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Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.08.2005 n° 17563
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 agosto 2005, n. 17563

Svolgimento del processo

G. T., condomino del fabbricato alla via ***, n. *, di Castellammare di Stabia, premesso che su incarico degli altri due condomini, C. C. ed A. M., la sua impresa edile aveva eseguito degli urgenti lavori all'impianto fognario, alla facciata ed alla scala dello stabile, nonchè alcuna opere interne commissionate dalla C., e che quest'ultima non aveva provveduto a corrispondere la quota da lei dovuta di un terzo del costo dei lavori, con atto notificato il 26 settembre 1996 convenne la C. davanti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia e ne domandò la condA. al pagamento di L. 3.169.431.

Resistette la C. e chiese il rigetto della domanda perchè il terraneo di sua proprietà non era servito dall'impianto fognario interessato dai lavori, e, in via riconvenzionale la condA. del T. al risarcimento dei danni che nel corso della loro esecuzione erano stati cagionati a beni e/o merci in esso custoditi.

Il Giudice di pace con sentenza del 30 agosto 1998 accolse interamente la domanda dell'attore e condannò la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale e la decisione, appellata dalla C., venne riformata il 4 luglio 2001 dal Tribunale di Torre Annunziata, che, all'esito di c.t.u., accolse parzialmente il gravarne e ridusse a L. 532.000 la somma dovuta dalla convenuta, compensando tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Osservò il giudice di secondo grado che:

a) non era fondata l'eccezione dell'appellato di difetto del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio degli altri condomini "sia perchè in astratti non si tratta di litisconsorzio necessario, sia perchè il T. innanzi al giudice di 1^ grado aveva evocato al C. onde sentirla condA.re al pagamento della sua parte dei lavori, sebbene non quantificata in concreto, nel senso che non è stata fornita la prova del patto di divisione dei lavori tra i 3 condomini";

b) non poteva essere accolta "l'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi delle opere in quanto a sua volta sollevata solo in grado di e) era incontestata tra le parti la pattuizione e l'effettuazione da parte della ditta T. di lavori interessanti il condominio e, sulla base della c.t.u., era equo attribuire ad essi "il valore di L. 4.787.700";

d) considerata la minore superficie abitabile dello "appartamento" della C., esattamente il c.t.u. aveva determinato l'onere su di lei gravante "in meno di 1/3 della somma totale, ovvero L. 532.000", oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;

e) la C. non aveva provato la distruzione od il deterioramento di beni o/o merci esistenti nel suo "quartino" per infiltrazioni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori.

Il T. è ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza e l'intimata C. non ha resistito in giudizio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 349, c.p.c., in riferimento agli artt. 1655 e/o 2222, c.c., nonchè degli artt, 1292 e 1294, c.c., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che la convenuta, in quanto committente unitamente all'altra condomina dei lavori a lui appaltati, sarebbe stata obbligata in solido al pagamento dell'intero corrispettivo, di cui egli aveva chiesto, invece, il rimborso della sola quota di 1/3, e che l'applicazione dei criteri di ripartizione della spesa, dettati in tema di condominio dall'art. 1123, c.c., oltre ad essere stata da lei inammissibilmente chiesta solo nel. secondo grado del giudizio, avrebbe imposto la partecipazione al processo anche dell'altra condomina.

Il motivo è fondato.

Costituisce obbligazione solidale dei committenti, a norma dell'art. 1294, c.c., quella del pagamento del corrispettivo di un appalto da loro congiuntamente conferito e, conseguentemente, premessa la stipulazione di un contratto tra i condomini e l'attore per l'effettuazione di lavori interessanti il fabbricato comune e la mancata determinazione del corrispettivo, costituiva, da un lato, un argomento privo di rilievo l'assunto della mancanza della prova di un patto di divisione tra i condomini e, dall'altro, atteneva al rapporto interno tra i condomini, non opponibile all'appaltatore, ancorchè condomino, la misura entro la quale la spesa per l'esecuzione dei lavori appaltati avrebbe dovuto essere ripartita tra i proprietari delle singole unità immobiliari. Nè soccorreva a ridurre la pretesa dell'appaltatore, rivestente anche la qualità di condomino, l'ipotizzabilità di una compensazione giudiziale tra il credito da lui vantato e quello nei suoi confronti della condomina che avesse corrisposto per i lavori una somma maggiore di quella dovuta in relazione al valore della sua proprietà individuale, giacchè la compensazione avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica eccezione, che andava proposta, a pena di decadenza, in primo grado e non poteva essere surrogata dalla prospettazione per la prima volta in grado di appello della questione costituita dalla violazione dell'art. 1123, c.c..

Con il secondo motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345, c.p.c., e del principio della cd. contestazione, nonchè dell'omessa e/o insufficiente motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere esaminato ed accolto, disattendendo le contestazioni dai lui mosse, il motivo di gravame della condomina che atteneva alla quantificazione dei lavori, benchè la convenuta in primo grado non avesse mai contestato l'entità degli stessi e la determinazione del costo, essendosi limitata a sostenere che non era tenuta al loro pagamento in quanto non avevano interessato la sua proprietà.

Il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti, consentito in sede di legittimità dalla natura processuale di uno dei vizi denunciati, emerge che, al pari della domanda di determinazione del corrispettivo dovuto secondo i criteri dettati dall'art. 1123, c.c., anche la questione relativa alla misura dei lavori pattuiti ed eseguiti dall'attore non era stata introdotta nel primo grado di giudizio, avendo la convenuta in esso chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in base al solo assunto che l'impianto fognario riparato non era al servizio del suo terranno e che nel corso dell'esecuzione aveva subito dei danni che dovevano essere risarciti.

Costituiva, dunque, una eccezione nuova, inammissibile in appello ex art. 345, c.p.c. (nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990), quella che, lamentando l'effettuazione della valutazione dei lavori soltanto sulla base dei computi presentati dall'attore e la mancata prova dell'entità del credito, aveva introdotto nel processo, senza attingere alla ratio della decisione di primo grado, che aveva fatto riferimento alle risultanze di conteggi redatti dal direttore dei lavori e alle nozioni di comune esperienza in tema di costi correnti di materiali e di mano d'opera, un nuovo tema di indagine e di decisione, ampliando l'ambito ed i termini della controversia ed inducendo sul punto anche all'espletamento di una c.t.u..

Alla fondatezza del secondo motivo segue l'assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c., nonchè dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la condivisione della c.t.u. da parte della sentenza, avrebbe comportato l'omessa pronuncia sulla sua domanda di pagamento del corrispettivo anche dei lavori concernenti la facciata dell'edificio.

Alla fondatezza del primo e del secondo motivo seguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2005.




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