Persone fisiche e giuridiche | Transessualismo
Transessualismo: il corpo adeguato alla psiche
(Articolo tratto dalla Newsletter n. 1/2008 dello Studio Adducci and Associates di Roma - www.adducciandassociates.eu)
La prima volta che ho sentito parlare di transessualismo frequentavo ancora l’università. Era un pomeriggio di ottobre e mi trovavo in una libreria giuridica del centro di Roma a vagare da uno scaffale ad un altro in cerca di un testo extra-universitario in materia di diritto della persona da acquistare ed accompagnare allo studio dell’esame di turno nei momenti di riposo.
Tutto ad un tratto mi capitò sotto mano un testo dalle dimensioni inusuali, diciamo ridotte rispetto ai libri che ero abituato a vedere, che verteva appunto sul transessualismo1. Acquistai immediatamente detto testo ed uscito dalla libreria, essendo troppa la curiosità, iniziai a dargli uno sguardo prima di tornare a casa. La mia attenzione fu subito catturata dal capitolo V, intitolato “Storie di transessuali”, in cui uno degli autori riportava sei esperienze raccontate da transessuali veri.
Tra queste, devo dire tutte davvero toccanti, profonde e così serie, ve ne era una di un individuo che raccontava il suo percorso di transizione da maschio a femmina; tale esperienza attirò la mia attenzione per quello che c’era scritto. Questo individuo rievocò la notte prima di sottoporsi all’intervento chirurgico “demolitivo” che gli avrebbe permesso di diventare donna, la ritualità dei gesti e delle parole dette quella sera, nonchè lo stato d’animo in cui versava in quelle fatidiche ore (e forse di quella parte della sua vita) caratterizzato, da un lato, dall’ansia di quello che di li a poco avrebbe fatto, dall’altra, della nuova vita che l’aspettava e le si prosepttava davanti in un corpo finalmente adeguato alla sua psiche.
Il testo così recitava: “La sera prima dell’intervento mi scoprii il pene e i testicoli e diedi loro il mio congedo definitivo con: Addio bellini, questa è l’ultima notte che trascorreremo insieme – Il giorno dopo diventai Roberta”2.
Ritengo che in questa frase c’è tutto quanto connoti, soprattutto dal punto di vista psicologico, un transessuale.
Un transesuale è una persona che sta per intraprendere un viaggio, un viaggio senza ritorno, un viaggio da cui inizia una nuova vita, nuove esperienze, emozioni, incontri e aspettative. Una vita che è nuova perchè la si inizia con un corpo che finalmente è in sintonia con la psiche della persona; è un corpo che il transessuale realmente si vuole e si desidera fortemente (in alcuni casi dai primi anni di vita), un corpo che vuole entrare in relazione con altri individui, dando così vita a quell’importante momento di crescita, sviluppo e modellamento della personalità umana riconosciuto anche dalla nostra Carta costituzionale (art. 2), che prima di allora era ovviamente compromesso causa l’isolamento e la ghettizazzione che accompagna la vita di un transessuale nella nostra società.
Da quel momento avanti a me si aprirono nuovi scenari e la curiosità di reperire ulteriori informazioni sul trasessualismo mi spinse ad approfondire questa delicata materia, cercando di leggere quanto più possibile tra il materiale giuridico e non reperito.
Così iniziai a documentarmi e scoprii che agli inizi degli anni ottanta il Parlamento italiano, considerando il fenomeno noto nella nostra società con il nome di transessualismo3, aveva licenziato in tempi brevissimi un provvedimento legislativo che veniva a disciplinare – sia pure non facendo espresso richiamo o utilizzando il termine “transessuale4” al suo interno – le modalità per ottenere la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, non più soltanto, come ha avuto modo di mettere in evidenza la Corte costituzionale5, nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo - così come ritenuto dalla costante giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - ma anche nel caso (ed era questa la novità di rilievo della Legge6) in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto.
In questo ultimo caso, ho avuto modo di capire che i transiti sono essenzialmente due. Abbiamo un transito da un soggetto maschio a femmina (MtF) ed un transito da un individuo femmina a maschio (FtM). Quello che accade, pertanto, è che con la rettifica di sesso il maschio, a seguito degli interventi demolitivi e ricostruttivi, diventa femmina viceversa la femmina diventa maschio. Pertanto, alla fine del viaggio entrambi gli individui entrano a far parte della categoria di genere opposta a quella originaria (o biologica).
