenza alla clausola di proroga della giurisdizione, non può certamente porre nel nulla il concreto valore di accettazione attribuibile - secondo i principi di buona fede - al comportamento da essa posto in essere.

Deve, quindi, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Le spese del regolamento vanno poste a carico della soc. Nuovo Pignone che ha resistito al giudizio, come da dispositivo. Si ritiene, inoltre, che la suddetta società debba essere condannata anche alla rifusione delle spese del giudizio di merito pendente innanzi al tribunale di Firenze e destinato a non proseguire a causa del rilevato difetto di giurisdizione. Benchè nell'ordinamento non si rinvenga una norma che espressamente regoli il regime delle spese del giudizio di merito nell'ipotesi che qui interessa, ritiene la corte che debba farsi applicazione analogica dell'art. 385 c.p.c., comma 2, potendosi equiparare la presente situazione - ai limitati effetti in discorso - ad una pronuncia di cassazione senza rinvio, non ritenendosi ipotizzabile nè che venga omessa una regolazione delle spese del giudizio di merito, nè che la parte interessata possa instaurare apposito autonomo giudizio per il recupero, ostandovi il principio generale secondo cui le spese devono essere liquidate dal giudice della causa cui si riferiscono.

Dette spese vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna la Nuovo Pignone s.p.a. al rimborso in favore della controparte sia delle spese del presente regolamento, liquidate in Euro 5.000,00 per onorari Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, sia di quelle del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007.




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