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Class Action: note sull’art. 140 bis c1 del Codice del consumo
Articolo di Guido Alpa 13.03.2008
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Con l'introduzione della class action in Italia siamo in presenza di uno strumento processuale che obbedisce a regole speciali o anche in presenza di una normativa che istituisce una nuova categoria di interessi tutelati, aventi natura collettiva, insieme con i diritti individuali?



| Guido Alpa | class action | codice del consumo |

Consumatori | Class action

Class Action: note sull’art. 140 bis c. 1 del Codice del consumo

Prof. Guido Alpa

Sommario: 1. La collocazione dell’art. 140 bis nel Codice del consumo: interpretazione sistematica e problemi pratici - 2. Gli interessi tutelati - 3. Natura della tutela e limiti temporali di applicazione della disposizione.

1. La collocazione dell’art. 140 bis nel Codice del consumo: interpretazione sistematica e problemi pratici

Se la collocazione di una disposizione in un contesto normativo ha un significato ermeneutico - e non potrebbe non averlo secondo quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia con riguardo alla interpretazione restrittiva delle leggi speciali, sia con riguardo alla intitolazione del provvedimento che contiene la disposizione, sia con riguardo alle finalità che essa persegue – la collocazione dell’ art. 140 bis sulla “azione collettiva risarcitoria” non può considerarsi casuale ed ha quindi una sua incidenza che non può essere sottaciuta né esser considerata marginale.

Innanzitutto l’art. 140 bis è aggiunto alle altre disposizioni che, in quel codice, riguardano l’ “accesso alla giustizia”. Così recita la nuova rubrica del titolo II della parte V, precedentemente essendo invece la rubrica formulata in termini di “associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”. La caduta dei termini “associazioni dei consumatori” è dovuta al fatto che non solo a questi soggetti si assicura l’accesso alla giustizia,ma , secondo quanto prevede ora l’art. 140 bis c. 2, anche associazioni e comitati diversi dai soggetti già legittimati a promuovere le iniziative di cui all’art. 140 (inibitorie di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, pubblicazione dei provvedimenti ottenuti).

La c.d. azione collettiva risarcitoria di cui alla disposizione commentata è dunque inserita in un contesto normativo in cui si prevedono, per il titolo II, regole concernenti la legittimazione ad agire (art. 139) e regole di “procedura”, ma si tratta di una inibitoria di carattere generale,mentre regole speciali riguardano sia la legittimazione ad agire sia il procedimento per la promozione dell’azione inibitoria in materia di clausole vessatorie (art. 37).

Non si è dunque in presenza di uno strumento processuale onnipervasivo ma di regole speciali all’interno di un contesto normativo che ha natura particolare (anche se strettamente collegata con il codice civile), cioè la tutela dei consumatori. Queste regole, secondo i principi di ermeneutica legislativa, debbono quindi ricevere una interpretazione restrittiva.

L’ambito di applicazione è indicato nel primo comma: “accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori e utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali“.

L’ambito di applicazione della normativa raccolta sub art. 140 bis non coincide però con l’ambito di applicazione del codice del consumo.

(i) Quanto ai contratti, il codice del consumo disciplina le clausole vessatorie contenute nei contratti con i consumatori, agli artt. 33-38, mentre l’art. 1342 a cui si riferisce la disposizione riguarda i contratti predisposti mediante moduli o formulari nei quali prevalgono le clausole aggiunte rispetto a quelle predisposte. Anche a voler restringere la portata di applicazione dell’art. 140 bis, e a limitarne dunque l’applicazione ai soli contratti dei consumatori – posto che l’art. 1342 vale per tutti i contratti predisposti senza alcuna eccezione rispetto allo status dei contraenti – non si comprende quale sia il significato del riferimento .Con uno sforzo di fantasia si potrebbe arguire che la disposizione si applica ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, anche se non contenenti clausole vessatorie, e sempre che siano sottoscritti da consumatori.

(ii) Quanto al danno, il codice del consumo si occupa della responsabilità del fabbricante,anche se il danno a cui si fa riferimento non incide solo sui consumatori ma su qualsiasi vittima di prodotti difettosi; la formula coincide con la parte finale della disposizione, che allude ad atti illeciti extracontrattuali. Se è così, l’art.140 bis esorbita le materie disciplinate nel codice del consumo, per estendersi ai danni alla salute comunque cagionati, ma anche ai danni derivanti dalla circolazione stradale, e da qualsiasi altra lesione (di un diritto) che sia fonte di un atto illecito extracontrattuale.

