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Procura alle liti, fase cautelare, validità successiva, sussistenza
Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.07.2007 n° 16154
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Procura alle liti – fase cautelare – validità successiva – sussistenza

La procura rilasciata per la fase cautelare e che contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare, nonché la menzione delle fasi di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente, individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di un'elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta.

(Fonte: Altalex Massimario 13/2007)



| procura alle liti | fase cautelare | validità successiva |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 20 luglio 2007, n. 16154

(Presidente Losavio – Relatore Schirò)

Svolgimento del processo

I. Con ordinanza del 6 dicembre 2001, il giudice designato del Tribunale di Milano autorizzava il sequestro conservativo richiesto dalla s.p.a. Euroforex sui beni di N. B. fino all'importo di euro 2.427.347,42.

A seguito di reclamo del B., il Tribunale adito, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 12 marzo 2002, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per sequestro conservativo e del conseguente provvedimento del giudice designato, autorizzava il sequestro conservativo sui beni del B. per il medesimo importo, fissando il termine di trenta giorni per l'inizio della causa di merito.

L'atto di citazione della s.p.a. Euroforex per l'instaurazione del giudizio di merito veniva notificato al convenuto B., sia nel domicilio eletto nella procedura cautelare, in Milano, via Dante 10, presso lo studio dell'avv. Vimercati, sia in Boscotrecase (Napoli), strada statale 268, che in Rio De Janeiro, Rua da Torre 19, per il tramite del Consolato Generale Italiano.

II. In data 15 aprile 2002, il B. presentava istanza ex art. 669 novies c.p.c. per la declaratoria d'inefficacia del sequestro predetto, in quanto delle tre notifiche suddette, la terza, l'unica valida in quanto effettuata nel suo luogo di residenza, ben noto alla controparte, era stata eseguita oltre il termine fissato per l'instaurazione del giudizio di merito.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con provvedimento denominato "decreto" del 2 luglio 2002 rigettava l'istanza, sostenendo che la verifica della ritualità della proposizione del giudizio di merito rientrava nella esclusiva competenza del giudice monocratico designato per detto giudizio.

III. Con ricorso del 24 luglio 2002, il B. chiedeva la revoca di tale provvedimento e la declaratoria di inefficacia del sequestro, deducendo che, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 2, c.p.c. competente a statuire al riguardo era il giudice che aveva autorizzato la misura cautelare.

III.a. Il Tribunale di Milano, con provvedimento denominato "sentenza" del 29 agosto 2002, respingeva l'istanza di revoca, affermando che:

III.b. il provvedimento di cui si chiedeva la revoca, avendo disposto, nel contrasto tra le parti, in ordine all'efficacia della misura cautelare a seguito di contestazione della tempestività della instaurazione del giudizio di merito, aveva natura di sentenza ai sensi dell'art. 669 novies, comma 2, seconda parte, c.p.c.;

III.c. in quanto tale non era suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che lo aveva emesso e l'unico rimedio esperibile era l'impugnazione davanti al giudice superiore.

IV. Con atto notificato il 26 giugno 2003 il B. proponeva appello davanti alla Corte di appello di Milano avverso il provvedimento del tribunale dei 2 luglio 2002, denominato decreto, chiedendo l'annullamento del medesimo e la dichiarazione di inefficacia del sequestro per tardiva instaurazione del giudizio di merito.

La s.p.a. Euroforex eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo l'applicabilità nella specie del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con decorrenza dalla data in cui il B. le aveva notificato il ricorso contro il decreto del Tribunale di Milano del 2 luglio 2002. Ancora in via pregiudiziale, l'appellata eccepiva che la Corte di appello era incompetente a pronunciarsi sull'istanza di declaratoria d'inefficacia del sequestro, con la conseguenza che, se avesse riformato la pronuncia d'incompetenza, a norma dell'art. 353 c.p.c. avrebbe dovuto rimettere la controversia al giudice di primo grado ritenuto competente. Sosteneva infine che la competenza a provvedere sull'efficacia del sequestro in caso di contestazione era il giudice del merito e che le tre notificazioni contestate dalla controparte erano tutte valide e tempestive.

