SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 14 marzo - 17 aprile 2007, n. 15311
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PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, prendendo spunto dal tenore letterale dell’articolo 96 del c.p.p., conferma la coerenza sul piano giuridico dell’orientamento per così dire “formalista”, secondo cui la nomina, così come la revoca del difensore di fiducia nominato in precedenza, deve essere fatta con forme e modalità tali da garantire con certezza la riferibilità della manifestazione di volontà di nomina al suo autore e per quello specifico procedimento penale.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto non valida la revoca del difensore di fiducia effettuata tramite telegramma anche se accompagnata da contestuale nomina di altro difensore, con salvezza, nel caso di specie, dell’appello proposto dal vecchio difensore.
Ribadisce il Supremo Collegio il principio secondo cui le forme di cui all’art. 96 c.p.p. costituiscono un’elencazione tassativa non suscettibile di estensione analogica. (in senso conforme v. anche Cass. Pen., Sez. I, 31/05/1996, n. 3771)
Sul punto, giova, precisare che non esiste uniformità di vedute nella giurisprudenza di legittimità, che talvolta non richiede formule sacramentali di nomina del difensore (e dunque, par di capire, anche per la revoca dello stesso) ma si attesta su posizioni che reputano sufficiente un comportamento concludente dell’imputato, da cui scaturisca inequivocabilmente la volontà di farsi assistere da quel determinato difensore. Così si è detto ad esempio che “ L'esercizio delle funzioni difensive nel dibattimento da parte del professionista alla presenza dell'imputato che nulla eccepisce al riguardo va equiparato alla dichiarazione espressa di nomina del difensore ai sensi dell'art. 96 del codice di rito”. (Cass. pen., Sez. III, 26/01/2006, n. 17056 in senso conforme v. anche Cass. pen. Sez. IV, 12/01/2006, n. 11378).
Pare condivisibile quest’ultimo orientamento solo se si osserva che un’ interpretazione dell’art. 96, c.p.p., costituzionalmente orientata non possa prescindere dalla salvaguardia del diritto alla difesa ex art. 24, secondo comma della Costituzione. Viceversa un’ interpretazione rigida e chiusa in schemi formali ne comprometterebbe la funzione garantista che la finalizza (in tal senso si esprime anche Cass. Pen. Sez. VI, 12/01/2006, n. 11378, cit.).
(Altalex, 3 luglio 2007. Nota di Andrea Ceccobelli)