Quotidiano d'informazione giuridica - n.2972 del 02.09.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricordaNon sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Il tuo carrello
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Sul decreto di esproprio oltre i termini di efficacia della dichiarazione di p.u.
Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 19.06.2007 n° 3288 (Filippo Di Camillo)
Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Aggiungi a Facebook Pubblica su Digg.com Aggiungi ad OKNOtizie Aggiungi a Del.icio.us

La Quarta sezione del Supremo Collegio amministrativo rimette all’Adunanza Plenaria la cruciale questione della natura dell’attività amministrativa consistente nell’impossessamento del bene “espropriando” in esecuzione di un decreto di esproprio emesso oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Si tratta di verificare se l’occupazione del bene, confortata da un decreto di esproprio adottato dopo la scadenza di validità ed efficacia della dichiarazione di p.u., costituisca un’ipotesi di mero comportamento della P.A., rientrando come tale nella giurisdizione del giudice ordinario (anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), ovvero, al contrario, possa considerarsi quale comportamento (di impossessamento del bene altrui) collegato all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (secondo le precisazioni operate dalla Consulta nella sentenza n. 191 del 2006).

Nella pronuncia in commento i giudici rimettenti pongono in rilievo il contrasto delineatosi tra le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed una parte della giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura dell’attività in questione ed alle conseguenti ricadute sul crinale del riparto di giurisdizione.

L’orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria

La ferma posizione delle Sezioni Unite, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. St.: Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191), consiste nel sostenere il radicamento della giurisdizione ordinaria non solo nelle vertenze in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto o sia ab origine inefficace, ma anche nelle controversie in cui il provvedimento di espropriazione sia intervenuto soltanto in seguito alla scadenza del termine di efficacia previsto nella dichiarazione medesima (in tal senso Cass. SS.UU. n. 13659 del 13 giugno 2006).

Autorevole dottrina, coerente con tale impostazione, ritiene che le ragioni che inducono ad assegnare al giudice ordinario la cognizione di tale caso vanno ricercate nella circostanza che, divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità la controversia investe un comportamento (immissione nel possesso) non più coperto ratione temporis dall’ombrello del potere.

L’orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa

Al contrario la Quarta sezione, sulla scorta delle argomentazioni sostenute dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 191 del 2006, avanza dei fondati dubbi sulla riconducibilità delle controversie de qua alla giurisdizione del giudice ordinario: come affermato dalla Consulta, infatti, “nelle ipotesi in cui i comportamenti causativi di danno ingiusto (………) costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione (……...) essi costituiscono esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”.

Il dubbio insinuato dalla Quarta Sezione nasce proprio dalla considerazione che, secondo la Corte Costituzionale, ad attrarre una fattispecie nell'orbita della giurisdizione del giudice amministrativo deve valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità e del quale si è avuto comunque, nel caso prospettato, un concreto esercizio.

In altre parole, secondo la ricostruzione effettuata dai supremi giudici amministrativi alla stregua dei principi espressi dalla Corte delle leggi, la dichiarazione di p.u. – nonostante la consumazione del tempo della sua efficacia - è atto sufficiente ad elevare l’attività amministrativa conseguente a manifestazione del pubblico potere, derivando da ciò il radicamento della giurisdizione amministrativa nelle relative controversie.

All’Adunanza Plenaria l’ardua sentenza.

(Altalex, 6 settembre 2007. Nota di Filippo Di Camillo)



| |

Consiglio di Stato

Sezione IV

Decisione 19 giugno 2007 n. 3288

Massima e Testo Integrale





Ricerca testi e autori

Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
Libro di Domenico Chindemi, segnalazione del 30.11.2009

COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Occupazione usurpativa, contrasti interpretativi, giurisdizione, rinvio all’Adunanza Plenaria (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 19.06.2007 n° 3288 )

Azione risarcitoria nei confronti della p.a. e giudice competente (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 13.06.2006 n° 13659 (Antonella Crisafulli) )

Responsabilità civile della p.a.: il decalogo delle Sezioni Unite sulla giurisdizione (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 13.06.2006 n° 13659 (Giuseppe Buffone) )

Comportamenti della P.A. in materia urbanistica, nuovo intervento della Consulta (Corte Costituzionale , sentenza 11.05.2006 n° 191 (Antonella Crisafulli) )

Testo Unico espropriazioni e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Corte Costituzionale , sentenza 11.05.2006 n° 191 (Ermelinda Biesuz) )

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: i limiti tracciati dalla Consulta (Corte Costituzionale , sentenza 06.07.2004 n° 204 )
Studio specializzato in diritto civile ed internazionale, opera direttamente sui fori di Milano e Monza. Fa parte di un network di avvocati che coprono a 360° tutte le esigenze dei clienti in ambito legale anche internazionale.

Le responsabilità da insidie stradali
Seminario (accred. 4 ore) Cons. Rossetti in Padova,Roma,Milano dal 20.10.2010

Il processo tributario: tecniche di difesa in giudizio del contribuente e degli Enti Locali
Seminario Cons. Chindemi Dr. Ettorre (accreditato 12 ore) in Milano e Roma dal 26.11.2010


Calcolo danno macrolesioni con le tabelle dei principali Tribunali italiani
NEWTabelle Milano 2009
PUNTO&LEX
Con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato...

Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto...

La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del...

Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,...