Il transessuale è un individuo che soffre di disturbo alla identità di genere. Questa condizione rientra tra i disturbi mentali del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali e si concreta nel fatto che la persona ha un netto e definitivo rifiuto del proprio sesso o di quello assegnatole al momento della nascita e si identifica o meglio si trova più a suo agio nel sesso opposto al prorpio. Si tratta di soggetti diversi7 che necessitano di consone forme di tutela.
Proprio in tale ottica si è mosso il nostro Legislatore, dando vita ad un impianto normativo teso ad apprestare una adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale, consentendo loro - alla fine dell’iter procedurale positivamente conclusosi, che permette (nella maggior parte dei casi) di ricomporre l’equlibrio tra soma e psiche - l’affermazione della personalità e permettendo loro di superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso accompagna il transessuale nella sua esistenza.
La Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
Il provvedimento legisaltivo cui ho fatto riferimento è rappresentato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; si tratta di un testo legislativo succinto, infatti è composto da soli sette articoli, che ha necessitato in questo ventennio di una costante opera di integrazione da parte della prassi giurisprudenziale8 e che è stato di recente modificato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 [Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile], che all’art. 1 è venuto ad abrogare, tra le altre cose, il riferimento all’art. 454 del Codice civile.
Si tratta di un provvedimento legislativo di grande rilievo che accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato; un concetto secondo cui ai fini della identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti9.
Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso
Ho così scoperto, anche partecipando attivamente a vari procedimenti, che la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, ideata e disciplinato da questa Legge, si divide in due fasi, fasi che, qui di seguito, sono meglio specificate10.
Preliminarmente, va precisato che l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio. Quanto alle fasi, va detto che la prima, di natura contenziosa, introdotta con ricorso e definita con sentenza, è diretta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo11.
In tale fase, il più delle volte, il Tribunale provvede a nominare un consulente tecnico d’ufficio12 al quale è demandato il compito di valutare se le condizioni psico-sessuali del ricorrente giustifichino la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e – in caso di risposta positiva- di indicare quale o quali interventi chirurgici sono da eseguire nel caso di specie.
Interessante riportare, qui di seguito, la motivazione di una recente sentenza resa dal Tribunale di Bari del 8 novembre 2006 con cui il giudice adito, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha autorizzato il ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico.
“L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di la di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente è affetto da transessualismo cronico irreversibile, ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.
Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento che risale già agli anni della fanciullezza. Il consulente di ufficio ha illustrato l'atteggiamento del ricorrente che, in quanto transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale), non va in alcun modo confuso con il soggetto omosessuale. Quest'ultimo è vittima di una sorta di deviazione dell'istinto sessuale, decisamente orientato verso soggetti dello stesso sesso. Il transessualismo, viceversa, è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.
Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.
Trattandosi, nella specie, di transessuale maschio, il ricorrente si considera femmina a tutti gli effetti, e desidera, ovviamente, avere una vita sessuale come donna eterosessuale.
Tale aspirazione trova concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni ed, in particolare, negli organi genitali maschili. Si giustifica ampiamente, in tal modo, la pressante esigenza prospettata dal ricorrente di sottoporsi ad idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile. Trattasi, sostanzialmente, di un intervento di eliminazione dell'apparato genitale maschile, con successiva ricostruzione ex novo di apparato genitale esterno di fattezze femminili.
Siffatto trattamento può ben essere autorizzato, essendo pienamente realizzabile con ragionevole rischio ed accettabile possibilità di successo e consentendo al ricorrente di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico”.
La seconda fase, che si svolge in camera di consiglio e si conclude anch’essa con sentenza13, invece, è tesa ad accertare che sia intervenuta la modificazione autorizzata dal Tribunale (ovverosia l’intervento demolitivo e ricostruttivo eseguito sul ricorrente)14 e all'attribuzione del sesso diverso risultante mediante ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla rettificazione15.
In questa fase, occorre dare risalto al fatto che il Tribunale può autorizzare la richiesta di rettificazione del sesso solo ed esclusivamente dopo aver accertato – per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio- l’intervenuta modificazione anatomica del ricorrente16.
