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Omicidio, causa d’onore, attenuante, insussistenza
Cassazione penale , sez. I, sentenza 10.10.2007 n° 37352
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Omicidio – causa d’onore – attenuante – insussistenza [artt. 57562, n. 1, c.p.]

Al marito che uccide la moglie per gelosia non si applica l’attenuante comune di cui all’art. 62, n.1, c.p., perché la cd. causa d’onore, lungi dal costituire un motivo di particolare valore morale o sociale, è espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile.

(Fonte: Altalex Massimario 6/2008. Cfr. nota di Cesira Cruciani)



| omicidio | causa d’onore | attenuante |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 10 ottobre 2007, n. 37352

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2006 la Corte d’assise d’appello di Catania confermava la decisione del gup del Tribunale di Siracusa in data 6 ottobre 2005 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato M. A. colpevole del delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 575 c.p., art. 577 c.p., nn. 3 e 4 in relazione all’art. 61 c.p., n. 4 e art. 577 c.p., u.c.), commesso in ***, in danno del coniuge F. C., e lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Da entrambe le sentenze emergeva che il 15 dicembre 2004 M.A., in presenza del figlio minore di otto anni, colpiva ripetutamente e con grande violenza con un bastone, anche quando ormai giaceva a terra inerme, la moglie F.C., che aggrediva alle spalle, come dimostrato dalle tipiche lesioni da difesa agli arti superiori. La causa della morte veniva individuato, all’esito dell’esame autoptico, nel collasso cardiocircolatorio terminale in soggetto in stato comatoso per gravissimo traumatismo cranio-meningo-encefalico con sfondamento della teca.

Il movente del delitto, in ordine al quale l’imputato era confesso, era da ricercare nella forte gelosia che l’uomo nutriva nei confronti della moglie a causa di maldicenze sul comportamento della donna maturate in ambito familiare.

La perizia psichiatrica espletata e il successivo esame dibattimentale del perito, pur evidenziando un livello intellettivo ai limiti inferiori della norma, scarsa flessibilità della capacità di controllo degli impulsi e un disturbo d’ansia somatoforme, sottolineava l’assenza di importanti e gravi tratti psicopatologici, di disturbi a livello psicotico o delirante, tali da incidere sull’imputabilità. 3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, M., il quale lamenta: a) violazione di legge in relazione all’omessa riapertura dell’istruttoria dibattimentale, sollecitata dalla difesa per escutere una serie di testimoni in grado di riferire in ordine al carattere, al temperamento e alla personalità dell’imputato, nonchè al mancato espletamento di una nuova perizia psichiatrica; b) violazione di legge con riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 1 e 2 e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Relativamente al primo motivo di doglianza il Collegio osserva quanto segue.

In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede d’appello, l’art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.

Nel primo caso, il giudice d’appello deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l’istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.

In considerazione del principio di presunzione di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d’appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione o alla negazione di responsabilità dell’imputato (Sez. 5, 1.2.2000, n. 01075, Lavista, rv. 215772; Sez. 2, 7.7.2000, n. 08106, Accettala, rv. 216532; Sez. 5, 8.8.2000, n. 08891, Callegari, rv. 217209).

Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio ritiene che nessuna censura di violazione di legge possa essere mossa al provvedimento impugnato.

Infatti il giudice di merito, con motivazione compiuta e conforme ai canoni in precedenza enunciati, ha sottolineato che le questioni in ordine alle quali erano stati sollecitati dalla difesa approfondimenti probatori in grado d’appello erano già state sviscerate in primo grado mediante l’espletamento di una perizia d’ufficio, l’espletamento di colloqui clinici, di prove psicometriche e psicodiagnostiche, l’acquisizione delle osservazioni svolte dal consulente dott. L.M., designato dalla costruita parte civile, e dal consulente nominato dalla difesa dell’imputato, atti tutti volti, in particolare, a valutare ogni possibile profilo della questione attinente all’imputabilità di M..

