SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 30 luglio 2004, n. 14593
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 18 luglio 1997, la s.p.a. Banca della Provincia di Napoli propose opposizione avverso il precetto di pagamento della somma di lire 233.241.436 a titolo di oneri consortili per l'anno 1994, notificatole ad iniziativa de la s.r.l..
Emme Service il 3.7.1997, unitamente al decreto ingiuntivo emesso il 7.5.1995 in danno del condominio Prof. Studi ad istanza del consorzio GE.SE.CE.DI., dante causa della citata società.
A fondamento dell'opposizione la Banca eccepì che non esisteva un valido titolo esecutivo per le seguenti ragioni: a) il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del Condominio, privo di personalità giuridica, senza l'individuazione di uni l persona fisica; b) l'amministratore del condominio non era legittimato passivo in quanto il titolo si era formato nei confronti del Condominio Prof. Studi per oneri di partecipazione al consorzio precedente; c) che a norma dell'atto costitutivo dello statuto- regolamento del Consorzio ciascun partecipante aveva l'obbligo di concorrere alle spese consortili in ragione dei millesimi; d) il consorzio (GE.SE.CE.DI. rivestiva la qualità di partecipe alla comunione e non di terzo) è premesso la Banca opponente chiese che fosse dichiarata la nullità del precetto, in subordine, previo accertamento che l'obbligo di contribuzione di essa banca era limitato alla quota millesimale da lei posseduta all'interno del condominio Prof. Studi in ragione di mm. 13,899, dichiarare che nulla era dovuto l'opponente per avere la medesima adempiuto al proprio obbligo, l'opposta replicò che la norma statutaria non poteva derogare il principio della solidarietà tra condebitori.
Il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, rigettò l'opposizione dichiarando compensate le spese del giudizio.
Avverso la sentenza propose appello la s.p.a. Credito Emiliano, incorporante la Banca della Provincia di Napoli.
La corte d'appello di Napoli, con sentenza 17 gennaio 2000, rigettò il gravame compensando le spese del giudizio.
In redazione ai motivi di gravame, osservò la corte territoriale che non era fondata l'eccezione di giudicato esterno rispetto alla sentenza resa dalla medesima corte d'appello in data 10 aprile-5 giugno 1998, con la quale era stata negata l'esistenza del vincolo di solidarietà relativamente al pagamento di precedente annualità dei medesimi contributi consortili. In proposito la corte territoriale osservò che tra la ricordata controversia e quella attuale non sussisteva identità nè di petitum nè di coma petendi, trattandosi di somme il cui pagamento era stato intimato con autonomi decreti ingiuntivi e per annualità consortili differenti.
Nel merito, osservò la corte napoletana di non poter condividere il principio affermato dalla corte di Cassazione con la sentenza n. 8350/1996 e fatto proprio dalla sentenza della corte d'appello di Napoli invocata dalla opponente, secondo il quale non sussisterebbe la solidarietà tra i condomini per le obbligazioni assunte per il godimento delle parti comuni. In particolare, avuto riguardo al caso di specie, la corte osservò che trattandosi di oneri consortili gravanti sul condominio Prof. Studi, non era violato il principio fissato nello statuto-regolamento secondo cui ciascun consorziato risponde solo limitatamente alla propria quota, atteso che rispetto al rapporto condominio-singolo condomino (quale era il Credito Emiliano) l'obbligazione fatta valere dal Consorzio andava qualificata come obbligazione esterna.
Ad avviso del giudice d'appello la distinzione tra profilo esterno ed interno del vincolo obbligatorio andava ricercata negli artt. 1294 c.c. - che riconosce la solidarietà tra condebitori - e nell'art. 1298 c.c. - che regola la diversa ripartizione dell'obbligazione solidale tra diversi debitori, sicchè, avuto riguardo alle norme sul condominio negli edifici, nessun ostacolo alla presunzione di solidarietà dell'obbligazione poteva trarsi dall'art. 1123 c.c., che analogamente alla norma dell'art. 1298 c.c., sancisce solo la misura della partecipazione alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Credito Emiliano s.p.a., affidato a due motivi, cui resiste la Emme Service s.r.l..
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 208 e 2909 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dei criteri giuridici che regolano l'istituto della cosa giudicata.
Assume la ricorrente che la corte napoletana ha errato nel non riconoscere il giudicato esterno, essendosi basata su una nozione di petitum e di causa petendi semplicistica, confusa ed errata, che l'avrebbe condotta a disconoscerne la piena coincidenza tra i due giudizi e ad omettere ogni considerazione sul punto decisivo della "cessione del credito" da Ge.se.ce.di a Emme Service s.r.l. Sostiene la ricorrente che il giudicato si è formato sull'accertamento della inesistenza di un obbligo solidale del singolo condomino a pagare alla Ge.se.ce.di l'importo delle rate dei contributi consortili dovuti dal condominio Prof. Studi, e tale statuizione è vincolante anche nella presente controversia perchè medesima è la causa petendi ed) identico il petitum, in quanto il contributo consortile dovuto dal condominio costituisce una obbligatone unica di durata ripartita in rate consecutive di identica natura e finalità.