(iii) Il credito al consumo è solo citato,ma non disciplinato; la sua materia è inserita nel t.u.b.. Dobbiamo concludere che si tratta di materia estranea al codice del consumo e quindi anche all’area di applicazione dell’art. 140 bis? La risposta è dubbia, perché questa disposizione si applica anche ai comportamenti anticoncorrenziali, che sono disciplinati specificamente sub specie di “pratiche commerciali scorrette”nel codice di consumo, ma in generale nella disciplina apposita riguardante la concorrenza (Legge n. 287 del 1990).

(iv) I diritti dei risparmiatori possono essere tutelati mediante gli strumenti offerti dall’art. 140 bis? I ”risparmiatori” sono considerati “consumatori di prodotti e servizi finanziari”?

La conclusione di questo primo segmento del discorso è che l’art. 140 bis introduce regole inerenti uno strumento processuale particolare ma non limitato alle materie disciplinate nel codice del consumo.

2. Gli interessi tutelati

Gli interessi tutelati non appartengono ai soggetti a cui è riconosciuta la legittimazione ad agire,ma ai consumatori e agli utenti. Tuttavia la formulazione della disposizione è equivoca. Da un lato sembra che i soggetti legittimati possano agire “a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”; dall’altro lato, la finalità della disposizione è nel senso che a questi soggetti si consente di chiedere al tribunale “l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori e utenti”. Dall’altro lato ancora il comma si conclude con la previsione di un requisito ulteriore, “ quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o utenti”. In senso sostanziale, diritti e interessi non alludono alla medesima situazione soggettiva. Diritti individuali sono posizioni soggettive tutelate in capo al singolo; gli interessi protetti possono riguardare sia diritti soggettivi (assoluti o relativi) sia interessi legittimi. Se si trascende alla dimensione superindividuale, gli interessi collettivi appartengono ad una collettività, ad un gruppo predeterminato, ad una categoria. Ma la lettera della disposizione è chiara almeno su di un punto: in questo caso si fanno valere, da un soggetto diverso dal titolare, solo (i) diritti (ii) individuali (iii) tali però da appartenere aduna ”pluralità di consumatori e utenti”.

Siamo dunque in presenza di uno strumento processuale che obbedisce a regole speciali o anche in presenza di una normativa che istituisce una nuova categoria di interessi tutelati, aventi natura collettiva, insieme con i diritti individuali?

Tutto questo caos interpretativo sarebbe stato evitato se la disposizione fosse stata scritta in modo ragionevole, e cioè indicando che <le associazioni (…) e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo [che] sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti [possono] richied [ere,anziche “endo”] al tribunale del luogo … etc.>. Ma così non è stato. Possiamo effettuare questa operazione di ortopedia ermeneutica per dare un significato plausibile alla disposizione?

Non credo che l’art. 140 bis volesse introdurre una nuova categoria di interessi tutelati. Non spetta ad una disposizione speciale introdotta in un sistema speciale di tutela di una categoria di soggetti, quali sono i consumatori. Le assonanze con le disposizioni che precedono la norma nonché con l’art. 2 del codice del consumo, a sua volta ripreso dalla Legge n. 231 del 1998, fanno riferimento alle associazioni volte a tutelare gli interessi collettivi di consumatori e utenti. Tutto potrebbe essere corretto se non vi fosse ancora un ostacolo letterale: al c. 2 si parla nuovamente di “interessi collettivi fatti valere” (dai comitati e dalle altre associazioni non registrate). Credo che si possa ragionare nello stesso modo: gli interessi collettivi qui sono richiamati solo al fine di delimitare la legittimazione ad agire, non costituiscono gli interessi protetti in via innovativa da questa disposizione, che tutela solo diritti individuali purché violati in danno ad una pluralità di consumatori e utenti.

3. Natura della tutela e limiti temporali di applicazione della disposizione

Quanto sopra detto porta ad una seconda conclusione: siamo in presenza di una nuova forma di tutela di interessi già tutelati individualmente dall’ordinamento,ma affidata ad un sistema collettivo. Si tratta dunque di azioni collettive – la versione italiana della class action – a cui possono accedere, per ottenere giustizia, quanti si rivolgano ad associazioni registrate, ad associazioni e a comitati adeguatamente rappresentativi; i singoli possono però intervenire, aderire, accedere alla procedura di conciliazione, ma anche promuovere azioni individuali. Se si tratta di strumento processuale non vi sono limiti temporali per la sua utilizzazione. Si può utilizzare per tutelare lesioni avvenute anteriormente alla entrata in vigore della disposizione.





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