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Appunti in tema di recesso dei soci nelle società di capitali
di Giovanni Gramazio
L’istituto del recesso dei soci nelle società di capitali, così come modificato dalla nuova disciplina societaria, risulta connotato in maniera particolare e non potrebbe essere diversamente ove si tiene conto della possibilità effettiva che esso ha di incidere sul capitale sociale, fino a giungere a determinare lo scioglimento della società.
Il Codice civile prevede una disciplina differenziata per la SpA e per la società a responsabilità limitata, anche se i tratti comuni o l’applicazione analogica risultano di indubbia frequenza.
L’art. 2437 c.c., in tema di SpA, prevede che possono determinare il recesso:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) la revoca dello stato di liquidazione;
d) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Ove lo statuto non disponga diversamente, possono inoltre recedere i soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
e) la proroga del termine;
f) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio può sempre recedere con preavviso di almeno centottanta giorni, o nel diverso termine di statuto, che non può comunque essere superiore ad un anno.
Altre ipotesi di recesso, in aggiunta a quelle sopra elencate, possono essere previste dallo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Ancora, per quanto attiene le società soggette alla direzione od al coordinamento di altre società, in quanto comprese in un gruppo, esiste la previsione normativa di specifiche ipotesi di recesso, che possono anche essere determinate non soltanto dall’adozione di delibere, ma anche da fatti (rectius: operazioni) che determinino comunque una modifica dell’oggetto sociale individuato nell’atto costitutivo, come, ad esempio, gli atti posti in essere dall’organo amministrativo della società nel caso di assunzioni di partecipazioni di altra società in violazione del divieto di cui all’art. 2361 Codice Civile, che si traduce, sostanzialmente, in una modifica dell’oggetto sociale, che pure legittima la facoltà il recesso dei soci dissenzienti.
Ogni patto teso ad escludere o a rendere più oneroso il recesso è esplicitamente vietato.
L’art. 2473 c.c., in tema di srl, rimette allo statuto la determinazione delle ipotesi di recesso del socio, specificando che esso compete, in ogni caso, a coloro che non abbiano consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all’estero, alla soppressione di una o più cause di recesso ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, così come determinato nell’atto costitutivo, ovvero una rilevante modificazione dei diritti attribuiti soci, ex art. 2468, terzo comma, c.c., riguardanti l’amministrazione della società o la partecipazione agli utili.
Così schematicamente delineato l’istituto, almeno nei tratti più salienti, è d’obbligo affrontare la problematica relativa all’efficacia del recesso, ai singoli effetti che ne conseguono ed alla revocabilità delle cause che lo hanno determinato.
In dottrina il dibattito deve considerarsi ancora aperto; si ritiene, da una parte, che il recesso possa considerarsi efficace solo con il compimento dell’ultimo atto procedimentalmente previsto, quale, appunto, il versamento del corrispettivo al recedente.
Per contro, vi è chi ritiene che il recesso sia immediatamente efficace non appena manifestato nelle forme previste dall’art. 2437 c.c., trattandosi di atto non recettizio poiché lo stesso Legislatore ha inteso come necessaria la sola spedizione della raccomandata nel termine di legge, prescindendo dal considerare la ricezione della stessa da parte dell’organo amministrativo.
Ancora, vi è altro autorevole orientamento che individua il momento del perfezionamento del recesso (rectius: inizio della sua efficacia) con il deposito delle azioni presso la sede sociale, a cui il recedente è tenuto.
Riteniamo, sostanzialmente, che la questione debba essere risolta attraverso la qualificazione giuridica del recesso stesso: se lo si considera atto a formazione istantanea esso dovrà essere ritenuto immediatamente efficace nel momento in cui la relativa manifestazione di volontà viene posta in essere, a prescindere dall’effettivo deposito delle azioni, non potendosi condizionare l’efficacia dell’istituto in questione all’adempimento di un onere posto a carico del recedente, fra l’altro, senza comminatoria di termini.
Ove, invece, si volesse accedere all’opposta tesi, considerando il recesso come atto a formazione progressiva, con ciò considerando compiuta la fattispecie soltanto con il versamento del corrispettivo, si vanificherebbe, anche di fatto, ogni previsione normativa che il Legislatore ha posto in teme di revoca della delibera – o del fatto – da cui il recesso ha tratto origine.
