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L’interpretazione costituzionalmente orientata consente al danneggiato d’agire anche nei confronti anche del civile responsabile (e della di lui compagnia).
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 205 depositata il 13 giugno 2008, ha finalmente preso in esame le prime eccezioni d’incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 (ed indirettamente, anche quelle relative al c.d. risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del D.Lgs. 209/2005).
Il Giudizio della Corte è in realtà un giudizio d’inammissibilità delle eccezioni così come sollevate dai Giudici di Pace di Pavullo nel Frignano e di Montepulciano.
In realtà, con tale giudizio d’inammissibilità, la Corte, pur non entrando nel merito delle numerose questioni assume una posizione che sembra essere già chiara ed univoca. Infatti, tale inammissibilità deriverebbe dal fatto che i Giudici di Merito, prima di presentare la questione alla Corte Costituzionale, non avrebbero ricercato una “interpretazione costituzionalmente orientata” alle norme in esame.
Secondo la Corte Costituzionale tale interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe partire da un presupposto fondamentale, ovvero: le norme del codice delle assicurazioni si limitano a rafforzare la posizione del trasportato o del danneggiato, in quanto soggetto più debole. Partendo da questo presupposto, il soggetto più debole è legittimato ad agire sia nei confronti della compagnia del vettore sia nei confronti del responsabile civile autore del danno.
Detto questo, potrebbe sorgere il dubbio se, affermando che il soggetto debole ha sempre la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, si debba intendere che il danneggiato possa agire in giudizio solo nei confronti dell’autore medesimo del fatto oppure anche nei confronti della di lui compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 209/2005.
Riteniamo che l’unica risposta possibile da dare sia la seconda, e questo per due motivi fondamentali.
In primo luogo perché la stessa Corte Costituzionale fa un richiamo esplicito anche all’art. 1917 c.c.. Rammentiamo che il primo comma dell’art. 1917 c.c. testualmente recita che “nell’assicurazione della responsabile civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto”. E’ vero, lo sappiamo, tale norma si inserisce nel rapporto fra assicurato e assicuratore e non fra danneggiato e assicuratore. Però non possiamo ignorare altresì il fatto che l’art. 141 C.d.A. autorizza anche il danneggiato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice dell’autore del fatto dannoso, estendo, di fatto, l’applicazione dell’art. 1917 c.c. anche a favore del soggetto debole.
In secondo luogo non possiamo dimenticare che, nell’effettuare l’interpretazione costituzionalmente orientata il Giudice non può non tener conto delle direttive della Comunità Europea che con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, all’art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. E’ pertanto ovvio che, un’interpretazione costituzionalmente orientata deve adeguarsi anche a quanto stabilito nella direttiva europea e consentire, quindi, l’azione diretta anche nei confronti della compagnia dell’autore del fatto dannoso.
In sostanza, con questo primo provvedimento, la Corte Costituzionale sembrerebbe sancire quella facoltatività del risarcimento diretto del danno già stabilita da numerosi giudici di merito (per citarne alcuni: Giudice di Pace di Erice, 25 febbraio 2008, sentenza n.108; Giudice di Pace di Torino, 12 ottobre 2007; Giudice di Pace di Torino, 19.11.2007, n. 10623; Giudice di Pace di Sorrento, 19.12.2007; Giudice di Pace di Torino, 28.11.2007, n. 11700/07).
Ovviamente, la questione d’incostituzionalità è riproponibile alla Corte Costituzionale, purchè i Giudici di merito prima tentino di dare una interpretazione costituzionalmente orientata alle norme (che cosi dicendo, sembrerebbero, appunto, incostituzionali).
(Altalex, 16 giugno 2008. Nota di Fabio Quadri)
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