La sentenza ha altresì affrontato il problema, rilevante ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, relativa alla configurabilità di eventuali "disturbi della personalità" che, pur non essendo sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono tuttavia rientrare nel concetto di "infermità", qualora siano di consistenza, intensità e gravita tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e sempre che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato da disturbo mentale.

In questa prospettiva la sentenza impugnata, con motivazione approfondita e logicamente coordinata, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di vizi attinenti alla capacità di intendere e di volere in assenza di obiettivi elementi atti a comprovare la sussistenza di patologie psichiatriche tradizionalmente classificate o di "disturbi della personalità" nel senso in precedenza illustrato. Ha, inoltre, correttamente argomentato che l’insufficienza mentale, specie se, come nel caso di specie, di grado lieve e inidonea a sfociare nell’oligofrenia o nella frenastenia non prova nel soggetto alterazioni della capacità di rappresentazione o di autodeterminazione e non diminuisce né esclude l’imputabilità, non avendo un substrato patologico. Nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, può essere, invece, attribuito ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonchè agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità, già in precedenza escluso (Sez. Un. 25 gennaio 2005, ric. Raso, rv. 230317).

2. Anche il secondo motivo di censura è manifestamente infondato.

La circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 1 trova applicazione nei riguardi di un soggetto che commetta un reato in base ad un movente che tragga origine da valori morali e sociali avvertiti e condivisi dalla collettività.

In questa prospettiva la cd. causa d’onore non può assurgere al rango di circostanza attenuante generale secondo il dettato dell’art. 62 c.p., n. 1, in quanto espressione di una concezione angusta e arcaica del rapporto di coniugio, apertamente confliggente con valori ormai acquisiti nella società civile che ricevono un riconoscimento e una tutela anche a livello costituzionale, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l’uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio (Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1988, n. 12863; Cass., Sez. 1^, 6 marzo 1992, n. 5428; Cass., Sez. 1^, 14 ottobre 1992, n. 9254; Cass., Sez. 1^, 26 settembre 1977, n. 15665).

Pertanto l’omicidio commesso dal marito per salvaguardare l’onore asseritamente offeso da una pretesa relazione sentimentale della moglie e dettato da un malinteso senso dell’orgoglio maschile è l’espressione di uno stato passionale sfavorevolmente valutato dalla comune coscienza etica, in quanto manifestazione di un sentimento riprovevole ed esasperato di superiorità maschile.

Manifestamente infondata è anche la censura concernente l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo stato d’ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Sez. 5^, 13 febbraio 2004, n. 12558, rv. 228020).

Dal complesso motivazionale della sentenza impugnata emerge che i giudici di merito, con ragionamento giuridicamente corretto, hanno ritenuto ostativi al riconoscimento della predetta attenuante l’assenza del fatto ingiusto della Farad, vittima di sospetti, pregiudizi e maldicenze, la mancanza di qualsiasi rapporto di adeguatezza tra il presunto fatto ingiusto e la ferocia della reazione del marito. La obiettiva sproporzione è tale da escludere in concreto la sussistenza del nesso causale tra asserito fatto ingiusto e reazione, sicchè il primo ha costituito per l’imputato un pretesto per sfogare la propria gelosia e la propria volontà ritorsiva conseguente ad un malinteso senso dell’onore.

3. Assolutamente prive di pregio sono anche le doglianze concernenti l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente dosimetria della pena, avendo i giudici correttamente valorizzato, quali elementi ostativi l’estrema gravita del fatto, connotato da modalità efferate, da particolare crudeltà dell’azione omicida, posta in essere in presenza del figlio minore, l’elevata intensità del dolo, l’assoluta futilità dei motivi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancando la prova dell’assenza di ogni profilo di colpa in capo al ricorrente (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese qui sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 3.155,62, onorari compresi, oltre IVA e CPA, in favore dello Stato, ove ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese qui sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 3.155,62, onorari compresi, oltre IVA e CPA, in favore dello Stato, ove ammesse al patrocinio a spese dello Stato.




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