L’art. 2437 ter, all’ultimo comma, prevede che il recesso esercitato può essere privato della sua efficacia ove, entro novanta giorni, la società revocasse la delibera da cui ha avuto origine; dal che si può senz’altro ritenere che il recesso dispiega immediatamente i propri effetti pur risultando sottoposto a condizione risolutiva.
La legge non prevede che il recedente possa revocare la già manifestata volontà di recedere.
Anche al riguardo le opinioni in dottrina sono discordanti: vi è chi ritiene che, fino al momento della liquidazione, il recedente possa sempre vanificare la propria manifestazione di volontà, è ciò in estensione al socio della facoltà accordata alla società di revocare la delibera (ovvero il fatto) che ha originato il recesso, o ancora, con la messa in liquidazione della società, richiamandosi al principio generale del nostro ordinamento in forza del quale fattispecie simili non possono essere diversamente trattate.
Ma tale ipotesi, non risulta, a nostro avviso, applicabile al caso di specie, data l’assoluta diversità delle situazioni giuridiche riferibili alla società paragonate a quelle che attengono alla posizione del recedente.
La pluralità dei soci, pur con le limitazioni previste per le società uninominali e per la fattispecie di cui all’art. 2362 c.c., è sempre elemento necessario e caratterizzante per l’esistenza e sussistenza della società stessa.
Ciò posto, non si può non considerare che il recesso, pur se legittimo, innesca un procedimento che, in ultima analisi potrebbe determinare lo scioglimento della società, proprio nel caso in cui non si riuscisse a ricostituire un’adeguata compagine sociale. Inoltre, la volontà di recedere, anche ove revocata, non può non essere considerata indice della almeno scarsa convinzione del suo autore di essere ancora nella condizione di continuare a perseguire il fine sociale.
E’ innegabile, quindi, che tale fattore abbia rilevanza ed effetto anche sugli altri consociati che, poiché interessati a continuare l’impresa comune, potranno e dovranno rivolgersi altrove per individuare altri soggetti in grado di ricostituire la compagine sociale., non potendo consentire ha chi ha già manifestato serie perplessità e scarsa convinzione al riguardo, di continuare a far parte del consorzio societario.
Inoltre, vi è da rilevare che la possibilità di consentire al recedente la revoca del recesso manifestato potrebbe costituire uno strumento per eludere la determinazione del corrispettivo effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2437 ter, ultimo comma.
Infatti, se si accedesse a considerare la fattispecie quale atto a formazione progressiva, essa potrebbe ritenersi compiuta, e quindi efficace, solo con l’incameramento del corrispettivo da parte del recedente, il quale potrebbe ritenere di non accedervi solo per la ritenuta (e non manifestata) incongruità dello stesso, nonostante la relazione giurata dell’esperto.
Ulteriore problematica che riteniamo di dover almeno delineare, posta l’immediata efficacia del recesso e l’irrevocabilità della relativa dichiarazione da parte del socio che l’ha manifestata, è determinata dall’estrinsecarsi in concreto degli effetti del recesso. A questo, per legge, consegue il divieto per il recedente di disporre (nella SpA) delle azioni oggetto del recesso stesso; analogo divieto risulta operante – almeno per analogia – per le società a responsabilità limitata.
Accedendo, quindi, all’ipotesi dell’efficacia immediata del recesso si deve necessariamente ritenere che, per tutta la durata del procedimento di liquidazione, il socio recedente rimane privato non solo della facoltà di disporre delle proprie azioni ma anche di ogni diritto amministrativo ad esse riconducibile, e, pertanto, i titoli di cui trattasi non potranno essere computati né ai fini della costituzione delle assemblee né per l’adozione delle singole delibere.
Del resto, accedendo all’opposta tesi si giungerebbe ad attribuire al recedente la possibilità di influire sulla vita sociale con scelte magari ostili od anche soltanto indifferenti per chi ha irrevocabilmente manifestato l’intenzione di non far più parte della compagine sociale.
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