Tribunale di Roma
Sezione XI Civile
Sentenza 8 aprile 2008, n. 7436
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. 9269 dell’ anno 2007 e vertente
TRA
A. G.
opponente
residente in Itri (LT) elett.te dom.to in Roma, via Alessandria, 119 e rappresentata e difesa dall’ avv. Antonio Macera del foro di Latina giusta procura speciale a margine dell’ atto di citazione in opposizione
E
A. G., C. D.
opposti
elett.te dom.ti presso il loro studio in Roma via dei Mille 41/A rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo, pagamento compensi professionali.
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.2.2007, A. G. ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma con il n. 22872/2006, in data 2.1.2007, con cui veniva ingiunto alla medesima opponente il pagamento in favore degli avvocati A. G. e C. D. della somma di € 14.534,44 oltre interessi legali e spese di procedura, quale corrispettivo delle prestazioni professionali dai legali svolte nel giudizio civile di usucapione avente r.g. n. 8425/1994 introdotto presso il tribunale di Latina dalla defunta madre, L. M..
Ha eccepito in via pregiudiziale l’opponente l’incompetenza del giudice adito ex art. 33 d.lgs. 206/2005, cd. codice del consumo, che sancisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza del consumatore, e la competenza del tribunale di Latina.
Nel merito, ha dedotto la parte la propria carenza di legittimazione passiva essendo la stessa, in ragione della scheda testamentaria olografa formata dalla “de cuius”, mera legataria e quindi non assoggettata all’avversa pretesa creditoria, non rientrando peraltro tra i lasciti in suo favore quello relativo al terrene per cui era stato introdotto il giudizio di usucapione in cui i legali avevano prestato opera professionale.
Ha contestato quindi l’opponente la misura degli onorari, eccessiva perché non proporzionata ai vantaggi conseguiti ed all’espletamento dell’attività e, ancora, in particolare: la voce “ricerca documenti", la necessità di introdurre nuovo giudizio tra le stesse parti e lo stesso giudice per errore in cui sarebbe incorsa la “de cuius" nel determinare l’oggetto della propria azione; l’importo della voce "assistenza a n. 10 prove per testi" (udienze dal 30.4.2000 al 30.4.2002) e "assistenza a n. 9 prove per testi” (udienza del 22.6.2004). Dedotta ancora la sproporzione delle quote ricevuta dalla stessa e dal germano Cosmo dalla "de cuius”, ragione per cui ex art. 752 c.c. l’opponente non poteva ritenersi tenuta a corrispondere, secondo premessa dei legali istanti, il 50% del corrispettivo maturato dagli ingiungenti, tanto esposto, la parte ha concluso per la declaratoria di incompetenza del giudice adito per essere sulla controversia competente il tribunale di Latina nel cui circondario ricadeva il comune di Itri, luogo di residenza dell’ opponente; la nullità del decreto ingiuntivo rivestendo l’opponente la qualità di mera legataria; in via subordinata la revoca del decreto per infondatezza del credito azionato; in via ulteriormente subordinata e in ipotesi di rigetto, la riduzione ad equità del “quantum” dovuto sia in ragione dell’attività professionale svolta che del differente riparto di oneri tra opponente e germano A. Cosmo.
Ha chiesto quindi l’opponente 1’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo A. Cosmo per sentirlo dichiarare unico erede o destinatario, in subordine, di una quota di patrimonio ereditario superiore alla metà.
Si sono costituiti gli opposti che hanno dedotto: come imponenti fossero state le attività professionali svolte nei giudizi “a quibus”, attività per le quali le parti avevano comunque applicato i minimi di tariffa; la qualità di erede dell’opponente ed il sostanziale equilibrio di valore dei beni ereditari lasciati dalla defunta ai rispettivi figli; l’infondatezza dell’avversa eccezione di incompetenza territoriale.
Concessa la clausola. di provvisoria esecuzione con provvedimento successivamente dichiarato nullo (ordinanze 5.7.07 e 1.10.07), la causa è stata quindi rinviata per conclusioni all’udienza in epigrafe indicata sulla pregiudiziale di incompetenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di incompetenza per ragioni di territorio del giudice adito, eccezione formulata dall’opponente ai sensi del1’art. 33 lett. u) d.lgs. 206/ 2005, cd. Codice del consumo, e, prima ancora, dall’art. 1469 bis terzo comma n. 19 c.c., disposizioni che affermano la vessatorietà della clausola contrattuale che stabilisca come sede del foro competente una località diversa dal luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, é infondata e con essa la competenza in tal modo individuata nel tribunale di Latina, nel cui circondario si trova il comune di ltri, luogo di residenza dell’opponente.
