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Violenza in famiglia, decisione dei figli di convivere con il fidanzato, provocazione
Cassazione penale , sez. V, sentenza 15.04.2008 n° 15543
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Famiglia – violenza sui figli – decisione della convivenza – provocazione – insussistenza [art. 114 c.p.]

Non costituisce attenuante della violenza privata, il fatto che la figlia abbia deciso di andare a convivere con il fidanzato.(1)

Tale comportamento è ormai comunemente accettato a tutti i livelli sociali e non può ritenersi contrario a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume.

(1) In materia di provocazione relativa ad ingiuria o diffamazione, si veda Cassazione penale 43089/2007.

(Fonte: Altalex Massimario 18/2008)



| famiglia | violenza figli | decisione della convivenza | provocazione |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 11 marzo – 15 aprile 2008, n. 15543

(Presidente Pizzuti – Relatore Colonnese)

La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 9.11.2006 confermava la decisione del G.u.p. della stessa città, in data 16.12.2005, con la quale T. G. e T. A. erano stati ritenuti responsabili dei reati, commessi in concorso, di danneggiamento, con un badile, della vettura "Fiat Uno", di proprietà di A. F. (capo 1° della rubrica), di tentata violazione di domicilio, perché, cercando di abbatterne con un badile la porta d'ingresso, compivano atti idonei inequivocamente diretti ad introdursi nell'abitazione dell'A. (capo 2°) e di tentata violenza privata perché, mediante le azioni indicate, compivano atti idonei diretti a costringere T. V. ad uscire dalla detta abitazione (capo3°).

Gli imputati miravano, con le condotte descritte, a far uscire T. V., rispettivamente sorella e figlia degli imputati, dalla casa dove era andata a convivere con il fidanzato A. F..

Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce, con riguardo alla posizione di T. G., che non era dimostrato che l'imputato avesse preso parte alle azioni realizzate dal proprio padre.

Sostiene, nel secondo motivo, che non risultava provata "la rilevanza penale del fatto" e non era stata argomentata la "sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato".

Lamenta, nel terzo motivo, il diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui al comma primo dell'art. 114 c.p..

Assume, infine, che erroneamente non è stata ritenuta configurabile l'attenuante della provocazione; la fuga di T. V. dall'abitazione paterna costituiva fatto ingiusto idoneo a determinare uno stato d'ira dell'imputato.

Relativamente alla posizione di T. A. assume, analogamente a quanto dedotto dal coimputato, che i reati erano stati commessi nello stato d'ira determinato dall'allontanamento della figlia V., che costituiva fatto ingiusto tale da legittimarne la reazione.

I motivi - che costituiscono riproposizione di analoghe doglianze avanzate in appello e disattese - sono destituiti di fondamento e pertanto i ricorsi devono esser rigettati con le conseguenze di legge.

Relativamente alla posizione di T. G. va osservato che - contrariamente alle deduzioni del ricorrente - là Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità concorsuale del ricorrente.

A. F. e T. V. avevano concordemente riferito che entrambi gli imputati avevano minacciato l'A. di distruggere la vettura dello stesso se non avesse fatto uscire la fidanzata.

Le stesse persone offese avevano aggiunto che erano stati entrambi gli imputati a colpire l'auto e subito dopo ad assestar colpi contro la porta d'ingresso, tentando d'abbatterla per introdursi nell'abitazione.

In tale contesto coerentemente è stato ritenuto che T. G. aveva preso parte attiva, con piena consapevolezza dell'illiceità della condotta, nella realizzazione dei reati, donde non si profilavano i presupposti per ritenere che il contributo dello stesso si fosse concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, cioè di efficacia causale così lieve da apparire trascurabile nell'economia dell'iter criminoso.

Relativamente alla doglianza - proposta da entrambi i ricorrenti - concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, deve rilevarsi che la sentenza fornisce adeguata giustificazione circa le ragioni del diniego.

La circostanza che T. V. - all'epoca venticinquenne – avesse deciso di andare a convivere col fidanzato non poteva integrare gli estremi del fatto ingiusto. Il comportamento dei due giovani è ormai comunemente accettato a tutti i livelli sociali e non può ritenersi contrario a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.




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