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Codice della strada, divieto di utilizzare strumenti per localizzare gli autovelox
Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.05.2007 n° 12150
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E’ vietato utilizzare apparecchi che consentano l’individuazione di autovelox, anche laddove si tratti di apparecchi che restituiscono all’autovelox il segnale.

In sintesi, il suddetto divieto riguarda i casi in cui il dispositivo

- consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti

- consenta al conducente di continuare a mantenere la velocità vietata, attraverso un sistema di eliminazione del segnale. (1) (2)

(*) Riferimenti normativi: D.Lgs. 285/1992.
(1) Sul tema delle multe effettuate in mancanza di taratura dell’apparecchio autovelox, si veda Giudice di pace di Recco, 7 giugno 2006.
(2) Sul problema della multa elevata con autovelox senza la presenza degli agenti, si veda Cassazione 15348/2005.

(Fonte: Altalex Massimario. Cfr. eBook Autovelox di Manuela Rinaldi)



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Circolazione stradale | Autovelox

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 24 maggio 2007, n. 12150

(Presidente Losavio – Relatore Di Amato)

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Trieste, con sentenza del 28 settembre 2001, rigettava l'opposizione proposta da P. G. avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Trieste gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire 2.424.000 ed aveva disposto la confisca dello strumento "phazer" per la violazione dell'art. 45, comma 9 bis del codice della strada. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il Giudice di Pace osservava che il dispositivo, denominato "fhrazer", installato dall'opponente all'interno della propria autovettura sulla parte superiore del parabrezza, consentiva, secondo la documentazione proveniente dalla società produttrice, di captare il segnale inviato dai radar misuratori di velocità (come ad esempio l’autovelox) e di rifletterlo verso gli stessi; pertanto, tale strumento, in contrasto con quanto previsto dall'art. 45, comma 9° bis, del codice della strada (introdotto dall'art. 31 della legge n. 472/1999), consentiva di localizzare direttamente i dispositivi misuratori della velocità in dotazione agli organi di polizia, anche se non ne segnalava al conducente la presenza; inoltre, una interpretazione logica e non meramente letterale dell’art. 45 rendeva evidente il divieto dell'uso di qualsiasi dispositivo idoneo ad eludere il controllo delle violazioni dei limiti di velocità con i dispositivi di cui all'art. 142 c.s..

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione P. G., deducendo due motivi. Il Prefetto di Trieste non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, assumendo che incongruamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che un ricevitore passivo potesse localizzare i dispositivi in dotazione della Polizia.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto possibile, sulla base dell'identità di ratio, una interpretazione analogica del divieto di dispositivi di localizzazione.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono infondati. L'art. 45, comma 9 bis, del d. l.vo n. 285 del 1992 vieta «la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni» dei limiti di velocità previsti dallo stesso art. 142. La ratio della disposizione è evidentemente quella di impedire che siano elusi i controlli effettuati con le apparecchiature di rilevamento della velocità e di impedire che in tal modo i veicoli possano procedere a velocità vietate. Rispetto a tale ratio è del tutto indifferente che il dispositivo consenta al conducente di superare i controlli adeguando momentaneamente la velocità ai limiti ovvero addirittura continuando a mantenere la velocità vietata. Alla luce di tale ratio, secondo una interpretazione che tenga conto della volontà del legislatore, deve essere intesa l'espressione «segnalano la presenza e consentono la localizzazione»; in particolare, non occorre che le due caratteristiche del dispositivo concorrano essendo, invece, sufficiente che ne ricorra soltanto una per giustificare il divieto. In questo senso, del resto, può leggersi la ricordata espressione; infatti, poiché la segnalazione della presenza presuppone necessariamente la localizzazione, la distinta previsione della possibilità di localizzazione sarebbe del tutto inutile e si spiega soltanto in quanto a tale possibilità sia dato autonomo rilievo; il che induce a ritenere che la congiunzione "e" debba essere intesa in senso disgiuntivo anziché cumulativo. Devono, pertanto, ritenersi vietati, in virtù di una interpretazione logica della norma e non in virtù di una sua applicazione analogica, anche i dispositivi che, ancorché senza segnalarlo al conducente, localizzano le apparecchiature di rilevamento della velocità. Né, d'altro canto, occorre che la localizzazione si traduca in coordinate geografiche o in indicazioni topografiche, essendo sufficiente la semplice ed automatica restituzione del segnale, che, ovviamente, presuppone l'individuazione della fonte.

P.Q.M.

La Corte suprema di Cassazione rigetta il ricorso.




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