V. Con sentenza n. 1266/04 dell'11 maggio 2004, la Corte di appello di Milano respingeva l'appello del B. contro il provvedimento, avente natura di sentenza, del Tribunale di Milano del 2 luglio 2002, con il quale era stato respinto il ricorso dello stesso B. proposto ai sensi dell'art. 669 novies, comma 2 c.p.c. per la declaratoria d'inefficacia del sequestro conservativo disposto a suo carico dal Tribunale di Milano con ordinanza del 12 marzo 2002, confermando con diversa motivazione il provvedimento impugnato.

VI. A fondamento della decisione, la Corte territoriale - premesso che le parti concordavano nell'attribuire al provvedimento del Tribunale di cui trattasi natura sostanziale di sentenza e di conseguenza nel ritenere ammissibile l'appello proposto dal B. contro il medesimo provvedimento - affermava che:

VI.a. l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellata era infondata, in quanto, non essendo stato notificato il provvedimento del 2 luglio 2002, avente natura sostanziale di sentenza, nella specie era applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., scadente il 2 ottobre 2003, mentre l'atto di appello era stato notificato alla Euroforex il 26 giugno 2003;

VI.b. a tale proposito era irrilevante la presentazione da parte del B. dell'istanza di revoca del provvedimento 2 luglio 2002, dato che a tale istanza, tendente a esercitare una asserito potere di revoca da parte dello stesso giudice, non poteva essere riconosciuto valore, né formale né sostanziale, di impugnazione;

VI.c. aveva errato il Tribunale di Milano in composizione collegiale a respingere il ricorso del B. ex art. 669 novies, comma 2, c.p.c. per ritenuta competenza del giudice monocratico investito del processo di merito, in quanto la norma citata attribuisce la competenza a provvedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare a cui si riferisce il ricorso per declaratoria d'inefficacia conseguente a mancata tempestiva proposizione del giudizio di merito, il quale, ai sensi della norma citata, convocate le parti, accoglie il ricorso con ordinanza in caso di mancata opposizione o provvede sul ricorso con sentenza, qualora vi sia contrasto tra le parti;

VI.d. la ritenuta competenza (in senso atecnico) del giudice adito per la declaratoria d'inefficacia del provvedimento cautelare non comportava rimessione della causa al giudice di primo grado, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.;

VI.e. il ricorso per la declaratoria d'inefficacia del provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo era privo di fondamento, in quanto il giudizio di merito era stato instaurato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di deposito del provvedimento autorizzativo; infatti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito eseguita presso il procuratore del B. nel procedimento cautelare, quale domicilio da questo eletto, era tempestiva e valida, in quanto la procura rilasciata per la fase cautelare e contenente, come nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso il difensore, l'indicazione della sua validità oltre la fase stessa, nonché la menzione delle fasi di opposizione e esecuzione successive al provvedimento urgente, soddisfaceva in relazione al giudizio di merito l'esigenza che è alla base dell'art. 141 c.p.c., il quale individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di un'elezione di domicilio che trascenda la fase processuale nella quale viene compiuta;

VI.f. in ogni caso la controversia di merito era stata tempestivamente instaurata con la notificazione del relativo atto introduttivo eseguita in Brasile, nel luogo il cui il B. aveva riconosciuto di avere la propria residenza, restando irrilevante che la copia notificata fosse venuta in possesso del B. il trentatreesimo giorno successivo al deposito del provvedimento cautelare;

VI.g. infatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 358, gli articoli 142, comma 3, e 143, comma 3, c.p.c. dovevano essere interpretati nel senso che, quando un atto di notifica debba essere effettuato all'estero entro un termine da rispettare a pena di decadenza, l'osservanza del termine si intende realizzata con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, non essendo necessario, ai predetti fini decadenziali, anche l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; nel caso di specie, le formalità predette si erano esaurite entro il termine decadenziale stabilito nel provvedimento cautelare;

VI.h. a nulla rilevava che nella indicazione dell'udienza di prima comparizione la s.p.a. Euroforex non avesse rispettato il termine minimo di 180 giorni prescritto, in caso di notificazione dell'atto di citazione all'estero, dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c., trattandosi di vizio sanabile e in concreto sanato dall'appellata, con effetto ex tunc, mediante rinnovazione della citazione entro il termine fissato dal giudice;

VI.i. poiché entrambe le notificazioni erano valide e tempestive, la pronuncia di rigetto del ricorso del B. ex art. 669 novies c.p.c. doveva essere confermata, anche se con diversa motivazione.