A questo punto mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto nella realtà pratica se un individuo avesse conseguito la modificazione dei propri caratteri sessuali attraverso un intervento chirurgico non autorizzato dal Tribunale e, quindi, con il mancato rispetto delle regole poste dalla Legge n. 164/1982. Le risposte le ho trovate in Tribunale di Milano del 5 ottobre 2000, provvedimento questo interventuto prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 396/2000 all’art. 1 della Legge, che rifacendosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale, ha ritenuto facilmente superabile il dato strettamente formale contenuto nella Legge, pronunciando la rettificazione di attribuzione di sesso e accogliendo anche la domanda di rettifica del prenome avanzata dal ricorrente17.
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1 Si tratta del lavoro di M. Fiumanò e A.M. Frascani dal titolo “Trans- Sesso”, Roma, 1996.
2 M. Fiumanò – A.M. Frascani, Op. cit., pag. 95.
3 Fenomeno ai tempi quantitativamente modesto, ma che le principali legislazioni europee non avevano omesso di disciplinare con un’apposita legge.
4 La Corte costituzionale con sentenza del 24 maggio 1985, n. 161, facendo propria la dottrina medico- legale, viene a definire come transessuale il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (genere) sente in modo profondo di appartenere all’altro sesso (genere), del quale ha assunto l’aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.
5 In tal senso si esprime la richiamata sentenza della Corte costituzionale del 1985.
6 Novità questa contrastata da Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza del 20 giugno 1983, n. 515 che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della nuova normativa con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Carta costituzionale.
7 La terminologia è usata da Corte costituzionale sentenza citata.
8 Si pensi, ad esempio, alla necessaria previsione, assolutamente non prevista dalla Legge, di un “periodo di riflessione”, periodo in cui l’individuo comprenda veramente se la sua scelta è frutto di una decisione ponderata e ragionata e, quindi definitiva, in quanto tale comportante effetti benefici alla persona affetta da sindrome transessuale, ovvero si tratti di una scelta non ragionata e improvvisata che può solo torcersi contro la persona e avere effetti dannosi sulla stessa. Per un approfondimento sul punto si veda Patti – Will, Mutamento di sesso e tutela della persona, Padova, 1986, pag. 21. A questa manchevolezza o lacuna legislativa ha posto rimedio la giurisprudenza che ha previsto a tal fine prima di pronunciarsi un periodo di prova di almeno un anno.
9 In tal senso si esprime pedissequamente la Corte costituzionale con la richiamata sentenza del 1985.
10 Sul punto si analizzi Tribunale di Pavia del 2 febbraio 2006.
11 E’ il caso di precisare che prima dell’inizio di questa fase c’è un vero e proprio mondo a parte (a molti sconosciuto) in cui il transessuale deve rivolgersi ad un medico per la diagnosi del disturbo da identità di genere, i rapporti con l’endocrinologo per la terapia ormonale sostitutiva e gli estenuanti e duri i trattamenti estetico- chirurgici soprattutto per il transito da MtF.
12 Si tiene a precisare che le spese processuali e di consulenza tecnica sono ovviamente poste a carico del ricorrente.
13 A norma dell’art. 4 della Legge n. 164/1982 la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.
14 Si tiene a precisare sul punto che secondo la giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di Bologna del 5 agosto 2005 [in Foro italiano, 2006, 12, I, pag. 3542] e Tribunale di Pavia già citato [in Foro italiano, 2006, 5, I, pag. 1596]), ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso è sufficiente (nel caso di persona originariamente di sesso maschile) che (i) “la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli, in quanto organi che permettono di generare come uomo, mentre non è necessaria anche l'asportazione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali femminili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica” e che (nel caso di persona originariamente di sesso femminile) (ii) “è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione dell'utero e delle ovaie, oltre che delle ghiandole mammarie, con conseguente preclusione della capacità di procreazione, mentre non è necessaria anche la ricostruzione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali maschili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica”.
15 A norma dell’art. 5 della Legge n. 164/1982 le attestazioni di stato civile sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
16 In tal senso si esprime Tribunale di Venezia del 2 agosto 2000.
17 Per un rigetto della domanda si veda però Tribunale di Brescia del 15 ottobre 2004.
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