SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 2 agosto 2007, n. 31670
Giustizia sportiva nazionale e internazionale
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PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
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La sentenza che si commenta riguarda la questione relativa all’omissione di visita da parte di un medico di guardia a seguito di esplicita richiesta da parte di un paziente.
Nel caso testé annunciato il medico di guardia commette reato oppure rimane indenne?
Con la pronuncia in esame il supremo consesso ha ascritto tale tipo di responsabilità al reato di cui all’art. 328 c.p., per essersi il camice bianco, in qualità di medico di guardia, sottratto ad un atto dovuto (rectius esplicita richiesta di visita da parte del paziente che lamentava un dolore al petto) rispondendo di omissione di atti d’ufficio.
Per i supremi giudici il medico doveva intervenire senza ritardo rispetto ad una situazione che presentava connotati di gravità. A confutazione di tale deciso, gli ermellini precisano che la constatazione sintomatologica è compito essenziale del medico che deve valutare la necessità di procedere ad un esame clinico nella specie completamente omesso.
Peraltro, avendo l’ammalato rappresentato uno stato di malessere evidente (dolore, bruciore allo stomaco), in capo al sanitario si è venuto ad integrare il reato di dolo di omissione. Con l’odierno dictum i giudici di Piazza Cavour, uniformandosi ai predenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, affermano che se è pur vero che non può negarsi al sanitario il compito di valutare la necessità di visitare il paziente sulla base del quadro clinico prospettatogli, considerando che il rifiuto rilevante a norma dell'articolo 328 deve riguardare un atto indifferibile, è anche vero che una tale discrezionalità può ben essere sindacata dal giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame (Cass. VI sez. pen. sentenza 21 giugno 1999; Cass. pen., VI sez. sentenza 7 settembre 2005 n. 33018). Cosicché - continua il collegio - risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità (Cass. VI sez. pen. sentenza 21 giugno 1999).
Come immediato corollario scaturisce che il dottore incaricato deve intervenire, qualora gli venga richiesta una visita domiciliare urgente, pur in presenza di una banale richiesta di soccorso. Né il medico potrà esimersi da responsabilità per non aver potuto visitare il paziente, qualora dimostri di essere novello del luogo di incarico e, pertanto, non a conoscenza del luogo ove doveva prestare assistenza di visita domiciliare1.
La pronuncia in esame esprime a chiare lettere il comportamento che deve tenere il medico di guardia durante il turno di lavoro e si estende analogicamente anche alle altre professioni intellettuali qualificabili come pubbliche funzioni. Orbene, ad avviso dello scrivente codesta decisione falcidia tutti quei comportamenti omissivi incompatibili con tale professione ed è foriera di valori sia giuridici che morali che toccheranno la coscienza non solo del comune utente (ed in specie i pazienti), ma anche di tutti coloro che professano lo stesso mestiere. Se da un lato il medico di guardia viene retribuito per svolgere la sua attività, se il bene che ricade sotto i suoi occhi è il più delicato (diritto alla salute), se ognuno di noi dona inane tutta la propria fiducia al dottore, è chiaro che quest’ultimo, qualora non risponda alla richiesta prospettatagli incorrerà nel reato di cui alla narrativa che precede.
Egli sarà colpevole in primo luogo, per non essere intervenuto in una situazione di imminente e potenziale nocumento all’integrità psico-fisica del soggetto sofferente; in secondo luogo, per lo specifico dovere professionale della guardia medica di effettuare tutti gli interventi che gli siano sollecitati. Il camice bianco potrà esonerarsi dalla responsabilità solo nel caso in cui vi siano stati comprovati, legittimi e gravi impedimenti a prestare la necessaria assistenza sanitaria, ergo concreti dati circostanziali precisi ed univoci, ontologicamente idonei a qualificare giuridicamente l'inerzia del medico quale sostanziale implicito rifiuto.
Ed invero, condividendo l’orientamento della Suprema Corte, è doveroso sottolineare che la discrezionalità riconosciuta al medico, di valutare la sussistenza, prima facie dell’urgenza non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie.
Il ruolo del medico di guardia: brevi cenni
Sulla base della normativa esistente in materia, si possono tirare le somme per qualificare giuridicamente la responsabilità cui incorre il medico di guardia in casi analoghi a quelli prospettati nella fattispecie de qua.
