Procedimento sommario di cognizione
COLLABORA
Diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento minori), questioni immobiliari e condominiali, successioni, diritti reali in generale, infortunistica stradale e responsabilità civile in generale. Esecuzioni mobiliari ed immobiliari.
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PUNTO&LEXCon pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato... Il Tar del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 31996 depositata lo scorso 30 agosto, ha accolto... La Corte di legittimità - sentenza n. 32571 del 1° settembre 2010 - nel ribadire il diritto del... Con comunicato stampa del 1°settembre, l´Oua ha reso noto di aver inviato una lettera al ministro della Giustizia,... |
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E’ obbligatorio comunicare i nomi di chi vigila sulla corretta gestione dei dati. Una p.a. paga le spese per l’inerzia
I nomi dei cosiddetti "responsabili del trattamento" - di coloro cioè ai quali sono affidati compiti di gestione e controllo sulle operazioni che vengono effettuate sui dati personali contenuti negli archivi - devono essere comunicati ai cittadini che ne facciano richiesta. Il principio vale sia nel caso di amministrazioni pubbliche che di aziende private.
Lo ha ribadito l’Autorità affrontando il ricorso di una donna che si era rivolta invano ad un’amministrazione pubblica chiedendo di accedere ai suoi dati personali e di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati. Va ricordato, a tale proposito, che i gestori delle banche dati (quelli che la legge n.675/96 chiama "titolari del trattamento") possono designare quali responsabili del trattamento persone o società con particolare esperienza e capacità, e affidare loro compiti di gestione e controllo sulla raccolta, l’uso, la conservazione, la comunicazione dei dati.
La vicenda prende avvio lo scorso autunno quando, come risposta ad un primo ricorso dell’interessata, l’Autorità aveva invitato l’amministrazione ad aderire spontaneamente alle richieste formulate.
Successivamente, la ricorrente si rivolgeva però con un secondo ricorso al Garante lamentando l’inadempienza dell’amministrazione. Quest’ultima, interpellata dall’Autorità rispondeva affermando che, nonostante i numerosi contatti telefonici e a mezzo e-mail, l’interessata aveva offerto informazioni generiche riguardo agli uffici ai quali si chiedeva di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento e aveva indicato una residenza diversa da quella presente nella banca dati. Pertanto, concludeva l’amministrazione, la genericità degli elementi acquisiti impediva di soddisfare le richieste avanzate.
Decidendo sul ricorso, il Garante ha riconosciuto la legittimità delle richieste dell’interessata e ha accolto la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento che devono sempre essere comunicati ai diretti interessati ordinando, peraltro, una risposta entro un termine stabilito. Ai competenti uffici della pubblica Amministrazione sono inoltre state imputate le spese del procedimento stabilite in 250 euro.
Ha invece deciso di non procedere riguardo alla mancata comunicazione dei dati personali, avendo la ricorrente, anche alla luce dei diversi contatti intercorsi tra le parti, ormai sufficienti elementi per indirizzare la sua richiesta di accesso direttamente ai competenti uffici dai quali potrà ricevere la specifica documentazione richiesta.
(Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it, newsletter 7 - 13 aprile 2003)