VII. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, con un motivo, la s.p.a. Euroforex.

Nella odierna pubblica udienza è stata preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Motivi della decisione

l. Con il primo motivo il B. - denunciando violazione dell'art. 83, comma 4, e 141 c.p.c., nonché insufficiente motivazione - censura la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'elezione di domicilio presso il difensore del procedimento cautelare, contenuta nella procura rilasciata all'atto della costituzione del B. nel procedimento cautelare medesimo, fosse valida anche nella fase del giudizio di merito.

Deduce al riguardo il ricorrente che:

1.1. la procura rilasciata dal B. al difensore nel procedimento cautelare, avendo ad oggetto “la presente procedura e le successive occorrende” si riferisce alle eventuali successive procedure relative alla sola fase cautelare e non contiene espressamente l'estensione del potere di rappresentanza e dell'elezione di domicilio anche alla proposizione del giudizio di merito;

1.2. nella procura rilasciata al difensore del procedimento cautelare manca pertanto una chiara espressione di volontà, nel senso preteso dalla pronuncia impugnata, e una non equivoca estensione della validità della procura anche al successivo eventuale giudizio di merito;

1.3. di conseguenza, la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito eseguita presso il domiciliatario per il giudizio cautelare non ha avuto l'effetto di instaurare tempestivamente il giudizio stesso.

2. Con il secondo motivo il B., denunciando violazione dell'art. 142 c.p.c. e delle leggi speciali correlate, censura la sentenza impugnata, per avere i giudici di appello ritenuto che la notifica eseguita all'estero si fosse perfezionata per il notificante al momento del compimento delle necessarie formalità, nella specie conclusesi nel rispetto del termine decadenziale.

Il ricorrente afferma che l'atto introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un provvedimento di sequestro, per la sua natura particolare e per le conseguenze sostanziali che provoca, deve essere equiparato ad un atto ricettizio, che si perfeziona nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza e non nel momento in cui il mittente lo invia.

Di conseguenza, una simile notifica, pur astrattamente e in rito tempestiva per il notificante, non può avere alcun effetto sostanziale per il notificato, idoneo ad escludere la perenzione del diritto azionato da controparte.

3. Con il ricorso incidentale, la s.p.a. Euroforex - denunciando violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e vizio di insufficiente motivazione - critica la sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'appello per inosservanza del termine breve, decorrente dalla data di notifica dell'istanza di revoca del provvedimento cautelare, notificata dal B. in data 31 luglio 2002, istanza, che se pure non aveva valore formale o sostanziale di impugnazione, dimostrava comunque che il B. a quella data aveva conoscenza del provvedimento del Tribunale di Milano del 2 luglio 2002, oggetto della richiesta di revoca, e poi tardivamente fatto oggetto di appello notificato il 27 giugno 2003, nel rispetto del termine annuale, ma non del termine breve, applicabile alla fattispecie.

4. Per ragioni di priorità logica, deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale della società Euroforex.

Detto ricorso è infondato.

4.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla società Euroforex, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., la notificazione dell'istanza di revoca del provvedimento in data 2 luglio 2002 con il quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di declaratoria d'inefficacia del sequestro conservativo autorizzato sui beni del B., non è equiparabile alla notificazione della sentenza o del provvedimento impugnato, in quanto l'effetto della decorrenza del termine breve d'impugnazione va ricollegato, più che alla conoscenza del provvedimento impugnato, comunque acquisita, al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria del procedimento d'impugnazione espressamente individuata, dal primo comma dell'art. 326 c.p.c., nella notificazione della sentenza (Cass. 16 giugno 2000, n. 8241; 8 gennaio 2001, n. 191; 25 luglio 2002, n. 10952).