Sul piano teorico la ricorrente censura la decisione impugnata laddove la corte territoriale assume di non poter condividere il principio affermato dalla cassazione nella sentenza 8530/96, pur ribadendo che il giudicato priverebbe comunque di ogni rilevanza la eventuale erroneità del principio affermato dalla corte di Cassazione recepito dalla corte territoriale nella prima decisione sul punto.
Il primo motivo è infondato.
Ricorre l'effetto preclusivo del giudicato esterno allorchè tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista piena identità di petitum e causa petendi. Nella specie la società ricorrente confonde la casuale coincidenza degli elementi della domanda con la piena identità della stessa. La stessa parte, peraltro, è conscia della non coincidenza delle due domande dei rispettivi giudizi, allorchè adduce una pretesa unicità dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, dedotte pro- rata nelle due rispettive ingiunzioni Tuttavia, a prescindere della inesattezza dell'assunto - posto che la unicità dell'obbligazione potrebbe sussistere, al più, con riferimento alle rate di un medesimo esercizio e non tra esercizi differenti, come nel caso di specie, riferendosi la ingiunzione che qui interessa ai contributi dell'anno 1994, e quella oggetto del precedente giudizio ai contributi dell'anno 1992 - resta fermo comunque che la identità del giudizio presuppone identità di domanda e di causa petendi, il che non può certamente sussistere nel caso di due crediti diversi, per la cui concreta realizzazione sono certamente necessari due titoli esecutivi.
E' del tutto evidente, quindi, che la esclusione della solidarietà tra condominio e condomini, affermata nel precedente giudizio e non impugnata, dispiega i suoi effetti unicamente con riferimento alla obbligazione dedotta in quel giudizio, atteggiandosi nella presente controversia come un mero precedente giurisprudenziale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Afferma la ricorrente che con il secondo motivo di appello essa aveva censurato l'assunto del tribunale secondo cui la questione attinente alla personalità o alla legittimazione del condominio era assorbita dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, sottolineando che il giudice - di fronte al fatto che il giudicato non era posto in esecuzione direttamente nei confronti dell'ingiunto ma di altro soggetto inesattamente ritenuto obbligato solidale - avrebbe dovuto verificare se l'esecutante fosse "terzo" rispetto al condominio ingiunto e se potesse effettivamente agire nei confronti del singolo condomino.
La corte d'appello, secondo la ricorrente, respingendo il motivo di gravame e scrivendo che "la questione posta non attiene alla eccezione sollevata in primo grado", e cioè a quella "della personalità e legittimazione del condominio ingiunto" ha completamente omesso di considerare che il tema di indagine propostogli riguardava un soggetto (il singolo condomino) diverso da quelli del decreto (Ge.se.ce.di. e condominio Studi), sicchè a lui terzo non poteva opporsi il passaggio in giudicato di un decreto ingiuntivo che lo vedeva del tutto estraneo al proto monitorio.
Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
Invero non è agevolmente comprensibile il tenore della censura mossa, in quanto la corte territoriale ha preso in considerazione la doglianza, convenendo coi l'appellante che la questione sollevata in primo grado non atteneva - contrariamente a quanto affermato dal tribunale- alla esistenza o meno della legittimazione dell'ingiunto (la quale era effettivamente - come sostenuto dal primo giudice - coperta dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, che aveva acquisito la medesima forza del giudicato), bensì quella della possibilità di porre in esecuzione nei confronti di un singolo condomino il titolo formatosi a carico del condominio, questione sulla quale la decisione impugnata ha dato ampia risposta affermando la tesi del vincolo solidale tra singolo condomino e condominio nei confronti del creditore "esterno". Una censura su tale punto della decisione può ritenersi espressa nel secondo motivo solo in maniera implicita, laddove la ricorrente assume che la corte d'appello non avrebbe colto l'essenza della questione, e, in forma subordinata, perchè la doglianza fondamentale poggia sulla affermazione di un preteso giudicato esterno che - ad avviso della ricorrente - renderebbe "vana la dissertazione del giudice di appello sul profilo interno ed esterno del vincolo obbligatorio"; tuttavia, esaminando la questione del ritenuto vincolo di solidarietà tra condominio e singoli partecipanti, in conseguenza del rigetto del primo motivo, si osserva che la decisione della corte territoriale sulla questione non inerita alcuna censura.
