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La Quarta sezione del Supremo Collegio amministrativo rimette all’Adunanza Plenaria la cruciale questione della natura dell’attività amministrativa consistente nell’impossessamento del bene “espropriando” in esecuzione di un decreto di esproprio emesso oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Si tratta di verificare se l’occupazione del bene, confortata da un decreto di esproprio adottato dopo la scadenza di validità ed efficacia della dichiarazione di p.u., costituisca un’ipotesi di mero comportamento della P.A., rientrando come tale nella giurisdizione del giudice ordinario (anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), ovvero, al contrario, possa considerarsi quale comportamento (di impossessamento del bene altrui) collegato all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (secondo le precisazioni operate dalla Consulta nella sentenza n. 191 del 2006).
Nella pronuncia in commento i giudici rimettenti pongono in rilievo il contrasto delineatosi tra le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed una parte della giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura dell’attività in questione ed alle conseguenti ricadute sul crinale del riparto di giurisdizione.
L’orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria
La ferma posizione delle Sezioni Unite, condivisa da una parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. St.: Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191), consiste nel sostenere il radicamento della giurisdizione ordinaria non solo nelle vertenze in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto o sia ab origine inefficace, ma anche nelle controversie in cui il provvedimento di espropriazione sia intervenuto soltanto in seguito alla scadenza del termine di efficacia previsto nella dichiarazione medesima (in tal senso Cass. SS.UU. n. 13659 del 13 giugno 2006).
Autorevole dottrina, coerente con tale impostazione, ritiene che le ragioni che inducono ad assegnare al giudice ordinario la cognizione di tale caso vanno ricercate nella circostanza che, divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità la controversia investe un comportamento (immissione nel possesso) non più coperto ratione temporis dall’ombrello del potere.
L’orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa
Al contrario la Quarta sezione, sulla scorta delle argomentazioni sostenute dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 191 del 2006, avanza dei fondati dubbi sulla riconducibilità delle controversie de qua alla giurisdizione del giudice ordinario: come affermato dalla Consulta, infatti, “nelle ipotesi in cui i comportamenti causativi di danno ingiusto (………) costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione (……...) essi costituiscono esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione”.
Il dubbio insinuato dalla Quarta Sezione nasce proprio dalla considerazione che, secondo la Corte Costituzionale, ad attrarre una fattispecie nell'orbita della giurisdizione del giudice amministrativo deve valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità e del quale si è avuto comunque, nel caso prospettato, un concreto esercizio.
In altre parole, secondo la ricostruzione effettuata dai supremi giudici amministrativi alla stregua dei principi espressi dalla Corte delle leggi, la dichiarazione di p.u. – nonostante la consumazione del tempo della sua efficacia - è atto sufficiente ad elevare l’attività amministrativa conseguente a manifestazione del pubblico potere, derivando da ciò il radicamento della giurisdizione amministrativa nelle relative controversie.
All’Adunanza Plenaria l’ardua sentenza.
(Altalex, 6 settembre 2007. Nota di Filippo Di Camillo)