Assume parte opponente come per le richiamate disposizioni il foro del consumatore, in via interpretativa, si porrebbe esso stesso come foro territoriale esclusivo (tra le altre, nel senso di una siffatta affermazione di principio: Cass. sez. II ord. 8.2.2005 n. 2543; Id., sez. III ord. 29.4.2005 n. 898).
Ma anche ad aderire all’orientamento che vuole per le richiamate disposizioni l’affermazione da parte del legislatore di un foro esclusivo destinato, come tale, a prevalere rispetto agli altri concorrenti fori generali (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.), lo stesso argomentare non può valere a far ritenere la prevalenza del foro del consumatore rispetto a fori di carattere speciale segnati, come tali, da specifiche previsioni legislative.
Cosi, in particolare, nei rapporti tra foro del consumatore, per le sopra richiamate disposizioni, e foro di cui a1l’art. 637 terzo comma c.p.c. laddove é previsto gli avvocati possano “proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti”, occorre aver riguardo alla natura delle norme di riferimento per risolvere il relativo conflitto.
Ai sensi del1’art. 15 delle Disposizioni sulla legge generale, l’abrogazione delle norme di legge consegue, infatti, in ragione di disposizioni posteriori per espressa dichiarazione del legislatore o per incompatibilità tra precedenti e nuove disposizioni.
Premesso come l’abrogazione predicata dalla giurisprudenza di legittimità non trovi comunque un’ espressa previsione in disposizione di legge, è comunque vero che il richiamato principio individuato dallo stesso orientamento interpretativo sia destinato comunque a valere nei rapporti tra leggi aventi la medesima natura e ciò secondo il brocardo che, nel disciplinare la successione delle leggi nel tempo, in applicazione del principio di incompatibilità, prevede che lex generalis non derogat lex specialis.
Sono così in rapporto di incompatibilità la disposizione sul foro del consumatore, ora art. 33 lett. u) cod. consumo, e le previsioni codicistiche che contemplano i fori generali delle persone fisiche e giuridiche nonché il foro facoltativo per i diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.).
Tra dette disposizioni può quindi ben valere l’abrogazione per incompatibilità ex art. 15 cit.
Non sembra però che il legislature nazionale abbia inteso attribuire al foro del consumatore prevalenza su ogni altra concorrente competenza fosse anche, questa, di carattere speciale.
Manca infatti in tal senso un' espressa volontà di abrogazione da parte del legislatore e l’opera dell’interprete non sembra potersi spingere fino ad attribuire a quella competenza una prevalenza, per l’appunto, finanche su competenze speciali previste dal nostro ordinamento.
Ciò valga nei rapporti tra foro del consumatore e l’art. 637 cit. di cui deve farsi applicazione nella specie o, ancora, ad esempio, sempre in materia di onorari di avvocato, nei rapporti tra il primo e l’ipotesi di cui all’art. 28 e ss. l. 794/1942.
Il favor per il consumatore non si è spinto nel nostro ordinamento al punto tale da dare sempre e comunque prevalenza al foro dello stesso, ma, piuttosto, in difetto di una norma che espressamente sancisca in modo assoluto detta prevalenza.
In via interpretativa poi si e giunti ad affermare una abrogazione implicita per incompatibilità successiva nell’ambito di norme aventi la medesima natura.
Va dunque affermata la competenza territoriale del giudice romano adito ai sensi dell’art. 637 terzo comma c.p.c., risultando, il dato è pacifico in atti, i legali istanti in monitorio iscritti presso il relativo albo del consiglio dell’ordine di Roma.
La causa prosegue come da separata ordinanza in data odierna.
P.q.m.
non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
dichiara
la competenza per ragioni di territorio del giudice adito sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da A. G. nei confronti di A. G. e C. D.
dispone
per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza in data odierna.
Roma, 2.04.2008
Il giudice
Laura Scalia
Depositato in cancelleria
Roma, lì 8 apr. 2008
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Avvocato – decreto ingiuntivo – pagamento diritti, onorari e spese - foro esclusivo del consumatore – insussistenza – foro del C.d.O. di appartenenza – sussistenza [art. 637, c.p.c.; art. 33, Codice del consumo]
L’ingiunzione di pagamento, per diritti ed onorari collegati all’esercizio dell’attività forense da parte degli avvocati, va proposta presso il foro dove ha sede il consiglio dell’ordine di appartenenza, non presso il foro esclusivo del consumatore. (1)
(Fonte: Altalex Massimario 35/2008. Cfr. nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza. Si ringrazia per la segnalazione Giampiero Amorelli)