Invero, se da un lato la tesi fatta propria dalla sentenza di questa corte n. 8530/96 - cui aveva aderito la precedente decisione della corte d'appello di Napoli, invocata come giudicato esterno dalla ricorrente - ha il merito di superare le rilevanti implicazioni di ordine pratico che la solidarietà tra condominio e condomino determina allorchè la carente liquidità condominiale, e il divario della situazione patrimoniale dei singoli partecipanti, inducono il creditore (come nella specie) a soddisfarsi su un solo partecipante, costretto poi all'azione di rivalsa pro-quota nei confronti degli altri condomini, per altri versi la soluzione suddetta determina non minori effetti negativi sul creditore insoddisfatto, costretto a una molteplicità di azioni esecutive, tutte circoscritte ai differenti valori della caratura millesimale dei partecipanti, peraltro normalmente non conosciuti dal creditore medesimo. Tali effetti riflessi - di segno opposto e sostanzialmente equivalenti - non possono, quindi, concorrere come elementi utili alla ricostruzione del sistema, che va conseguentemente operata alla stregua dei soli principi di diritto che regolano le obbligazioni con pluralità di soggetti passivi.
Il principio generale in materia è contenuto nell'art. 1294 c.c. che prevede una none di solidarietà per la ipotesi che più persone siano obbligate per una i prestazione, a meno che il contrario non risulti dal titolo o dalla legge.
Orbene, esclusa la ipotesi - certamente possibile, ma non dedotta nella specie - che la fonte negoziale dell'obbligazione avesse espressamente escluso il vincolo di solidarietà tra i condomini - va esaminato se in via generale possa trovare appiglio nelle disposizioni codicistiche la esclusione della solidarietà relativamente ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni o servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, alle quali ciascun condomino ha un interesse per l'intero (si consideri, per esempio, che il singolo condomino ha interesse alla intera fornitura del combustibile per far funzionare rimpianto centralizzato di riscaldamento, e non soltanto alla fornitura della sua quota astratta di consumo).
Non soccorrono al caso le disposizioni normative che escludono la solidarietà con riferimento a specifiche e diverse fattispecie- come quelle di cui agli articoli 754 e 1295 c.c., le quali dispongono, rispettivamente, che i coeredi sono tenuti i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditali in proporzione della loro quota, e che l'obbligazione di uno dei condebitori in solido si divide tra gli eredi in proporzione alle loro quote; si tratta, infatti, di norme che derogano ad un principio generale, le quali, proprio per la loro natura derogatoria, non sono suscettibili di indiscriminata applicazione ad un ambito del tutto diverso quale quello della proprietà condominiale, tanto più considerando che non è oggettivamente ravvisatile neppure una eadem ratio.
Non mio neanche farsi riferimento alla norma dell'art. 1123 c.c., perchè nessun canone ermeneutico consente di attribuire a detta norma una valenza "esterna", essendo evidente la sua funzione di norma regolatrice della ripartizione interna degli oneri nell'ambito condominiale, come rivela già la stessa rubrica, intitolata "Ripartizione delle spese". Tale esclusiva funzione "interna" è poiinoppugnabilmente dimostrata dalla previsione del secondo comma della norma stessa, che sancisce una differente ripartizione - e cioè in proporzione all'uso che ciascuno può farne - se si tratta di spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa. I due commi della citata disposizione hanno certamente la medesima:
unzione di regolare - nelle due diverse ipotesi - la ripartizione delle spese comuni e, se non è discutibile la funzione meramente "interna" della previsione del secondo comma (non potendo certamente incidere sul quantum che il terzo creditore può chiedere a ciascun condomino la diversa utilità che quest'ultimo può trarre dal bene cui la spesa si riferisce), non si vede come possa differenziarsi la funzione cui assolve la norma del comma precedente.
Agli argomenti sopraesposti va ad aggiungersi - come rilevante elemento interpretativo - la disposizione dell'art. 1115 c.c., che, in un ambito diverso, ma certamente contiguo, qual è quello della comunione, espressamente qualifica solidali le obbligazioni contratte per la cosa comune.
In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato.
La particolarità della questione giuridica trattata consiglia la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004.
Ordinamento e giustizia dello sport
COLLABORA
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PUNTO&LEXLa Cassazione, con sentenza n. 30033 depositata lo scorso 29 luglio, accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale... E' stata immediatamente pubblicata, come supplemento ordinario n. 171 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010,... Il Consiglio nazionale forense ha diffuso ieri, 28 luglio, via mail, una circolare indirizzata ai Presidenti dei consigli... E' stata annullata, con rinvio, da parte dei giudici di legittimità - sentenza n. 29936 del 29 luglio... |
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