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Locazione, conduttore, recesso, violazione di norme sulla sicurezza, legittimità
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.10.2007 n° 22886
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Locazione – conduttore – recesso – violazione di norme sulla sicurezza – legittimità [art. 1580 c.c.]

E’ legittimo il recesso anticipato del conduttore con riferimento ad un contratto di locazione, laddove la cosa locata non sia in regola con la normativa in tema di sicurezza; è irrilevante che il conduttore fosse a conoscenza delle suddette irregolarità, perché trattandosi di norme imperative non possono essere derogate dalle parti. (1) (2) (3) (4)

(1) In tema di locazione ed alienazione di una quota dell’immobile, si veda Cassazione civile SS.UU. 13886/2007.
(2) In tema di consegna tardiva del bene da parte del conduttore, si veda Cassazione civile 11189/2007.
(3) A proposito degli obblighi gravanti sul conduttore, si veda Cassazione civile 10562/2007.
(4) Sul tema dei vizi della cosa locata, si veda Cassazione civile 11198/2007.

(Fonte: Altalex Massimario 23/2007)



| locazione | conduttore | recesso | violazione di norme sulla sicurezza |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 30 ottobre 2007, n. 22886

(Pres. Nicastro - Est. Lanzillo)

Motivi della decisione

I cinque motivi di ricorso denunciano tutti l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il recesso del conduttore ed ha emesso condanna al pagamento dei canoni per il periodo successivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 1346 e 1418 cod. civ., con la motivazione che l'inidoneità dell'immobile ad essere utilizzato come scuola, per inosservanza delle prescrizioni in tema di sicurezza, integra impossibilità-illiceità dell'oggetto e comporta la nullità del contratto di locazione, giustificando il recesso del conduttore per l'impossibilità di perseguire lo scopo convenuto: nullità rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Con il secondo motivo, proposto in subordine, per il caso in cui si escluda la nullità, il ricorrente prospetta la violazione degli art. 1460, 1571, 1575 e 1578 cod. civ., per non avere la Corte di appello rilevato che il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi e sull'adeguamento dell'impianto elettrico costituisce inadempimento del locatore, a cui l'art. 1575 cod. civ. impone l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso a cui è destinata, mentre l'art. 1578 giustifica la risoluzione del rapporto qualora i vizi del bene locato ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito. Nella specie, il Longo si sarebbe reso inadempiente sia all'atto della conclusione del contratto, per avere concesso in locazione un immobile non idoneo ad essere destinato all'uso convenuto, sia nel corsa del rapporto, per non avere provveduto all'adeguamento dell'immobile, dopo l'ispezione dell'autorità sanitaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27, ult. comma, legge n. 392 del 1978, per avere la Corte di appello escluso la legittimità del recesso con la sola motivazione che la situazione rilevata dalla Usl era già esistente alla data della conclusione del contratto e ben nota al conduttore, limitando la sua indagine all'insufficienza dell'altezza dei locali, mentre le contestazioni della Usl erano ben più ampie e riguardavano anche l'inadeguatezza degli impianti elettrici, delle scale e delle vie di fuga, rispetto alle prescrizioni delle leggi n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, e la conseguente, totale inagibilità dei locali. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione degli art. 1321, 1322, 1325, 1372 e 1373 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha emesso condanna al pagamento dei canoni nonostante il mancato godimento dell'immobile, ed anche per il tempo successivo alla riconsegna, in violazione del principio sinallagmatico.

Con il quinto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo a tutte le questioni di cui sopra. Il primo motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il recesso anticipato del conduttore non è giustificato qualora i gravi motivi siano fondati su circostanze e situazioni preesistenti alla data della conclusione del contratto e fin da allora note al conduttore, si ispira a un principio che non può essere utilmente invocato nel caso di specie.

Essa presuppone che il conduttore - avendo concluso il contratto pur conoscendo (o potendo conoscere) le peculiari caratteristiche del bene locato - le abbia liberamente accettate e pertanto non possa successivamente dolersene. Ma ciò vale limitatamente ai requisiti del bene di cui le parti possono disporre; non con riguardo a quelli imposti da norme inderogabili di legge, come le prescrizioni attinenti alla sicurezza degli edifici (soprattutto se adibiti a scuola).

Qui la presunta accettazione è del tutto irrilevante, non potendo le parti derogare con i loro accordi alle disposizioni imperative di legge. (Principio che trova riscontro, fra l'altro, nella norma dell'art. 1580 cod. civ., secondo cui il conduttore può sempre chiedere la risoluzione del contratto per i vizi della cosa che espongano pericolo la salute, anche quando i vizi gli fossero noti, e nonostante qualunque rinuncia). Nella specie, le irregolarità accertate dalla Usl, che hanno comportato la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, si traducono in altrettante cause di nullità del contratto di locazione per impossibilità (giuridica) dell'oggetto, ai sensi degli art. 1346-1418 c.c., come prospettato dal ricorrente. (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 1999 n. 1503 e precedenti ivi cit., che hanno affermato il medesimo principio per il caso in cui il conduttore si trovi nella giuridica impossibilità di esercitare nell'immobile oggetto della locazione l'attività in funzione della quale il contratto era stato concluso). Né sorgono problemi in ordine alla proponibilità in questa sede dell'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente, qualora si consideri che "Nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio...., rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti..." (Cass. Civ. 23 agosto 2006 n. 18374). Il primo motivo di ricorso deve essere quindi accolto.

Ciò rende superfluo l'esame degli altri motivi, che risultano assorbiti. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito. L'accertata nullità del contratto di locazione su cui il Longo ha fondato la sua domanda di pagamento dei canoni comporta il rigetto delle domande proposte con i decreti ingiuntivi opposti (decreto n. 71/00, emesso in data 8.7.2000, e decreto n. 9/01, emesso il 18.1.2001, dal Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Paternò), che vanno entrambi revocati e dichiarati privi di ogni giuridico effetto, in accoglimento delle opposizioni proposte dal Comune di Paternò. Considerata la natura della controversia, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie le opposizioni proposte dal Comune di Paternò avverso i decreti ingiuntivi di cui in motivazione, di cui dispone la revoca.

Compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.





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