4.2. Alla notifica della menzionata istanza di revoca non può neppure applicarsi, il principio giurisprudenziale, secondo il quale anche la notificazione dell'impugnazione equivale, per l'impugnante, alla notificazione della sentenza ed è quindi idonea a far decorrere, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve per eventuali ulteriori impugnazioni dello stesso provvedimento nei confronti della medesima o di altre parti (Cass. 18 aprile 2000, n. 501l; 21 luglio 2000, n. 9569). Infatti l'istanza di revoca di un provvedimento cautelare, in quanto diretta ad adeguare il provvedimento stesso agli sviluppi del processo causati da un mutamento delle circostanze idonee a modificare i presupposti della tutela cautelare concessa, non può essere equiparata ad un atto di impugnazione e non assolve la funzione acceleratoria e sollecitatoria del giudizio d'impugnazione, posta a fondamento della disciplina dettata dall'art. 326, comma 1, c.p.c..

5. Parimenti infondato è il primo motivo del ricorso principale.

5.l. Ritiene infatti il collegio, sulla base di un orientamento più volte affermato da questa Corte, che la procura rilasciata per la fase cautelare e che contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, l'indicazione della sua validità oltre la fase cautelare, nonché la menzione delle fasi di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente, soddisfa l'esigenza che è alla base dell'art. 141 c.p.c., il quale individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di un'elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta (Cass. 15 marzo 2002, n. 3794. In senso conforme, Cass. 28 gennaio 2003, n. 1236; 27 ottobre 2003, n. 16094).

5.2. La Corte di appello - nell'affermare che la procura speciale, con elezione di domicilio, rilasciata dall'appellante al suo difensore nell'atto di costituzione nel procedimento cautelare, in quanto espressamente riferita anche alle «procedure successive occorrende in ogni fase e grado, anche in sede di esecuzione, con riferimento a tutti i poteri di legge, compresi quelli di proporre riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio, chiedere pronunzie secondo equità, transigere con ampia promessa di rato» riguardava anche il successivo giudizio di merito - si è uniformata all'enunciato orientamento di questa Corte, sulla base di un'interpretazione della atto di procura congruamente motivata e che si sottrae alle censure mosse dal ricorrente. Questi - nell'evidenziare che «nella procura rilasciata ai difensori per il procedimento di sequestro conservativo non vi è né una chiara espressione di volontà, nel senso preteso dalla pronuncia impugnata, né una non equivoca estensione della validità della procura anche all'eventuale giudizio di merito, visto che la dizione “la presente procedura e le successive occorrende” si riferisce evidentemente alle eventuali successive "procedure" relative alla sola fase cautelare» - ha inammissibilmente proposto una diversa interpretazione del contenuto della procura, senza indicare la violazione di alcuna delle regole legali di interpretazione del contratto e senza addurre in concreto l'esistenza di alcun vizio nella motivazione posta dalla Corte territoriale, alla base della propria decisione.

5.3. Infatti - poiché la procura alla lite è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto degli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto a cui essa accede (Cass. 16 giugno 2004, n. 11326; 7 marzo 2006, n. 4868; 12 ottobre 2006, n. 21924) - la sua interpretazione, al fine di individuare l'ambito del mandato conferito dalla parte al procuratore, costituisce valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata (Cass. 1 marzo 2007, n. 4864), dovendosi comunque ritenere inammissibile la mera denuncia della mancanza di giustificazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, denuncia che mira a prospettare invece un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità (Cass. 16 giugno 2004, n. 11326; 12 ottobre 2006, n. 21924).

6. Il rigetto del primo motivo del ricorso principale determina l'assorbimento del secondo motivo, riguardante una questione non più rilevante ai fini della decisione della controversia (Cass. 10 giugno 1987, n. 5057; 6 giugno 2006, n. 13259).

7. Respinti entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente principale, la cui soccombenza deve ritenersi prevalente rispetto a quella del ricorrente incidentale, risultato già pienamente vittorioso all'esito del giudizio di appello e il cui interesse all'impugnazione è derivato dalla presentazione del ricorso di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in € 7.100,00 (settemilacento/00), di cui € 7.000,00 (settemila/00) per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.





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