Il medico, al pari di altre figure professionali esistenti nel panorama lavorativo2, è esercente una professione intellettuale e la sua opera apprestata, salvo alcuni casi eccezionali3, si qualifica come obbligazione di mezzi e non di risultato4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro che (nel caso in esame i medici) esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa, ed agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione o dal suo svolgersi, per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi.
In tale alveo giuridico sono considerati pubbliche funzioni quelle esercitate in ambito ospedaliero dai direttori delle unità operative, medici primari, medici di accettazione e pronto soccorso. Coloro che in qualità di dottori, svolgendo le richiamate funzioni, si sottraggano ad un atto dovuto, risponderanno del reato previsto dall’art. 328, comma 1, c.p..
Quest’ultimo non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, potendo concretizzarsi anche nella inerzia del pubblico ufficiale protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o di decadenza nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento di un atto entro un termine5.
In seno alla circostanza del dovere di intervento da parte del sanitario, la fonte normativa da cui prende le mosse la giurisprudenza è l'art. 13 comma 3 d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 («Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»), il quale dispone che «durante il turno di guardia il medico è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto». In tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare è rimessa alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sindacato del giudice di merito alla stregua degli elementi di prova sottoposti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la (doverosa) richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata, o la sintomatologia esistente.
Caso deciso
Il Tribunale di Lamezia Terme condannava il dott. X per il reato di cui all’art. 328 c.p., perché in qualità di medico di guardia presso la postazione di Z, rifiutava un atto del suo ufficio, in quanto in presenza di esplicita richiesta da parte di Y che lamentava un forte dolore al petto e alla bocca dello stomaco, il dottore X riceveva il paziente all’uscio e non lo visitava, dirottandolo verso la farmacia. Poche ore dopo l’ammalato decedeva in casa sua e di tanto ne veniva a conoscenza per primo il cugino.
Il deciso del giudice di primo grado veniva confermato anche dalla Corte d’appello di Catanzaro. A tal punto, il sanitario ricorreva in cassazione deducendo due motivi.
Con il primo la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione del giudice di prime cure, in quanto l’ascritta responsabilità di X scaturiva dalle dichiarazioni de relato, peraltro provenienti da una sola persona.
In secondo luogo, difetto di motivazione in seno al concetto di rifiuto di atti d’ufficio, per non mancanza, nella fattispecie de qua, di una situazione caratterizzata dalla doverosità dell’intervento.
Entrambi i motivi venivano dichiarati inammissibili, cosicché il medico X con l’odierno dictum veniva condannato per omissione di atti d’ufficio.
(Altalex, 16 ottobre 2007. Nota di Luca Bardaro)
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1 Si veda sul punto l’interessante sentenza del Tribunale penale di Salerno, sez. I, sentenza del 25.07.2005. La querelle sottoposta ai giudici di merito riguardava il caso di una madre che, allarmata dalle convulsioni febbrili della figlioletta, telefonava alla Guardia medica, dichiarando al sanitario preposto la situazione sintomatologia della bimba. Il medico di turno, però, gli manifestava la necessità di andarlo a prendere con l’automobile in quanto, essendo nuovo di incarico in quella zona, non sarebbe stato in grado di raggiungere la sua abitazione. Purtroppo l’evento morte si inflisse sulla piccola. Con la succitata pronuncia, i giudici di merito campani, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. pen., sentenza 7.09.2005 n. 33018), statuivano che il potere demandato al medico di valutare la sussistenza di una situazione di sostanziale urgenza non può mai indurre a colpevoli inerzie ad omissioni, incombendo pur sempre sul medesimo il dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertate le reali condizioni di salute di chi, denunciando un grave stato di sofferenza personale o di terzi, ne solleciti l'immediato intervento. Pertanto, il sanitario inerte venne condannato per il reato di cui all’art. 328, c.p.
2 Solo a titolo di esempio la professione di avvocato, di ingegnere, etc..
3 Chiaro è che la prestazione effettuata da uno specialista di odontoiatria o da un chirurgo plastico e in linea con il fine richiesto.
4 Ex multis Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1983 n. 4245.
5 Cass. pen., VI sez., 19 novembre 2003.